Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28821 del 30/11/2017


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Cassazione civile, sez. I, 30/11/2017, (ud. 23/06/2017, dep.30/11/2017),  n. 28821

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Roma ha parzialmente accolto l’impugnazione proposta dal signor M.I., che aveva venduto (a tale C.) un arazzo del maestro B.A., nei confronti dell’Archivio B.A. ed il signor B.M., diretto discendente dell’artista, contro la sentenza del Tribunale (di quella stessa città) che aveva totalmente respinto la domanda dell’attore, e – a modifica della prima decisione – ha dichiarato che l’opera oggetto di causa (intitolata: Le cose nascono dalla necessità e dal caso) era proprio la medesima e corrispondeva a quella certificata nell’anno 1997, come autentica del Maestro, dall’Archivio convenuto, confermando nel resto il rigetto della domanda risarcitoria, pure avanzata dall’attore, che si accompagnava al preliminare accertamento di autenticità, regolando in compensazione le spese processuali.

2. La Corte territoriale, sulla scorta del ragionamento svolto dal CTU (il quale aveva ritenuto irrilevanti le diversità di misure delle due opere confrontate (una risultante dalle riproduzioni fotografiche ed una reale) e considerato come esistente una sola anomalia, frutto di ignota manomissione, in riferimento alle sigle emergenti in ciascuna di esse (per cifra ed inchiostro)), ha affermato che non vi erano “ragionevoli dubbi sulla medesimezza dell’opera ceduta al C. e quella certificata come autentica dall’Archivio B.A.”, dichiarando che quella – a suo tempo – acquistata dall’attore era attribuibile al Maestro B.A..

2.1. Secondo il giudice distrettuale, tuttavia, la domanda risarcitoria non poteva trovare accoglimento per tre ordini di ragioni: a) perchè sia le differenze di misura, per quanto piccole, e sia la diversità di sigla risultante dall’opera rispetto a quella dell’autentica, “potevano legittimamente ingenerare perplessità”; b) perchè la formulazione di giudizi sull’autenticità di un’opera d’arte costituirebbe espressione del diritto di libera manifestazione del pensiero, sicchè il rifiuto di attestare l’autenticità di un’opera d’arte – ove non rispondente alla volontà di nuocere – non potrebbe costituire atto illecito; c) perchè il rilascio di un parere sull’attribuibilità ad un autore di un’opera d’arte (in quanto rilasciata su richiesta di un privato e senza pubblicità) non potrebbe mai integrare una condotta illecita.

3. Avverso tale sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione l’Archivio B.A. ed il signor B.M., con quattro mezzi, illustrati anche con memoria.

6. Il signor M. ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale, articolato in ulteriori quattro mezzi, illustrati da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo di ricorso principale (Violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 100 cod. civ., art. 24 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) i ricorrenti si dolgono del fatto che il giudice non abbia rilevato la carenza del proprio potere di pronunciare sulle prime due domande proposte (l’accertamento dell’autenticità dell’opera e la sua identità con quella archiviata con il n. (OMISSIS)) trattandosi di accertamenti di mero fatto, pur se strumentali all’affermazione di una loro ipotetica responsabilità, atteso che secondo la giurisprudenza costituzionale e di quella di legittimità non sono proponibili azioni di mero accertamento di fatti anche se giuridicamente rilevanti e costituenti elementi frazionari di una più complessa fattispecie costitutiva del diritto.

2. Con il secondo motivo (Violazione e falsa applicazione degli artt. 2907 e 2909 cod. civ., artt. 24 e 111 Cost., artt. 100,102 e 182 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) i ricorrenti lamentano il loro difetto di legittimazione passiva in relazione alla domanda di responsabilità extracontrattuale (della quale non comprendono la natura dell’illecito postulato), atteso che l’opera era già stata autenticata in un precedente esame e che il negare l’attribuibilità dell’altra a quell’autore non inciderebbe sulla sua effettiva provenienza.

3. Con il terzo (violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 111 Cost. e all’art. 360 c.p.c., n. 4) i ricorrenti lamentano il difetto assoluto di motivazione della sentenza che non avrebbe spiegato, premesse dal CTU le differenze riscontrate, come le due opere potrebbero essere identiche e non diverse.

4. Con il quarto (omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), i ricorrenti lamentano che la conclusione circa l’accertamento dell’identità dei due arazzi non sarebbe stata oggetto di contestazione da parte dei convenuti, ciò che sarebbe stato smentito dalle proprie deduzioni contenute nella memoria di replica in appello e nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado, dove sarebbe stato contestato il carattere sommario e contraddittorio della Relazione del CTU, non esaminata con cura e alla luce delle deduzioni svolte.

5. Con il primo motivo di ricorso incidentale (violazione dell’art. 1128 cod. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), il ricorrente lamenta l’omesso riconoscimento di una forma di responsabilità contrattuale da parte dell’Archivio, in ragione dell’esistenza di un accordo per l’esame dell’opera, con le conseguenze in materia di onere della prova e la sufficienza della colpa lieve.

6. Con il secondo mezzo del ricorso incidentale (violazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), il ricorrente afferma che, quand’anche l’onere probatorio fosse stato a suo carico, per l’ipotizzata responsabilità extracontrattuale, esso sarebbe stato comunque assolto.

7. Con il terzo (erroneamente numerato come quarto: violazione dell’art. 2043 cod. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), il ricorrente contesta sia gli elementi di fatto che quelli di diritto che hanno portato la Corte territoriale ad escludere l’esistenza di una responsabilità extracontrattuale dell’Archivio. In fatto, le dimensioni dei due arazzi e la diversità di siglatura non giustificherebbero il comportamento illecito dell’Archivio. In diritto, l’archiviazione di un’opera nel Catalogo Generale dell’artista (ed il conseguente rilascio del certificato di autenticità da parte di esso Archivio) non sarebbe riducibile nè ad una mera opinione nè a una mera expertise del perito d’arte (di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 64) ma troverebbe il suo fondamento nel diritto morale di autore, L. n. 633 del 1941, ex art. 22 che legittimerebbe gli eredi alla costituzione di fondazioni o archivi per la tutela del nome e dell’opera. In tale novero rientrerebbe anche l’Archivio A.B., autodefinitosi “un’associazione non riconosciuta (…) deputata alla pubblicazione del Catalogo generale dell’artista (….) e alla tutela contro le contraffazioni”. Esso, insomma, si sarebbe arrogato il diritto di riconoscere quali siano le opere autentiche e attribuito il potere di certificazione. Di qui la necessità di accertare l’esatta natura dei poteri di tali Archivi e delle certificazioni da essi rilasciate, con le ricadute in materia di responsabilità.

8. Con il quarto (omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), il ricorrente si duole che il giudice di merito non abbia preso in esame una circostanza decisiva: il fatto che l’Archivio avesse apposto sul retro dell’opera portata al suo esame la seguente scritta a timbro: “la presente opera non è attribuita nè attribuibile al Maestro B.A.” e ciò a conferma del ruolo istituzionale svolto dall’Archivio, ai sensi della L. n. 633 del 1941, art. 22.

9. Il primi due mezzi del ricorso principale, strettamente connessi tra loro, devono essere esaminati congiuntamente, in quanto pongono lo stesso problema: quello della ammissibilità di un accertamento di mero fatto, pur se strumentale rispetto all’affermazione di un diritto e, quindi, anche se giuridicamente rilevante per essere elemento frazionario di una più complessa fattispecie costitutiva del diritto.

9.1. Così delimitata la questione sottoposta dal ricorso principale in parte qua, lo stesso si rivela fondato e deve essere accolto.

10. L’attore nel giudizio di merito ha chiesto l’accertamento e la dichiarazione di autenticità di un’opera artistica (quella da lui acquistata come di mano del Maestro B.) e la sua attribuzione al medesimo, nonchè l’identità di quanto acquistato con quella già schedata nell’Archivio B. (con il n. (OMISSIS)) e, perciò, nel caso in cui fosse accertato anche uno solo dei detti fatti (o, come detto dall’attore, “fosse accolta una sola delle precedenti domande”) accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti per i fatti così sintetizzati, con condanna al risarcimento del danno.

10.1. Una tale domanda è radicalmente inammissibile poichè avente ad oggetto: a) l’accertamento di (almeno uno dei due) fatti (alternativamente o cumulativamente posti) storici, di cui si predica l’accadimento; b) la conseguente responsabilità dei convenuti per aver posto in essere uno di tali fatti, ossia la riconducibilità di essi all’arco di sovranità del loro volere.

10.2. Questa Corte (Sez. L, Sentenza n. 3905 del 2003; Sez. L, Sèntenza n. 10039 del 2002, sez. L, Sentenza n. M42 del 1999; Sez. L, Sentenza n. 1167 del 1998; Sez. L, Sentenza n. 240 del 1988) ha più volte affermato il principio dì diritto secondo cui “l’azione di accertamento non può avere ad oggetto, salvo i casi eccezionalmente previsti dalla legge, una mera situazione di fatto, ma deve tendere all’accertamento di un diritto che sia già sorto, in presenza di un pregiudizio attuale, e non meramente potenziale”.

10.3. Nel caso di specie, l’oggetto dell’accertamento richiesto al giudice è stato, inammissibilmente, e direttamente, la veridicità dei fatti allegati e cioè l’autenticità di un’opera artistica (quella acquistata dall’attore come di mano del Maestro B.) e la sua attribuzione al medesimo artista, nonchè l’identità di quanto acquistato con quella oggetto di schedatura da parte dei responsabili dell’Archivio B. (con il n. (OMISSIS)).

10.4. Anche la richiesta risarcitoria, svolta come conseguenza dell’accertamento di almeno di uno dei due fatti così compendiati, è stata posta come conseguente alla riconducibilità al volere dei convenuti di almeno uno dei due fatti oggetto dell’accertamento principale, senza che l’intera fattispecie da illecito (e la sua natura giuridica) sia stata ricostruita ai fini dell’indagine, perciò lasciando il giudice arbitro della sua postulazione.

10.5. Ne deriva la erroneità della pronuncia giudiziale di appello che, decidendo della controversia, e seguendo le suggestioni della domanda delle parti, in parziale riforma della decisione del primo giudice, ha dichiarato che l’opera per cui è causa “è la medesima di quella certificata come autentica dall’Archivio B. nel 1997 e attribuibile al maestro B.A.”, così dando ingresso all’inammissibile accertamento giudiziale di meri fatti, per quanto essi possano poi costituire frammenti di una più complessa fattispecie (nella specie risarcitoria) di cui non è dato neppure comprendere i profili di antigiuridicità e gli altri elementi della fattispecie dell’illecito.

10.6. L’errore del giudice distrettuale, infatti, è consistito nel fatto di aver dato ingresso ad un accertamento autonomo di fatti storici (significativamente, con un apposito capo della pronuncia giudiziale, capo a)) che, invece, potevano costituire soltanto la mera premessa, incidentalmente verificata, del prodursi di un effetto giuridico positivo per l’attore (il diritto soggettivo) questo sì direttamente e doverosamente verificabile ed accertabile a cura del giudice (sulla base dei principi del diritto processuale vigente) e con riferimento alla fattispecie da illecito ben delineata e chiarita.

10.7. La sentenza impugnata, pertanto, in parte qua, deve essere cassata, in applicazione del principio di diritto secondo cui:

in tema di giudizio civile di cognizione, l’azione di accertamento non può avere ad oggetto, salvo i casi eccezionalmente previsti dalla legge, una mera situazione di fatto, ma deve tendere all’accertamento di un diritto che sia già sorto, in presenza di un pregiudizio attuale, e non meramente potenziale.

10.8. In conseguenza dell’accoglimento dei primi due motivi del ricorso, con l’assorbimento dei due restanti, la sentenza (fermo il capo b) contenente il rigetto della domanda risarcitoria) deve essere parzialmente cassata, senza rinvio, in relazione al capo a) del dispositivo, poichè la domanda non poteva essere proposta.

11. E, a tale esito, si badi, si perviene anche in ragione della dichiarazione di inammissibilità del ricorso incidentale che, in tutti e quattro i suoi mezzi, pone temi d’indagine (in fatto) o questioni giuridiche nuove, perciò entrambe del tutto inammissibili, oltre che sforniti dei necessari caratteri della rappresentazione autosufficiente.

12. Le spese del giudizio vanno integralmente compensate in ragione del sostanziale fraintendimento dello strumento del giudizio, da parte di entrambe le parti. Sussistono, tuttavia, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente incidentale.

PQM

Accoglie i primi due motivi del ricorso principale, assorbiti i restanti, cassa senza rinvio la sentenza impugnata nel capo a) del dispositivo, perchè la domanda non poteva essere proposta. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale e compensa le spese giudiziali tra le parti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della la sezione civile, il 23 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2017

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