Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28821 del 19/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 19/10/2021, (ud. 23/06/2021, dep. 19/10/2021), n.28821

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31162-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ERRECI COSTRUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO CAVALLINI,

12, presso lo studio dell’avvocato VITTORINO ANTONIO D’AMORE,

rappresentata e difesa dagli avvocati D’ACIERNO CARMELA, SERGIO

MOSCARIELLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2312/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il

14/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE

CATALDI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza di cui all’epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania-sezione staccata di Salerno ha rigettato l’appello dell’Amministrazione avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno, che aveva accolto il ricorso proposto dalla Erreci Costruzioni s.r.l. contro un estratto di ruolo relativo ad un avviso di accertamento in materia di Ires, Irap ed Iva per l’anno d’imposta 2007.

La contribuente si è costituita con controricorso.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la ricorrente Agenzia deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), e degli artt. 140 e 145 c.p.c., per avere il giudice a quo erroneamente ritenuto invalida la notifica dell’avviso d’accertamento di cui all’estratto di ruolo, effettuata ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, predetto art. 60, comma 1, lett. e), poiché non sussisterebbero i presupposti dell’irreperibilità assoluta, come già escluso dalla CTP, secondo cui (come risulta trascritto nella sentenza d’appello) la documentazione prodotta dall’Ufficio non avrebbe “evidenziato se il messo notificatore aveva effettuato un minimo di ricerche e senza specificare il motivo della non consegna dell’atto (…)”.

Assume invece la ricorrente Agenzia che la notifica sarebbe avvenuta regolarmente, con le forme del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), sia nei confronti della s.r.l. contribuente che del legale rappresentante di quest’ultima, entrambi assolutamente irreperibili, rispettivamente presso la sede legale e presso la residenza anagrafica, peraltro coincidenti nell’indirizzo.

2. Con il secondo motivo la ricorrente Agenzia deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21, assumendo che il giudice a quo, ove avesse correttamente valutato la ritualità della notifica dell’avviso d’accertamento alla s.r.l. e la conseguente irrevocabilità di tale atto, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo della contribuente contro l’estratto di ruolo, la cui impugnazione sarebbe stata ammissibile solo nei limiti in cui lo stesso estratto avesse per la prima volta veicolato la conoscenza dell’atto impositivo in esso compreso e non già altrimenti conosciuto dalla medesima contribuente.

3. Il primo motivo è infondato.

Invero, premesso che nel caso di specie si controverte della notifica non di un atto processuale, ma di un atto impositivo, questa Corte non può procedere ad un esame diretto degli atti per verificare la sussistenza di tale invalidità, trattandosi di accertamento di fatto, rimesso al giudice di merito, e non di nullità del procedimento (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 18472 del 21/09/2016; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11674 del 15/05/2013).

La ritualità della notifica in questione, esclusa dalla CTP e dalla CTR, va dunque valutata, ai fini della decisione sul ricorso erariale, limitatamente a quanto risulta da quanto l’Ufficio – ai fini dell’adempimento dell’onere di specifica indicazione, a pena d’inammissibilità del ricorso, degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché dei dati necessari all’individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito. (Cass., 15/01/2019, n. 777; Cass., 18/11/2015, n. 23575; Cass., S.U., 03/11/2011, n. 22726) – ha indicato come prodotto nel giudizio di merito, richiamandolo nel ricorso e versandolo in atti, ovvero le seguenti copie:

la cartolina dell’a.r. (cron. N. 571/2013) relativo al tentativo di notifica dell’atto impositivo, a mezzo posta, presso la sede legale della società;

l’avvenuta apposizione, in calce alle copie dell’avviso d’accertamento, dei timbri e delle sottoscrizioni che certificano l’affissione dei relativi avvisi di deposito presso il Comune di (OMISSIS), ai fini della pubblicazione nell’albo pretorio comunale, ai sensi della notifica D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60, comma 1, lett. e), sia nei confronti della s.r.l. contribuente che del legale rappresentante di quest’ultima (la cui residenza peraltro coincideva con l’indirizzo della sede legale della stessa società);

la relata del messo comunale, relativa al deposito di una copia dell’atto da notificare alla s.r.l., presso il municipio di (OMISSIS) ai fini della notifica D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60, comma 1, lett. e).

L’avviso di ricevimento relativo al tentativo di notifica a mezzo posta alla s.r.l. presso la sede, che risulta interrotto e non perfezionatosi ulteriormente, reca, nell’area che attesta la mancata consegna, la barra sulla voce “per irreperibilità del destinatario” e l’indicazione, a penna, “trasferito”.

La relata della notifica relativa al deposito della copia dell’atto presso il Comune, ai fini dell’affissione, reca, nel timbro sovrapposto, la premessa “poiché all’indirizzo indicato nell’atto il destinatario della notifica è risultato irreperibile”.

Nessuno dei documenti in questione dà atto di ricerche effettuate dall’agente postale o dal messo comunale in ordine alla irreperibilità assoluta della società e del suo legale rappresentante.

Recita il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e): “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dall’art. 137 e ss. c.p.c., con le seguenti modifiche: (…)

e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’art. 140 c.p.c., in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione;”. Come questa Corte ha già chiarito, “La notificazione ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), è ritualmente eseguita solo nell’ipotesi in cui, nonostante le ricerche che il messo notificatore deve svolgere nell’ambito del Comune di domicilio fiscale, in esso non rinvenga l’effettiva abitazione o l’ufficio o l’azienda del contribuente. Solo in questi casi la notificazione è ritualmente effettuata mediante deposito dell’atto nella casa comunale e affissione dell’avviso di deposito nell’albo del Comune senza necessità di comunicazione all’interessato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, né di ulteriori ricerche al di fuori del detto Comune. ” (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 3378 del 12/02/2020).

Sempre riguardo alla necessità dell’accertamento dell’irreperibilità assoluta, presso la residenza anagrafica del contribuente destinatario, si è detto che ” La notificazione di un avviso o altro atto impositivo viene svolta nelle forme di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), nel caso in cui il contribuente, che ne è destinatario, risulti trasferito in luogo sconosciuto. In tale ipotesi, il messo notificatore, svolte le ricerche nel Comune in cui si trova il domicilio fiscale del contribuente per verificare l’eventuale mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune e accertata la sua irreperibilità presso la residenza anagrafica, procede alla notifica, effettuando il deposito nella casa comunale e inviando la raccomandata informativa, con avviso di ricevimento, ex art. 140 c.p.c., la cui produzione in giudizio costituisce prova dell’avvenuto perfezionamento della notificazione.” (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 4657 del 21/02/2020).

Era stato del resto già ribadito che ” In tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l’irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest’ultimo non abbia più né l’abitazione né l’ufficio o l’azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale.” (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 2877 del 07/02/2018, ex plurimis). Pertanto, “Il ricorso alle formalità di notificazione di cui all’art. 143 c.p.c., per le persone irreperibili, non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l’ufficiale giudiziario dia espresso conto.” (Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 24107 del 28/11/2016).

Quanto poi alla specie delle ricerche che l’agente notificatore deve compiere, ed alla conseguente indicazione nella relata, è stato precisato che “In tema di notifica degli atti impositivi, la cd. irreperibilità assoluta del destinatario che ne consente il compimento ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), presuppone che nel Comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l’atto: peraltro, il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l’esito nella relata, purché dalla stessa se ne evinca con chiarezza l’effettivo compimento.” (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 19958 del 27/07/2018). Tanto premesso, l’esame della relata della notifica del 21 maggio 2013, eseguita dal messo notificatore tramite l’affissione presso l’albo del Comune, non contiene alcuna menzione di ricerche volte a verificare l’irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest’ultimo non avesse più né l’abitazione né l’ufficio o l’azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale. In particolare, la relata non riferisce di alcuna ricerca relativa all’irreperibilità assoluta del destinatario presso la residenza anagrafica di quest’ultimo nel medesimo Comune, menzionata nello stesso atto e corrispondente a quella certificata. Non risulta, quindi, che il messo abbia constatato in punto di fatto l’eventuale divergenza dai dati anagrafici che, attestavano formalmente la persistente residenza in loco del destinatario della notifica (cfr. Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 19958 del 27/07/2018, cit., in motivazione).

Tale inerzia totale (per come rilevabile dalla relata) del notificatore, in ordine alle ricerche indispensabili ai fini della legittima configurazione dell’irreperibilità assoluta, presupposto della notifica D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60, lett. e), determina la nullità di quest’ultima.

Non può, invero, ritenersi altrimenti che le ricerche propedeutiche alla constatazione dell’irreperibilità assoluta, ai fini della validità della notifica eseguita ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), nel caso di specie non fossero necessarie perché allo stesso destinatario, al medesimo indirizzo, non era stato possibile effettuare, circa un mese prima, la notifica a mezzo posta, per irreperibilità. Infatti, premesso che quest’ultima notifica, non perfezionatasi, va considerata inesistente (cfr. già Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3056 del 29/03/1994), questa Corte ha avuto occasione di rilevare che “ai fini della legittimità del ricorso alle forme previste dall’art. 143 c.p.c., non è sufficiente il vano tentativo di eseguire la notifica all’indirizzo indicato (…)” (Cass. 12/12/2017, n. 29671).

E, del resto, l’irreperibilità annotata, ai sensi della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 9, sul predetto avviso di ricevimento del tentativo di notifica a mezzo posta, quale indicazione del motivo del mancato recapito e della restituzione dell’invio al mittente in raccomandazione, non risulta a sua volta preceduta da alcuna ricerca, limitandosi alla generica dizione “trasferito” (per fattispecie analoga si veda il precedente sezionale di Cass. Sez. 6-5, ordinanza n. 9292 del 7/04/2021).

Ne’, comunque, potrebbe ritenersi diligente, da parte del mittente, la limitazione aprioristica delle ricerche alla mera presa d’atto del mancato buon fine di un tentativo di notifica non immediatamente antecedente a quello poi effettuato nelle forme dirette agli irreperibili in senso assoluto.

Solo per completezza, deve rilevarsi che la mancata menzione, nelle relate in questione, da parte dell’agente postale e del messo notificante, di ricerche non può essere supplita dalla produzione, nel merito ed in questa sede, di un certificato storico di residenza anagrafica del legale rappresentante della società contribuente, confermativo dell’indirizzo presso il quale sarebbe stata indirizzata la notifica tentata a mezzo posta, dalla quale sarebbe risultata l’irreperibilità assoluta del destinatario. Invero, a prescindere da ogni ulteriore considerazione in ordine all’effettiva documentazione di tale tentativo di notifica a mezzo posta, il certificato in questione, come risulta dallo stesso documento, è del tutto estraneo ai procedimenti notificatori di cui si discute, risultando per tabulas rilasciato l’8 agosto 2016, ovvero dopo più di tre anni dalle notifiche tentate ed eseguite qui controverse.

Va quindi rigettato il primo motivo di ricorso, con conseguente assorbimento del secondo.

4.Le spese seguono la soccombenza.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater.

PQM

Rigetta il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro. 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021

 

 

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