Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28821 del 09/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 09/11/2018, (ud. 02/10/2018, dep. 09/11/2018), n.28821

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8161/2018 proposto da:

O.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dagli avvocati TERESA CIAMILLO, ANTONIO BARONE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 28163/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI, emessa

il 26/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 02/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

MARULLI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’unito decreto con il quale il Tribunale di Napoli, attinto dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha confermato il diniego di protezione internazionale ed umanitaria pronunciato nei suoi confronti dalla Commissione territoriale e se ne chiede la cassazione sul rilievo: 1) della mancata attivazione dei poteri officiosi di istruzione, in relazione alla situazione socio-economica e alle disposizioni legislative e regolamentari del paese di provenienza; 2)’ della ritenuta non credibilità delle dichiarazioni del richiedente, ancorchè fosse mancato qualsiasi apprezzamento in relazione allo stato di sicurezza dell’area di provenienza e alle difficoltà degli appartenenti alla religione cattolica di poter costruire una famiglia con una persone di religione mussulmana; 3) dell’omessa valutazione del rischio per il richiedente di essere esposto ad un danno grave in considerazione della realtà locale e della sua omosessualità; 4) dell’errato disconoscimento dei presupposti per accedere alla protezione umanitaria, malgrado la loro ricorrenza nella specie.

Non ha svolto attività difensiva l’amministrazione intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo motivo di ricorso è infondato vero che, contrariamente a quanto con esso asserito, il decidente, in ossequio al dovere di cooperazione istruttoria imposto dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, ha escluso la sussistenza delle condizioni per accordare le

richieste misure di protezione sulla base di una compiuta ed analitica ricognizione della situazione interna del paese di provenienza, condotta, sul filo del criterio dettato dal D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, mediante la diretta consultazione delle fonti informative disponibili e senza per di più trascurare nel far questo di approfondire anche i riflessi di più immediata rilevanza giuridica evocati indirettamente dalle personali vicissitudini narrate dal richiedente.

3. Fondati non possono giudicarsi neppure il secondo ed il terzo motivo di ricorso, poichè, ove, in disparte da quanto osservato in relazione al primo motivo, possa ancora sindacarsi il fatto che il decidente sia venuto meno nella specie al dovere di cooperazione istruttoria per non aver provveduto ad indagare, segnatamente, la condizione degli appartenenti alla religione cattolica nell’area di provenienza del richiedente impediti dal poter costituire una famiglia con un appartenente alla religione mussulmana, nondimeno la procedimentalizzazione del giudizio di credibilità secondo gli indicatori di genuinità enunciati dal D.Lgs. 19 novembre 2007, art. 3, comma 5, postula – anche quando si faccia per esempio richiamo a vicende astrattamente idonee ad evidenziare una situazione di rischio per la vita o l’incolumità fisica che sia imputabile a ragioni di opposta appartenenza religiosa – che i fatti, per quanto confusamente e contraddittoriamente rappresentati, siano indubitabili nel loro accadimento storico, onde la denunciata violazione non è ravvisabile se la narrazione del richiedente, secondo l’apprezzamento che ne opera il decidente – e che non è ovviamente rimeditabile in queste sede sotto il profilo denunciato – mette in luce profili fattuali che, oltre a risultare non compatibili con l’accesso alle misure denegate (il richiedente ha asserito di aver colpito un avversario nel corso di una lite poi deceduto), il Tribunale stima privi dei connotati identificativi di una persecuzione a sfondo religioso.

4. Infondato deve infine giudicarsi anche il quarto motivo di ricorso, rivelandosi il giudizio al riguardo esperito dal decidente immune da censure, posto che nel procedere in questa direzione egli si è attenuto al criterio di una motivata comparazione tra i profili soggettivi connessi alla personale condizione del richiedente e quelli oggettivi risultanti dalla vista ricognizione della situazione interna del paese di provenienza, all’esito della quale la negativa delibazione in punto di protezione umanitaria, non emergendo invero una situazione apprezzabile in termini di vulnerabilità, non si presta a poter essere riveduta in questa sede perchè frutto di un giudizio puramente meritale.

5. Il ricorso va dunque respinto.

6 Nulla spese in difetto di costituzione avversaria.

Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato, essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, il 2 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA