Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28820 del 31/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28820 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ORDINANZA

INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:
FRANCO Grazia, rappresentata e difesa, in forza di procura
speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Salvatore Armenio,
con domicilio per legge presso la Cancelleria civile della
Corte di cassazione, piazza Cavour;

ricorrente

contro
RAFFAELE Emilio; RAFFAELE Fortunato; PELLEGRINO Caterina; PELLEGRINO Giovanna; PELLEGRINO Vincenzo Giuseppe; POMA Rosaria;
– intimati avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo depositata il 19 marzo 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 dicembre 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto
Giusti;

9825

Data pubblicazione: 31/12/2013

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Aurelio Golia, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto che, con sentenza in data 16-17 novembre 2005, il

rigettò la domanda proposta da Grazia Franco nei confronti di
Fortunato Raffaele, Emilio Giuseppe Raffaele e Giuseppe Pellegrino, diretta all’accertamento della simulazione per interposizione fittizia di persona dell’atto di compravendita
dell’immobile sito in Trapani, via Sparti, n. 67, alienato, il
1 0 agosto 1991, dal Pellegrino al convenuto Emilio Giuseppe
Raffaele;
che osservò il Tribunale che, trattandosi di simulazione
per interposizione fittizia, postulante la necessaria partecipazione del venditore all’accordo simulatorio, l’attrice (già
in comunione dei beni con il coniuge Raffaele Fortunato, la
quale lamentava che, utilizzando denaro della comunione, avesse acquistato l’immobile intestandolo fittiziamente al nipote
Giuseppe Emilio Raffaele) non aveva né dedotto né tanto meno
dato prova di tale partecipazione, articolando prove irrilevanti ai fini del decidere;
che, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 19 marzo 2012, la Corte d’appello di Palermo ha
rigettato il gravame interposto da Grazia Franco;

Tribunale di Marsala, nella contumacia di Giuseppe Pellegrino,

che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello
la Franco ha proposto ricorso, con atto notificato il 24 ottobre 2012, sulla base di due motivi, illustrati con memoria;
che nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva in

Considerato che il ricorso per cassazione è stato notificato esclusivamente a Fortunato Raffaele e a Emilio Raffaele, ma
non a Caterina Pellegrino, Giovanna Pellegrino, Vincenzo Giuseppe Pellegrino e Rosaria Poma, tutti eredi di Giuseppe Pellegrino, anch’essi parti del giudizio svoltosi dinanzi alla
Corte d’appello;
che, pertanto, deve essere ordinata l’integrazione del contraddittorio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;
che, frattanto, il ricorso deve essere rinviato a nuovo
ruolo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio mediante
la notificazione del ricorso per cassazione a Caterina Pellegrino, Giovanna Pellegrino, Vincenzo Giuseppe Pellegrino e Rosaria Poma, tutti eredi di Giuseppe Pellegrino, dando termine
per l’incombente di giorni sessanta dalla comunicazione della
presente ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo.

3

questa sede.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 10 dicem-

a4,

bre 2013.

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