Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28820 del 16/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 16/12/2020, (ud. 15/10/2020, dep. 16/12/2020), n.28820

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Presidente –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25314-2013 proposto da:

D.I.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI

PIETRALATA 320, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA RICCI,

rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO ORECCHIONI,

ELISABETTA MERLINO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– controricorrente –

e contro

DIREZIONE DIDATTICA (OMISSIS) CIRCOLO DI LANCIANO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 812/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 25/07/2013 R.G.N. 221/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/10/2020 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. D.I.L., appartenente all’area del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, aveva convenuto in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Direzione Didattica (OMISSIS) Circolo di Lanciano chiedendo il riconoscimento a fini economici dell’anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell’ente locale prima del trasferimento nei ruoli del Ministero, disposto ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124;

2. il Tribunale adito aveva accolto la domanda ma la sentenza era stata riformata dalla Corte d’appello di L’Aquila, che aveva posto a fondamento della decisione la norma, definita dal legislatore di interpretazione autentica, dettata dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, della quale la Corte Costituzionale aveva escluso l’incostituzionalità;

3. con sentenza n. 25120/2011 questa Corte, ricostruiti i termini della vicenda relativa al trasferimento nei ruoli dello Stato del personale ATA degli enti locali, ha richiamato la pronuncia della Corte di Giustizia del 6 settembre 2011 in causa C – 108/10, e, in accoglimento del ricorso, ha cassato la sentenza gravata, rinviando alla stessa Corte territoriale in diversa composizione per un nuovo esame, finalizzato a “verificare la sussistenza o meno di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento”;

4. la sentenza rescindente, in consonanza con i principi affermati dalla Corte di Giustizia, ha indicato i criteri in base ai quali siffatto accertamento avrebbe dovuto essere effettuato ed ha precisato che: a) quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito e non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario; b) quanto alle modalità, si deve trattare di peggioramento retributivo sostanziale e la comparazione deve essere globale e, quindi, non limitata allo specifico istituto; c) quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto all’atto del trasferimento;

5. il giudizio di rinvio è stato definito dalla Corte d’appello di L’Aquila con la sentenza qui impugnata che ha ritenuto infondate le originarie domande proposte dal ricorrente;

6. la Corte territoriale ha premesso che la sentenza rescindente non aveva accertato in via definitiva il diritto del ricorrente al riconoscimento integrale dell’anzianità di servizio, ma aveva solo evidenziato, richiamando la statuizione della Corte di Giustizia, che la mancata valorizzazione della pregressa anzianità sarebbe stata illegittima qualora avesse comportato un peggioramento retributivo sostanziale;

7. il giudice del rinvio ha escluso detto peggioramento, evidenziando che nè con l’originario atto introduttivo nè in sede di riassunzione il ricorrente aveva dedotto di avere subito un decremento retributivo, decremento che, comunque, andava escluso sia perchè non provato sia in quanto impedito dal mantenimento del livello retributivo anteriore al trasferimento, garantito attraverso l’assegno ad personam;

8. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso D.I.L. sulla base di tre motivi, ai quali il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ha resistito con tempestivo controricorso;

9. la Direzione Didattica non ha svolto attività difensiva;

Diritto

10. è stato successivamente depositato atto di rinuncia al ricorso. CONSIDERATO

che:

1. il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse avendo il ricorrente dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione;

2. nella specie, la rinuncia è irrituale (per non essere stata notificata alla controparte);

3. la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, nel senso, cioè, che non esige, per la sua operatività, l’accettazione della controparte;

4. l’art. 390 c.p.c., peraltro, richiede che l’atto scritto sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, sicchè, ove la rinuncia venga effettuata senza il rispetto di tali formalità, non può essere dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.;

5. tuttavia la rinuncia, benchè irrituale, è pur sempre significativa del venir meno dell’interesse al ricorso, del quale determina l’inammissibilità (v. Cass. 8 novembre 2018, n. 28524; Cass. 24 ottobre 2018, n. 27868; Cass. 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876);

6. le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate, in considerazione del comportamento processuale del ricorrente;

7. non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17;

trattasi, invero, di misura sanzionatoria che non trova applicazione allorquando l’inammissibilità dell’impugnazione sia dichiarata per sopravvenuto difetto di interesse (cfr. Cass. 2 luglio 2015, n. 13636; Cass. 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass. 18 gennaio 2019, n. 1343).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; compensa le spese.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 15 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA