Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28820 del 09/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 09/11/2018, (ud. 02/10/2018, dep. 09/11/2018), n.28820

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8154/2018 proposto da:

E.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati ANTONIO BARONE, TERESA CIAMILLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 27030/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI,

depositata l’08/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 02/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

MARULLI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’unito decreto con il quale il Tribunale di Napoli, attinto dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha confermato il diniego di protezione internazionale ed umanitaria pronunciato nei suoi confronti dalla Commissione territoriale e se ne chiede la cassazione sul rilievo: 1) della mancata attivazione dei poteri officiosi di istruzione, in relazione alla situazione socio-economica e alle disposizioni legislative e regolamentari del paese di provenienza; 2) della ritenuta non credibilità delle dichiarazioni del richiedente, ancorchè fosse mancato qualsiasi apprezzamento in relazione allo stato di sicurezza dell’area di provenienza e alla condizione dei figli maschi, assoggettati incondizionatamente all’autorità del capo famiglia; 3) dell’omessa valutazione del rischio per il richiedente di essere esposto ad un danno grave in considerazione della realtà locale, degli obblighi e delle imposizioni ivi vigenti e della sua condizione di omosessuale; 4) dell’errato disconoscimento dei presupposti per accedere alla protezione umanitaria, malgrado la loro ricorrenza nella specie.

Non ha svolto attività difensiva l’amministrazione intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo motivo di ricorso è infondato vero che, contrariamente a quanto con esso asserito, il decidente, in ossequio al dovere di cooperazione istruttoria imposto dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, ha escluso la sussistenza delle condizioni per accordare le richieste misure di protezione sulla base di una compiuta ed analitica ricognizione della situazione interna del paese di provenienza, condotta, sul filo del criterio dettato dal D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8,comma 3, mediante la diretta consultazione delle fonti informative disponibili e senza per di più trascurare nel far questo di approfondire anche i riflessi di più immediata rilevanza giuridica della personale vicenda narrata dal richiedente.

3. Fondati non possono giudicarsi neppure il secondo ed il terzo motivo di ricorso poichè, ove in disparte da quanto osservato in relazione al primo motivo, possa ancora sindacarsi il fatto che il decidente sia venuto meno nella specie al dovere di cooperazione istruttoria per non aver provveduto ad indagare, segnatamente, la condizione filiale nell’area di provenienza del richiedente, nondimeno il fatto che la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non sia affidata alla mera opinione del giudice, ma sia il risultato di una “una procedimentalizzazione legale della decisione” da compiersi in base agli indicatori di genuinità enunciati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, non è ragione per ritenere che il relativo giudizio – anche quando il narrato evochi vicende astrattemente idonee ad evidenziare una situazione di rischio per la vita o per l’incolumità fisica, imputabile a discriminazioni di ordine sessuale o derivante da sistemi di regole non scritte sub statuali – sia sottratto all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il richiedente ha sempre l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass., Sez. 6-1, 28/09/2015, n. 19197). E dunque, se occorre che qùei fatti, per quanto confusamente e contraddittoriamente rappresentati, siano indubitabili nel loro accadimento storico, la denunciata violazione non è ravvisabile se la narrazione del richiedente, pure al netto di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, non soddisfi secondo l’apprezzamento che ne opera il decidente – non rimeditabile ovviamente in questa sede sotto il profilo lamentato – il rilevato onere di allegazione.

4. Infondato deve infine giudicarsi anche il quarto motivo di ricorso, rivelandosi il giudizio al riguardo esperito dal decidente immune da censure, posto che egli nel procedere in questa direzione si è attenuto al criterio di una motivata comparazione tra i profili soggettivi connessi alla personale condizione del richiedente e quelli oggettivi risultanti dalla vista ricognizione della situazione interna del paese di provenienza, all’esito della quale la negativa delibazione in punto di protezione umanitaria, non emergendo invero una situazione apprezzabile in termini di vulnerabilità, non si presta a poter essere riveduta in questa sede perchè frutto di un giudizio puramente meritale.

5. Il ricorso va dunque respinto.

6. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria.

Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato, essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, il 2 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018

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