Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2882 del 31/01/2022

Cassazione civile sez. VI, 31/01/2022, (ud. 16/11/2021, dep. 31/01/2022), n.2882

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18657-2021 proposto da:

F.I., G.R., B.L., D.R.D.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZALE CLODIO, 13, presso lo

studio dell’avvocato DANIELE BERARDI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

GESTOR 5 SRL;

– intimata –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. 2442/2020 del

TRIBUNALE di TIVOLI, depositata il 09/06/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

FIECCONI FRANCESCA;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. BASILE TOMMASO che chiede in

accoglimento del ricorso dichiararsi la competenza del Tribunale di

Tivoli.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. I sigg.ri F.I., G.R., D.R.D. e B.L. propongono regolamento di competenza avverso l’ordinanza emessa) dal Tribunale di Tivoli nel procedimento avente n. 2442/2020.

2. Nel caso di specie il Tribunale, sciogliendo la riserva apposta su ogni questione preliminare, comunicava l’ordinanza dichiarativa della propria incompetenza per valore, oggetto dell’attuale istanza di regolamento di competenza, del seguente tenore: “…rilevato che parte opposta ha eccepito l’incompetenza per valore del giudice adito; considerato, invero che nel precetto opposto la GESTORS 5 S.r.l. ha intimato a G.R. e F.I. di pagare, in solido, la somma di Euro 2.153,83 e a D.R.D. e B.L. di pagare, in solido, la somma di Euro 2.153,83 (pari ad un terzo del totale intimato in precetto); ritenuto che il cumulo delle domande, stabilito agli effetti della competenza per valore dall’art. 10 c.p.c., comma 2, riguardi solo le domande proposte tra le stesse parti e non si riferisca all’ipotesi di domande proposte nei confronti dello stesso soggetto da diversi soggetti processuali, in ipotesi di litisconsorzio facoltativo disciplinato dall’art. 103 c.p.C. (quale quello in esame), nel qual caso, non richiamando detta ultima norma l’art. 10 c.p.c., comma 2, la competenza si determina in base al valore di ogni singola domanda (cfr. Cassazione civile 6 febbraio 2017 n. 3107); ritenuto, dunque, che debba essere dichiarata l’incompetenza per valore del giudice adito atteso l’importo richiesto alle singole (coppie di) parti; ritenuto che la forma dell’ordinanza adottata per la declaratoria di incompetenza a norma del novellato art. 50 c.p.c., avendo comunque natura decisoria, non sia di ostacolo alla liquidazione delle spese di lite tra le parti (cfr. Tribunale Lamezia Terme 27 dicembre 2010, Cassazione civile 20 ottobre 2011 n. 21697); ritenuto che le spese suddette, liquidate come in dispositivo secondo il D.M. n. 55 del 2014, debbano seguire la soccombenza…P.Q.M…dichiara l’incompetenza per valore dell’adito Tribunale per essere competente il Giudice di Pace; assegna alle parti termine di mesi tre dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione del giudizio davanti al Giudice competente; condanna 1 ‘opponente alla refusione in favore di parte opposta delle spese di lite che liquida in Euro 406,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge; dispone cancellarsi la causa dal ruolo…”

3. Il PM ha depositato conclusioni scritte aderendo alla richiesta di accoglimento del ricorso. Parte resistente non ha formulato difese.

Diritto

RITENUTO

che:

1. Avverso la suddetta ordinanza di dichiarazione di incompetenza per valore, i ricorrenti deducono il seguente motivo: “Violazione, omessa applicazione, degli artt. 11 e 17 c.p.c. errato riferimento all’art. 7 c.p.c. e art. 10 c.p.c., comma 2 ed alla giurisprudenza citata dall’estensore”.

2. Il giudizio di opposizione a precetto instaurato dai ricorrenti, verte sulla richiesta di Gestor5 S.r.l. di pagamento per l’importo complessivo di Euro 6.461,51 relativo alla obbligazione, divisa tra i condomini pro quota millesimale, originante da un credito relativo alla passata gestione condominiale della società quale amministratrice del condominio ove risiedono i ricorrenti.

3. Il Giudice, nel valutare la propria competenza per valore, ha ritenuto di scomporre i due crediti divisi pro-quota applicando alla fattispecie l’art. 10 c.p.c., comma 2.

4. L’obbligazione, secondo i ricorrenti, risulterebbe invece unica, in quanto derivante da unico titolo/fonte, insito nel contratto di amministrazione condominiale, posto che l’intimazione era stata svolta per l’intero credito e non in modo parziale e dunque non vi sarebbero stati “tanti titoli autonomi” per ogni condomino, ma un unico rapporto obbligatorio, seppur pro-quota, citando il precedente di cui a Cass. sent. n. 20338/07.

5. Il motivo è infondato.

6. Al Tribunale di Tivoli, è mossa la censura di avere violato, declinando la propria competenza, l’art. 17 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 11 c.p.c.. L’art. 17 c.p.c. prevede che “Il valore delle cause di opposizione all’esecuzione forzata (615) si determina dal credito per cui si procede. L’art. 11 c.p.c., quale eccezione alla regola del cumulo ex art. 10 c.p.c., statuisce che: “Se è chiesto da più persone o contro più persone (103) l’adempimento per quote di un’obbligazione (1314 c.c.), il valore della causa si determina dall’intera obbligazione”.

7. La norma da applicarsi in tema di esecuzione è l’art. 17 c.p.c. che, in linea generale, ricalca il principio di cui all’art. 10 c.p.c., comma 2, richiamato dal giudice a quo, valevole come principio generale.

8. Il Tribunale di Tivoli, dunque, ha bene inquadrato l’oggetto del contendere ai fini della valutazione della propria competenza in quanto, trattandosi di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., per quanto originariamente relativa a una obbligazione unica suddivisa tra i condomini pro quota, il credito è oggettivamente suddiviso in due titoli esecutivi.

9. In tema di opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c., comma 1, ai fini dell’individuazione della competenza per valore del giudice sulla domanda, ex art. 17 c.p.c. il giudice deve prendere a riferimento il credito precettato di cui si chiede l’adempimento in via esecutiva, a nulla rilevando che il titolo esecutivo tragga origine da una unica obbligazione – rivolta nei confronti dei condomini pro-quota millesimale – e che l’opposizione sia stata spiegata dai condomini congiuntamente, trattandosi di un titolo esecutivo che si è autonomamente formato nei confronti di ciascun condomino, distinto e dotato di una sua propria “forza esecutiva ” (ex plurimis, si veda anche Cass. Sez. 3, ord. 16920/18; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19488 del 23/08/2013).

10. Conclusivamente, la Corte, rigetta il ricorso; per l’effetto, dichiara la competenza per valore del Giudice di Pace di Tivoli. Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dichiara la competenza del giudice di Pace di Tivoli; nulla per le spese;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2022

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