Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2882 del 09/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/02/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 09/02/2010), n.2882

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18592/2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

BARBERINI 12, presso lo studio dell’avvocato VISENTINI Gustavo

(Studio VISENTINI MARCHETTI e ASSOCIATI), che lo rappresenta e

difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 77/2006 della Commissione Tributaria Regionale

di BOLOGNA del 7.3.06, depositata il 31/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di B.A. (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale la C.T.R. Emilia Romagna, in controversia concernente impugnazione di silenzio rifiuto su istanza di rimborso Irap, rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate affermando che il contribuente, agente di commercio, non era assoggettabile ad Irap per mancanza del presupposto dell’autonoma organizzazione.

Il primo motivo di ricorso, col quale l’Agenzia deduce violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, risulta manifestamente infondato, posto che nella sentenza impugnata viene riportato l’iter processuale, le ragioni poste a base della sentenza di primo grado, i motivi di appello e, sia pur sinteticamente, le ragioni in fatto e m diritto della decisione, affermando che, secondo la giurisprudenza consolidata, occorre valutare caso per caso, da un punto di vista qualitativo e non quantitativo, la sussistenza dell’autonoma organizzazione, intesa come struttura qualificata idonea a produrre reddito, e che nella specie tale struttura qualificata non era riscontrabile. Esiste pertanto una motivazione, ancorchè stringata, e non è quindi configurabile la denunciata violazione dell’art. 132 c.p.c.; il ricorrente avrebbe potuto censurare l’eventuale incompletezza, insufficienza o carenza di tale motivazione rispetto ad alcuni specifici punti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 2, n. 5, ovvero eventualmente censurare la decisione per omessa pronuncia su uno o più motivi di appello.

Il secondo motivo, col quale l’Agenzia deduce che il contribuente, quale agente di commercio, doveva essere considerato imprenditore ai sensi dell’art. 2195 c.c., e che il requisito dell’autonoma organizzazione deve ritenersi intrinseco alla natura stessa dell’attività imprenditoriale risulta manifestamente infondato alla luce della recente giurisprudenza delle SSUU di questa Corte che, componendo un contrasto emerso sulla questione de qua nell’ambito della giurisprudenza della sezione tributaria della Corte, hanno affermato che, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1, è escluso dall’applicazione dell’Irap soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; che il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; che costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (v. SS.UU. n. 12108 del 2009).

Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Rilevato che la citata pronuncia delle sezioni unite è successiva alla proposizione del ricorso, si dispone la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2010

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