Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2882 del 07/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2882 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12939-2017 R.G. proposto da:
IMMOBILIARE SAN SILVESTRO DI MARTIGNON
DOMENICO E C SAS, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO
DENZA 15, presso lo studio dell’avvocato NICOLA PAGNOTTA,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANIA
MARTIN;
– ricorrente contro
COMUNE DI STRA, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI 9,
presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato FEDERICO CASA;
– resistente –

Data pubblicazione: 07/02/2018

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. 406/2017 della
COMMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE di VENEZIA,
depositata il 21/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/12/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale PAOLA MASTROBERARDINO, che, visto
l’art. 380 ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione voglia dichiarare
inammissibile il ricorso.
Fatti e ragioni della decisione

La società Immobiliare San Silvestro s.a.s. di Martignon
Domenico e c. ha proposto innanzi a questa Corte regolamento
di competenza, affidato a due motivi, avverso l’ordinanza
emessa il 21.4.2017, con la quale la CTP di Venezia, ha
dichiarato la litipendenza del giudizio recante il n.R.G.203/2014
CTP Venezia proposto dalla stessa contro quattro avvisi di
accertamento emessi dal Comune di Strà per la ripresa di
ICl/IMI per gli anni dal 2008 al 2011. Secondo la CTP esisteva
identità di oggetto fra il giudizio anzidetto e quello definito
dalla stessa Commissione con la sentenza n.4881/2016, avente
ad oggetto il diniego sull’istanza di rimborso proposta dalla
medesima società relativa all’imposta ICl/IMU per gli anni dal
2008 al 2011, calcolata sulla medesima area oggetto degli
avvisi di accertamento.
Il comune di Strà si è costituito con controricorso. La parte
ricorrente ha depositato memoria.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità
per tardività del ricorso.
Ric. 2017 n. 12939 sez. MT – ud. 20-12-2017
-2-

GIOVANNI CONTI.

Il procedimento può essere definito con motivazione
semplificata.
Con il primo motivo si prospetta la violazione dell’art.39 c.p.c.
La CTR avrebbe errato nel dichiarare la litispendenza tra i due
giudizi e, conseguentemente, l’estinzione del procedimento

non essendovi identità di causa.
Con il secondo motivo si prospetta la violazione dell’art.295
c.p.c., poichè la CTP, a tutto volere concedere, avrebbe dovuto
sospendere il giudizio in attesa del passaggio in giudicato della
sentenza relativa al giudizio concernente il diniego di rimborso.
Premesso che il ricorso per regolamento di competenza deve
ritenersi tempestivo, non risultando dagli atti prodotti dalla
società contribuente che l’ordinanza di estinzione del giudizio
pronunziata in data 21.4.2017 sia stata comunicata prima
dell’invio con posta certificata avvenuto il giorno 26.4.2017,
tanto rendendo tempestivo il ricorso proposto con ricorso
consegnato all’UNEP il 24.5.2017 occorre rammentare, quanto
all’ammissibilità del proposto regolamento di competenza, che
la litispendenza è istituto che concorre alla identificazione in
concreto del giudice che deve decidere la causa, sicchè la
pronuncia con cui il giudice dichiari la litispendenza, essendo
sostanzialmente assimilabile al provvedimento con cui vengono
decise le questioni di competenza, può essere impugnata
soltanto con il regolamento necessario di competenza cfr.Cass.S.U. n. 17443 del 31/07/2014-.
Ciò posto, il primo motivo è fondato e assorbe l’esame del
secondo.
Ed invero, ha errato il giudice di primo grado nel ritenere
identità di domanda fra il primo giudizio -definito dalla stessa
CTP con sentenza non ancora divenuta definitiva, concernente
Ric. 2017 n. 12939 sez. MT – ud. 20-12-2017
-3-

relativo all’impugnazione dei quattro avvisi di accertamento,

l’istanza di rimborso delle maggiori somme versate a titolo di
ICl/IMU sulla base di un valore catastale diverso, secondo la
prospettiva della società contribuente- da quello dichiarato e
quello del secondo giudizio, nel quale l’oggetto del contendere
era rappresentato dalla legittimità dei quattro avvisi di

di ICl/IMU concernenti le medesime aree dal comune di Strà.
Con tali avvisi, invero, era stata disposta la ripresa a
tassazione di ICI per le medesime annualità sul presupposto
che di un maggiore valore delle medesime aree rispetto a
quello considerato dalla contribuente e dalla medesima
versato.
Orbene, il petitum delle due vicende giudiziarie è, all’evidenza,
diverso, attenendo a pretese radicalmente differenti, l’una
volta alla ripetizione delle somme indebitamente versate -nella
prospettiva della contribuente- mentre quella esposta nel
successivo, ponendo a base la contestazione dei quattro avvisi
di accertamento, tendeva ad ottenere l’annullamento degli
stessi.
La circostanza che alla base dei giudizi vi fosse, in entrambi i
casi, la questione relativa alla classificazione catastale dei
medesimi cespiti immobiliari non incide sulla medesimezza
della causa, tendendo le due cause a risultati non pienamente
sovrapponibili -cfr.Cass.

n. 6826 de/ 16/03/2017- se solo si

consideri che solo il giudizio di impugnazione degli avvisi di
accertamento era diretto ad una pronuncia, di tipo costitutivo,
di annullamento dell’atto impugnato, suscettibile anche di
sfociare, in caso di ravvisata infondatezza parziale della
pretesa tributaria, in una decisione di merito sostitutiva
dell’accertamento (Cass. 23 dicembre 2000, n. 16171; Cass.
23 marzo 2001, n. 4280, Cass. n. 1295/2004).
Ric. 2017 n. 12939 sez. MT – ud. 20-12-2017
-4-

accertamento notificati alla medesima società sempre in tema

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del primo
motivo di ricorso, assorbito il secondo, l’ordinanza impugnata
va annullata, disponendo la trasmissione degli atti alla CTP di
Venezia per l’ulteriore corso del giudizio, dovendo detto giudice
altresì provvedere sul regime delle spese relative al giudizi odi

PQM
Accoglie il ricorso, annulla l’ordinanza impugnata e rinvia la
causa alla CTP di Venezia anche per la liquidazione dell spese
del giudizio di legittimità.
Così deciso il 20.12.2017 in Roma.
Il jisidente

legittimità.

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