Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2882 del 07/02/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 2882 Anno 2013
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 7032/2009 del ruolo generale,
proposto
da
Agenzia delle entrate,
tempore,

in persona del direttore pro

rappresentato e difeso ope kgis dall’avvocatura

dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via
dei Portoghesi, n. 12, domicilia;

ricorrente

contro
Gatto Francesco, rappresentato e difeso, giusta procura
speciale in calce al controricorso, dagli avvocati Antonio
Lovisolo e Francesco D’Ayala Valva, domiciliato presso
lo studio del secondo, in Roma, al viale Panini i,

11.

43

controricorrente-

RG n. 7032:2009

ria ,Jrrino c.,;tei -Kore

Data pubblicazione: 07/02/2013

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per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale della Liguria, sezione 1 depositata in data 30 gennaio
2008, n. 126;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 14
novembre 2012 dal consigliere Angelina-Maria l’errino;
uditi per l’Agenzia delle entrate l’avv. dello Stato Giancarlo Caselli

udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore
generale dr. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per l’annullamento
della sentenza ed il rinvio al primo giudice
Fatto

L’ufficio di Chiavari dell’Agenzia delle entrate accertò ai lini ILOR
ed IVA a carico della società di fatto Gatto-Stasi-Vannucci gli
importi e le sanzioni indicati nell’avviso per l’anno d’imposta 1997.
Gatto Francesco impugno l’accertamento, con ricorso che la
commissione tributaria di Genova accolse, riconoscendo un vizio di
motivazione dell’avviso di accertamento nonché escludendo che vi
fosse l’ipotizzata società di fatto.
La sentenza impugnata ha respinto l’appello, sia pure ritenendo,
diversamente dalla sentenza di primo grado, che la società di fatto
fosse configurabile, ma che i redditi da essa prodotti non fossero
imponibili in virtù della convenzione Italia-Francia.
Ricorre l’Agenzia delle entrate per ottenere la cassazione della
sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria,
affidando il ricorso a due motivi.
Resiste con controricorso il contribuente, che ha proposto ricorso

incidentale condizionato.
Diritto

I.- Con i due motivi di ricorso, la ricorrente denuncia:

RG n. 7032/2009

l’urti() esleir;ore

e per la contribuente Favv. Francesco WAyala Valva;

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-ex art. 360, I’ co.,

11.

5, c.p.c., (primo motivo), il difetto di

motivazione della sentenza impugnata. che avrebbe trascurato le
risultanze probatorie dell’accertamento del 14 dicembre 2001, dal
quale si evince che l’attività sociale era compiuta in Italia nonché
-ex art. 360, l’ co., n. 3, c.p.e. (secondo motivo), la violazione e

Francia contro le doppie imposizioni sottoscritta il 5 ottobre 1989 e
ratificata con legge 7 gennaio 1992, n. 20, trattandosi di una società
di fatto immobiliare con sede in Italia, non avente in Francia una
stabile organizzazione.
2.- Si controverte, nella specie, di accertamento concernente il
reddito di una società di fatto, equiparabile ad una società di
persone. Giova allora evidenziare che questa Corte ha affermato
dapprima che l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della
rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e
delle associazioni di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986 e dei soci delle stesse e la
conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio,
proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed
indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il
ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica,
da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la
società, sia tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino (solo)
questioni personali (vedi Cass., sezioni unite civili, 4 giugno 2008,
n. 14815). I.a Corte ha poi ribadito i medesimi principi in relazione
al r trar) (Cass., sez.un., 20 giugno 2012, n. 10145).

2.1.- In particolare, dall’imputazione automatica del reddito sociale
ai soci, in virtù della presunzione

!?/IÌ

ci de iure stabilita dal 1°

comma dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917

RG n. 7032/2009

AntIClillqiLMar

C S ILCI1SOrC

falsa applicazione degli articoli 2, 6 e 7 della Convenzione Italia-

Pagina 4 di 5

del 1986„ scaturiscono interesse e legittimazione necessaria di
costoro ad interloquire, al cospetto della pretesa erariale, sulla
determinazione del reddito della società, dal quale dipende
l’imputazione operata nei loro confronti; la presunzione, altrimenti,
si risolverebbe in una palese violazione del diritto di difesa e del

dagli ad. 24 e 53 Cost. (Cass.,

SCZ.1111.,

4 giugno 2008, n. 14815; in

precedenza, in termini, vedi Cass. 14417/2005, (‘ass. 5366/2006,
Cass. 9446/2006, Cass. 14056/2006, Cass.5932/2007).

2.2.- La controversia in oggetto, dunque, concerne gli elementi
comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta
nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di
un caso di litisconsorzio necessario originario e relativa necessità di
integrazione, essendo il giudizio celebrato senza la partecipazione di
tutti i litisconsorzi necessari affetto da nullità assoluta, rilevabile in
ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.
2.3. Ne consegue clic la società e tutti i suoi soci devono essere parte
dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa
limitatamente ad alcuno soltanto di essi.
Non potendo essere il presente procedimento essere iniziato ne
proseguito senza la partecipazione di tutti i litiseonsorti necessari, il
rilievo del difetto di integrità del contraddittorio, omesso da parte
dei giudici di primo grado e di appello, deve essere compiuto in sede
di legittimità, essendo la Corte dotata di poteri d’ufficio in tal senso
in tutte le ipotesi in cui il processo non poteva essere iniziato o
proseguito.

2.4.- Deriva da quanto precede che la sentenza impugnata deve
essere cassata (restando peraltro in ciò travolta anche la sentenza di
primo grado), con rinvio alla Commissione tributaria provinciale di

RG n. 70322009

O

eslensore

principio di tassazione in base alla capacità contributiva stabilito

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Genova, che provvederà a decidere la controversia previa
integrazione del contraddittorio.
3.-

La pronuncia di nullità assorbe il ricorso incidentale

condizionato proposto dal ricorrente.
4.- L’esito della lite comporta la compensazione delle spese

per questi motivi
la Corte:
-dichiara la nullità dell’intero giudizio;
-cassa la sentenza impugnata;
-rinvia alla commissione tributaria provinciale di Genova; Alt‘
-compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2012.

dell’intero giudizio.

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