Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28819 del 27/12/2011

Cassazione civile sez. un., 27/12/2011, (ud. 13/12/2011, dep. 27/12/2011), n.28819

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. ADAMO Mario – Presidente di sez. –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. CHIARINI Margherita – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.N., elettivamente domiciliato in Roma, Via Ombrone

12/b, presso lo studio dell’avv. LOIODICE Aldo, che lo rappresenta e

difende per procura in atti;

– ricorrente –

nei confronti di:

M.D. e G.V., elettivamente domiciliati in

Roma, via Cosseria 2, presso il Dott. Alfredo Placidi, rappresentati

e difesi per procura in atti dall’avv. PANIZZOLO Filippo;

– controricorrenti –

ASL BA, L.L., P.R., Gi.Vi.,

D.A., A.A., C.A., Ch.

A. e T.A.;

– intimati –

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/12/2011 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;

Sentito l’avv. Cantaro per delega;

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dr. APICE Umberto, il quale ha

concluso per la dichiarazione della giurisdizione del giudice

ordinario.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che con Delib. n. 2383 del 2009, il Direttore Generale della ASL BA ha approvato il bando di avviso per la copertura, mediante assegnazione agli interni, di dieci posti di dirigente di distretto socio-sanitario;

che con ulteriore Delib. n. 2805 del 2009 è stata nominata la Commissione per la valutazione dei candidati e con successiva Delib.

n. 1589 del 2010 è stata approvata la graduatoria dei vincitori;

che il Dott. D.N., che aveva partecipato alla selezione, classificandosi al 25 posto, ha impugnato davanti al TAR della Puglia le predette delibere nonchè tutti gli atti ad esse presupposti o consequenziali;

che l’ASL BA e taluni controinteressati si sono costituiti eccependo, fra l’altro, la riconducibilità della causa nel novero di quelle devolute alla cognizione del giudice ordinario;

che il Dott. D. ha presentato istanza ex art. 41 cod. proc. civ., chiedendo alla Suprema Corte di voler dichiarare la giurisdizione del giudice amministrativo non soltanto perchè nel caso di specie, l’avviso interno aveva previsto che la selezione si svolgesse come una vera e propria procedura concorsuale, ma anche perchè, dal canto suo, aveva chiesto l’annullamento degli atti posti in essere nella fase, sicuramente amministrativa, che aveva preceduto il conferimento dell’incarico;

che mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva, i Dott. M.D. e G.V. ( L.G. non è stato intimato dal Dott. D. nè risulta aver conferito procura all’avv. Panizzolo) hanno depositato controricorso con il quale hanno insistito sulla giurisdizione del giudice ordinario;

che anche il PG ha concluso in tal senso;

che queste Sezioni Unite si sono già occupate della questione con l’ordinanza n. 21060 del 2011, pronunciata sul regolamento di giurisdizione proposto da un altro partecipante che aveva impugnato anch’egli le predette delibere dinanzi al TAR della Puglia;

che in tale occasione le Sezioni Unite hanno ricordato a) che in tema d’impiego pubblico privatizzato, sono attribuite alla giurisdizione dei giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, ivi comprese quelle relative al conferimento d’incarichi dirigenziali, perchè la riserva stabilita in favore del guidice amministrativo concerne soltanto le procedure concorsuali strumentali all’assunzione od alla progressione in un’area o fascia superiore a quella di appartenenza, laddove gli atti di conferimento d’incarichi dirigenziali – i quali non concretano procedure concorsuali ed hanno come destinatari persone già in servizio nonchè in possesso della relativa qualifica – conservano natura privata in quanto rivestono il carattere di determinazioni negoziali assunte dall’Amministrazione con i poteri e le capacità del comune datore di lavoro (C. Cass. nn. 14252 dei 2005, 4275 del 2007, 5078 del 2008, 26799 del 2008 e 20979 del 2009);

b) che analogo principio era stato ribadito pure per quanto riguardava più in particolare il settore sanitario, precisandosi al riguardo che la selezione prevista dall’art. 15 ter, introdotto nel D.Lgs n. 502 del 1992 dal D.Lgs. n. 229 del 1999, art. 13, non integrava un concorso in senso tecnico, anche perchè articolata secondo uno schema destinato a coneludersi con una scelta essenzialmente fiduciaria del direttore generale (C. Cass. nn. 21593 del 2005, 8950 del 2007 e 5920 del 2008);

c) che anche i direttori di distretto socio – sanitario erano previsti dal D.Lgs n. 502 del 1992, che all’art. 3 sexies non dettava per la loro nomina disposizioni tali da indurre ad una conclusione diversa da quella raggiunta dalle suindicate pronunce a proposito dei dirigenti di struttura complessa;

d) che nemmeno la legge regionale di attuazione conteneva alcuna disposizione in tal senso, in quanto si limitava a riprodurre il testo della norma nazionale;

e) che non valeva in contrario richiamare le specifiche previsioni del bando emanato dall’ASL BA, che alla luce di quanto sopra dovevano essere necessariamente riguardate come il frutto dell’intenzione di aumentare le garanzie dei candidati senza però incidere sulla natura dei poteri e degli atti della Commissione esaminatrice e del direttore generale;

f) che non sembrava comunque inutile ricordare che con sentenza n. 3677 del 2009, le Sezioni Unite avevano stabilito che la devoluzione all’AGO di tutte le controversie relative alla gestione del rapporto, ivi comprese quelle in cui venivano in questione atti amministrativi presupposti, comportava che al dipendente il quale avesse risentito una lesione per effetto di un atto esecutivo di un provvedimento a monte, non era consentito scegliere fra l’azione davanti al TAR per l’annullamento di quest’ultimo e l’azione davanti al giudice ordinario per la tutela del rapporto, potendo rivolgersi soltanto al secondo che, in ogni caso, era in grado di garantirlo pienamente anche attraverso l’esercizio del potere di disapplicazione;

che sulla base di tali presupposti, la succitata ordinanza n. 21060 del 2011 ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sulla causa promossa dall’altro partecipante;

che in applicazione dei predetti principi, che il Collegio condivide e ribadisce, va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario anche sulla controversia promossa dal dr D.;

che le parti sono conseguentemente rimesse davanti al Tribunale competente per territorio, il quale provvederà pure sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE A SEZIONI UNITE pronunciando sul ricorso per regolamento, dichiara la giurisdizione de giudice ordinario e rimette le parti davanti al Tribunale competente per territorio, che provvederà pure sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011

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