Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28819 del 09/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 09/11/2018, (ud. 02/10/2018, dep. 09/11/2018), n.28819

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7898/2018 proposto da:

T.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALBERTO GUARISO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALI DI MILANO;

– intimata –

avverso il decreto n. R.G. 53827/2017 del TRIBUNALE di MILANO,

depositato il 24/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 02/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

MARULLI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’unito decreto con il quale il Tribunale di Milano, attinto dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha confermato il diniego di protezione internazionale cd umanitaria pronunciato nei suoi confronti dalla Commissione territoriale e se ne chiede la cassazione sul rilievo: 1) della mancata audizione del richiedente e dell’indisponibilità della videoregistrazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14 e 2)dell’omesso apprezzamento della condizione di vulnerabilità giustificante la concessione della protezione umanitaria D.Lgs. 28 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 e art. 19.

Al ricorso resiste con controricorso l’amministrazione intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo motivo di ricorso deve giudicarsi fondato in ragione del principio affermato da questa Corte secondo cui “nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio. Tale interpretazione è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 ed 11, che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza, da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale” (Cass., Sez. 1, 5/07/2018, n. 17717).

3. Ne discende che, accogliendosi il detto motivo di ricorso, assorbiti i restanti, l’impugnato decreto va conseguentemente cassato e la causa va rinviata al giudice a quo per il necessario prosieguo.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, cassa l’impugnato decreto nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti al Tribunale di Milano che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, il 2 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018

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