Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28818 del 31/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28818 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 1524-2012 proposto da:
GAETANO MARIA GTNMRA57A55F888I in qualità di coerede di
Gaetano Antonio, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO
FRANCIA 225, presso lo studio dell’avvocato BASTRENTAZ
LUCA, rappresentata e difesa dall’avvocato CALFA TULLIO, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
GRANDINETTI ROSA, CONDOMINIO DE SENSI, DE SENSI
FRANCA, PAGLIUSO GIOVANNI, DE SENSI SALVATORE;

intimati

avverso la sentenza n. 788/2011 della CORTE D’APPELLO di
CATANZARO del 22.6.2011, depositata il 13/07/2011;

623

Data pubblicazione: 31/12/2013

,a

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA SAN
GIORGIO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. SERGIO
DEL CORE.

Il Tribunale rigettava la domanda con la quale il Condominio De Sensi
e alcuni condomini avevano lamentato che Antonio Gaetano,
proprietario di un fabbricato confinante con quello condominiale,
aveva eseguito opere con le quali aveva sconfinato invadendo spazio
condominiale e aveva alterato il deflusso delle acque piovane che si
riversavano nello spazio di isolamento condominiale, con conseguenti
danni.
La sentenza era in parte riformata in sede di gravame: per quello che
qui interessa, la Corte accertava: il sia pur esiguo sconfinamento del
muretto prospiciente lo spazio di isolamento; che la sopraelevazione
del fabbricato aveva determinato una riduzione di luminosità del pozzo
luce con risarcimento del danno subito dalle parti comuni liquidato
nella misura di euro 500,00, mentre era escluso alcun pregiudizio alle
proprietà individuali; era respinto il danno determinato dalle
infiltrazioni, in quanto non era dimostrato che il tubo di scarico
collocato dal convenuto e poi rimosso le avesse determinate o
amavate, stante una serie di concause idonee a cagionarli.
Ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi Gaetano
Maria, quale erede del convenuto deceduto nelle more del giudizio.
Non hanno svolto attività difensiva gli intimati.
Il consigliere designato ha depositato, in data 26 novembre 2012, ai
sensi dell’art. 380-bis c.p.c., proposta di definizione della controversia.
2
Ric. 2012 n. 01524 sez. M2 – ud. 06-06-2013

FATTO E DIRITTO

Fissata l’adunanza camerale per la data del 6 giugno 2013, a tale data è
risultata non pervenuta la relata di notifica del relativo avviso ai
difensori del ricorrente.
Pertanto, occorre disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta
civile —2, il 6 giugno 2013.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

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