Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28818 del 27/12/2011

Cassazione civile sez. un., 27/12/2011, (ud. 13/12/2011, dep. 27/12/2011), n.28818

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. ADAMO Mario – Presidente di sez. –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. CHIARINI Margherita – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.M. e B.G., elettivamente domiciliati in

Roma, Via Carlo Poma 2, presso lo studio dell’avv. ASSENNATO Sante,

che li rappresenta e difende per procura in atti;

– ricorrenti –

nei confronti di:

Azienda Comunale Centrale del Latte in liquidazione, elettivamente

domiciliata in Roma, Via G. Pisanelli 40, nello studio degli avv.

BISCOTTO Bruno e Lucia Scognamiglio, che lo rappresentano e difendono

per procura in atti;

– controricorrente –

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/12/2011 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;

Sentito l’avv. Todde per delega;

Udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dr.

CENICCOLA Raffaele, il quale ha concluso per la dichiarazione della

giurisdizione della Corte dei conti.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che in data 11/7/1993, l’Azienda Comunale Centrale del Latte (d’ora in avanti ACCL) ha licenziato il dirigente B.M. per raggiunti limiti di età; che il B. si è rivolto al giudice del lavoro, sostenendo di avere diritto alla prosecuzione del rapporto fino al raggiungimento del 65^ anno di età ed ha presentato nel contempo domanda per l’attribuzione del trattamento pensionistico provvisorio di cui alla L. n. 3 del 1979;

che in accoglimento della richiesta, l’Istituto previdenziale ha cominciato a corrispondergli un assegno mensile con decorrenza 1/8/1984;

che successivamente, però, il giudizio civile instaurato dal B. si è concluso con l’affermazione del suo diritto a rimanere in servizio ed a percepire le retribuzioni fino al 31/7/1989;

che l’INPDAP ha preteso allora dall’ACCL il rimborso dei ratei versati al B. dal 1/8/1984 al 31/7/1989; che l’ACCL ha provveduto a rifondere l’INPDAP, chiedendo ed ottenendo poi dal Presidente dei Tribunale di Roma un decreto ingiuntivo di pari ammontare nei confronti di S.M. e B.G., succeduti all’ex dipendente nel frattempo deceduto;

che quest’ultimi hanno proposto opposizione, sostenendo la riconducibilità della controversia nel novero di quelle devolute alla Corte dei conti ed, in ogni caso, l’inammissibilità dell’azione di rivalsa nei confronti degli eredi; che il Tribunale ha condiviso l’eccezione, ma la Corte di appello ne ha riformato la pronuncia perchè nel caso di specie non poteva esserci contestazione sull’esistenza dell’indebito nè venivano “in discussione i presupposti e gli elementi costitutivi” del diritto di B.M. a ricevere la pensione al raggiungimento del 65^ anno di età;

che la S. ed il B. hanno proposto ricorso per cassazione, illustrato da successiva memoria, ribadendo che la giurisdizione della Corte dei conti si estendeva comunque anche alla speciale azione di rivalsa del datore di lavoro;

che l’ACCL ha depositato controricorso e successiva memoria con cui ha dedotto l’infondatezza e, prima ancora, l’inammissibilità dell’avversa impugnazione perchè oltre ad essere priva di un conferente quesito di diritto e della esposizione dei fatti di causa, non si confrontava minimamente con la copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità che aveva fissato con chiarezza i limiti della giurisdizione della Corte dei conti;

che tali eccezioni non possono essere condivise in quanto censurando una sentenza depositata dopo il 3/7/2009, gli eredi B. non avevano bisogno di formulare alcun quesito nel ricorso che, da parte sua, consente un’adeguata comprensione dei fatti di causa e risulta, in definitiva, in linea coi precedenti di queste Sezioni Unite, secondo le quali quella della Corte dei conti in materia di pensioni è una giurisdizione esclusiva che si estende anche alle azioni di recupero o di rivalsa e permane pure se il pensionato (od i suoi eredi) non contestano l’esistenza dell’indebito (C. Cass. n. 16535 del 2008), ma soltanto l’ammissibilità dell’azione nei loro confronti (C. Cass. n. 9968 del 2001);

che l’elemento di discrimine della giurisdizione è infatti rappresentato dal contenuto pubblicistico del rapporto, che non può essere alterato dalle vicende relative al suo svolgimento (C. Cass. nn. 2717 del 2007 e 16535 del 2008);

che in applicazione di tali principi, che il Collegio condivide e ribadisce, va pertanto dichiarata la giurisdizione della Corte dei conti nella controversia fra l’ACCL e gli eredi B.;

che il ricorso dai medesimi proposto va, pertanto, accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rimessione delle parti davanti al giudice contabile;

che sussistono giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese del presente giudizio di legittimità e di quelli di merito.

P.Q.M.

LA CORTE A SEZIONI UNITE dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, rimette le parti davanti alla competente Sezione Regionale e compensa per intero fra le stesse le spese del presente giudizio e di quelli di merito.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011

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