Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28818 del 19/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 19/10/2021, (ud. 16/06/2021, dep. 19/10/2021), n.28818

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6092/2020 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– ricorrente –

contro

la “FLORIDA 2000 S.r.l.”, con sede in Roma, in persona

dell’amministratore unico pro tempore;

– intimata –

e nei confronti di:

l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, con sede in Roma, in persona

del Direttore Generale pro tempore;

– intimata –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

della Campania – Sezione Staccata di Salerno il 27 agosto 2019 n.

6617/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28

ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18

dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso

dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del

Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 16 giugno 2021 dal

Dott. Giuseppe Lo Sardo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania – Sezione Staccata di Salerno il 27 agosto 2019 n. 6617/09/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di cartella di pagamento per IRPEF, IRES, IRAP ed IVA relative agli anni 2012 e 2013, ha rigettato – dopo la relativa riunione per connessione soggettiva ed oggettiva – l’appello proposto dalla medesima e l’appello proposto dalla “FLORIDA 2000 S.r.l.” avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino col n. 293/01/2018, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che la notifica a mezzo p.e.c. della cartella di pagamento fosse regolare e che la situazione di illiquidità della contribuente costituisse causa di forza maggiore ai fini dell’esenzione dalle sanzioni pecuniarie e dagli interessi moratori. La “FLORIDA 2000 S.r.l.” e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione sono rimaste intimate. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata al difensore della parte costituita con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver rigettato l’appello dell’amministrazione finanziaria con motivazione meramente apparente in ordine alla disapplicazione per causa di “forza maggiore” delle sanzioni pecuniarie e degli interessi moratori.

2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 5, e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che le difficoltà finanziarie della contribuente potessero integrare la forza maggiore ai fini dell’esenzione dalle sanzioni pecuniarie e dagli interessi moratori in dipendenza dei crediti tributari.

Ritenuto che:

1. Entrambi i motivi – la cui stretta ed intima connessione suggerisce l’esame congiunto – sono fondati.

1.1 La figura della “forza maggiore” è stata codificata dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 5 (in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie) come “causa di non punibilità” del contribuente che abbia commesso un fatto integrante l’infrazione di una norma tributaria.

L’esimente è stata oggetto di un’attenta rielaborazione da parte di questa Corte (vedasi, in motivazione: Cass., Sez. 5, 22 settembre 2017, n. 22153; Cass., Sez. 6, 8 febbraio 2018, n. 3049; Cass., Sez. 5, 22 marzo 2019, n. 8175) sulla scorta della giurisprudenza Euro-unitaria.

In proposito, si è affermato che la nozione di forza maggiore in materia tributaria e fiscale – da interpretarsi in modo conforme con la sentenza resa dalla Corte di Giustizia il 18 dicembre 2007, in causa C-314/06, punto 24, e con l’ordinanza resa dalla Corte di Giustizia il 18 gennaio 2005, in causa C-325/03, punto 25 – comporta la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all’operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi.

Peraltro, è stato, altresì, evidenziato che la nozione di forza maggiore non si limita all’impossibilità assoluta, ma deve essere intesa nel senso di circostanze anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso (vedasi la sentenza resa dalla Corte di Giustizia il 15 dicembre 1994, in causa C-195/91, punto 31, e la sentenza resa dalla Corte di Giustizia il 17 ottobre 2002, in causa C-208/01, punto 19).

Pertanto, sotto il profilo naturalistico, la forza maggiore si atteggia come una causa esterna che obbliga la persona a comportarsi in modo difforme da quanto voluto, di talché essa va configurata, relativamente alla sua natura giuridica, come una esimente poiché il soggetto passivo è costretto a commettere la violazione a causa di un evento imprevisto, imprevedibile ed irresistibile, non imputabile ad esso contribuente, nonostante tutte le cautele adottate (Cass., Sez. 5, 22 settembre 2017, n. 22153; Cass., Sez. 6, 8 febbraio 2018, n. 3049; Cass., Sez. 5, 22 marzo 2019, n. 8175; Cass., Sez. 5, 23 febbraio 2021, n. 4757).

1.2 Più specificamente, poi, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che la sussistenza di una situazione di illiquidità o di crisi aziendale non costituisce, di per sé, forza maggiore, ai fini dell’operatività della causa di non punibilità di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 5, essendo invece necessaria la sussistenza di un elemento oggettivo, costituito da circostanze anormali ed estranee all’operatore, e di un elemento soggettivo, correlato al dovere del contribuente di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, mediante l’adozione di misure appropriate, pur senza incorrere in sacrifici eccessivi (Cass., Sez. 6-5, 8 febbraio 2018, n. 3049; Cass., Sez. 5, 22 marzo 2019, n. 8175; Cass., Sez. 6-5, 28 settembre 2020, n. 20389; Cass., Sez. 5, 16 giugno 2021, n. 17027).

Secondo la giurisprudenza Euro-unitaria, rilevano, dunque, non necessariamente circostanze tali da porre l’operatore nell’impossibilità assoluta di rispettare la norma tributaria bensì quelle anomale ed imprevedibili, le cui conseguenze, però, non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso (vedasi la sentenza depositata dalla Corte di Giustizia il 15 dicembre 1994, in causa C-195/91, punto 31; la sentenza depositata dalla Corte di Giustizia il 17 ottobre 2002, in causa C-208/01, punto 19; la sentenza depositata dalla Corte di Giustizia il 18 dicembre 2007, in causa C-314/06, punto 24; la sentenza depositata dalla Corte di Giustizia il 18 luglio 2013, in causa C-99/12, punto 31; la sentenza depositata dalla Corte di Giustizia il 4 febbraio 2016, in cause C-659/13 e C34/14, punto 192; la sentenza depositata dalla Corte di Giustizia il 18 maggio 2017, in causa C-154/16, punto 61).

1.3 Nella specie, il giudice di appello ha disatteso il principio enunciato, avendo rigettato l’appello dell’amministrazione finanziaria sul presupposto che la situazione di illiquidità della contribuente potesse costituire idonea “forza maggiore” ai fini dell’esonero dalle sanzioni pecuniarie e dagli interessi moratori, senza indagare (sulla scorta delle risultanze istruttorie) – e, quindi, con motivazione inidonea a giustificare il rigetto del gravame – se l’impossibilità di adempiere le obbligazioni tributarie per carenza o insufficienza di mezzi finanziari fosse imputabile alla difficoltà o impossibilità di incassare crediti pubblici per morosità e/o insolvenza dei debitori, all’insuccesso di iniziative giudiziarie o extragiudiziarie per il recupero dei propri crediti, al diniego o alla difficoltà di concessione di finanziamenti bancari ovvero all’inerzia o al disinteresse della contribuente nell’adozione di misure ordinarie o straordinarie per prevenire o bloccare la crisi aziendale.

Per cui, alla luce di tali considerazioni, la sentenza impugnata, oltre a valutare la scarsa liquidità di cui godeva la contribuente, avrebbe dovuto considerare se e in che termini tale situazione di crisi avrebbe potuto costituire un evento imprevedibile ed inevitabile, non fronteggiabile dal contribuente con misure necessarie o opportune per porre rimedio alla situazione di crisi.

3. Valutandosi la fondatezza dei motivi dedotti, dunque, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021

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