Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28818 del 16/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 16/12/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 16/12/2020), n.28818

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21554-2016 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIMA 20,

presso lo studio dell’avvocato VINCENZO IACOVINO, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELA

CAPANNOLO, MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 193/2016 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 30/06/2016 R.G.N. 209/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/10/2020 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato VINCENZO IACOVINO;

udito l’Avvocato MANUELA MASSA, per delega verbale Avvocato

CLEMENTINA PULLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Campobasso ha confermato la sentenza del Tribunale che ha dichiarato il ricorrente, C.G., decaduto D.L. n. 269 del 2003, ex art. 42, comma 3, conv. nella L. n. 326 del 2003, dal diritto di impugnare il provvedimento di sospensione dell’indennità di accompagnamento, comunicato in data 4/5/2012, per mancata presentazione dell’assistito alle visite di revisione ed avendo il C. depositato il ricorso introduttivo del giudizio in data 1/7/2014. La Corte territoriale ha richiamato un precedente di questa Corte con il quale si era sottolineato l’ampio tenore letterale dell’art. 42 che induceva a ritenere applicabile la norma anche all’ipotesi di sospensione del beneficio.

2.Avverso la sentenza ricorre il C. con due articolati motivi. Resiste l’Inps. IL processo assegnato alla sesta sezione è stato rimesso alla sezione ordinaria con ordinanza interlocutoria n 17859/2019 ravvisando una difformità di vedute tra Cass. 29/1/2018, n. 2119 ed il meno recente Cass. 14/11/2014, n. 9 4.369.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nonchè la violazione e la falsa applicazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 42 convertito in L. n. 326 del 2013 cit.; lamenta che la Corte territoriale non ha valutato che il provvedimento amministrativo di sospensione della prestazione assistenziale, a lui comunicato in data 4/5/2012, non era stato seguito dalla revoca della prestazione; l’Inps aveva continuato ad erogare l’indennità fino a tutto il mese di novembre 2015 ed aveva continuato a chiamare il ricorrente per la visita di revisione; il provvedimento di sospensione non era stato seguito da un accertamento sulle condizioni sanitarie, sicchè esso doveva ritenersi meramente provvisorio; non erano stati indicati i gravami proponibili contro il provvedimento; inoltre, non si verteva in materia di verbali sanitari di accertamento medicolegali, per i quali soltanto è prevista la decadenza.

4. Con il secondo motivo, proposto sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, costituito dal rilievo che nel calcolare il termine semestrale di decadenza la Corte non aveva considerato che, prima del ricorso di merito del 1 luglio 2014, egli aveva depositato un ricorso ai sensi dell’art. 700 c.p.c. e che, inoltre, il dies a quo del 4/5/2012 era stato da lui contestato, in mancanza di prova certa della comunicazione in tale data.

5. Con riferimento al primo motivo la sesta sezione ha evidenziato una difformità di vedute tra Cass. 29/1/2018, n. 2119, secondo cui “In materia di invalidità civile, il termine di decadenza semestrale di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 3, conv., con modif., dalla L. n. 326 del 2003, per la proposizione della domanda giudiziale di invalidità, decorrente dalla data di comunicazione all’interessato del provvedimento emesso in sede amministrativa, non si applica in caso di impugnazione del provvedimento di sospensione della erogazione della prestazione assistenziale, in quanto tale atto non costituisce un provvedimento emesso all’esito di una procedura di riconoscimento del beneficio, ma un provvedimento di natura cautelare dell’ente erogatore rispetto ad un beneficio in precedenza concesso” e il meno recente Cass. 14/11/2014, n. 9 4.369 (non massimata), in cui invece si è applicata la decadenza semestrale ad un provvedimento di sospensione della pensione di inabilità, sulla base della seguente affermazione: “Ne possono nutrirsi dubbi – dato l’ampio tenore letterale dell’art. 42, comma 1, cit. – sulla applicabilità della normativa anche alle ipotesi di ricorso avverso la sospensione dell’erogazione della provvidenza a seguito di visita medica di revisione (che ricorre nella specie)”.

5.Ritiene la Corte di confermare il recente orientamento esposto nella sentenza citata del 2018.

7.Si è affermato con detto precedente che la sospensione della prestazione già in godimento, per ritenuto superamento del limite reddituale (nella presente fattispecie per mancata presentazione dell’assistito alle visite di revisione), non può essere assimilata, quanto alla verifica della decorrenza del termine semestrale di decadenza previsto per la proposizione dell’azione giudiziale di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 3, convertito nella L. n. 326 del 2003, al provvedimento amministrativo definitivo di accoglimento o di rigetto della provvidenza.

8.Si è sottolineato inoltre che la comunicazione della sospensione nell’erogazione della prestazione non costituisce un provvedimento definitivo rispetto al quale possa giustificarsi l’individuazione del “dies a quo” per l’attivazione della tutela in sede giudiziale nel suddetto termine, non trattandosi di un provvedimento definitivo emesso all’esito di una procedura di riconoscimento del beneficio, bensì di un provvedimento infraprocedimentale di natura cautelare dell’ente erogatore rispetto ad un beneficio in precedenza concesso.

7. Si è ritenuta pertanto la non applicabilità del citato D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 3, convertito nella L. n. 326 del 2003, che prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici in tema di invalidità civile e che la domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, entro e non oltre sei mesi dalla comunicazione all’interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa.

8. Anche nel caso in esame non si è in presenza di un provvedimento emesso all’esito di una procedura di riconoscimento di benefici, e inoltre, la lettera dell’Inps del 17/2/2012 non rappresenta la comunicazione di un provvedimento emesso in sede amministrativa per il riconoscimento o il diniego di un beneficio, in quanto conteneva semplicemente l’avviso della prossima sospensione della prestazione assistenziale già in godimento, sospensione confermata con nota del 4/5/2012 a cui peraltro non è seguita alcuna revoca, ma anzi l’erogazione della prestazione fino al novembre 2015.

9. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata ed il giudizio rinviato alla Corte d’appello di Ancona anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Ancona anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA