Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28817 del 31/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28817 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 30700-2011 proposto da:
GAETANO ROSA ROSSANA GTNRSN58H49F888C, COSTA CATERINA
CSTCRS21A56D742R in proprio e in qualità di eredi di Antonio Gaetano, elettivamente
domiciliate in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 86, presso lo studio
dell’avvocato S1ERPETTI EMILIO, che le rappresenta e difende unitamente
all’avvocato NICOLINO SESTO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti contro
CONDOMINIO DE SENSI sito in LAMEZIA TERME, PAGLIUSO GIOVANNI,
GRANDINE:111 ROSA, DE SENSI FRANCA, DE SENSI SALVATORE;

– intimati avverso la sentenza n. 788/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO del
22.6.2011, depositata il 13/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;
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Data pubblicazione: 31/12/2013

n

udito per le ricorrenti l’Avvocato Emilio Sterpetti che si riporta ai motivi del ricorso.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. SERGIO DEL CORE che si
riporta alla relazione scritta.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale rigettava la domanda con la quale il Condominio De Sensi e alcuni

confinante con quello condominiale, aveva eseguito opere con le quali aveva sconfinato
invadendo spazio condominiale e aveva alterato il deflusso delle acque piovane che si
riversavano nello spazio di isolamento condominiale, con conseguenti danni.
La sentenza era in parte riformata in sede di gravame: era disattesa la richiesta di
estromissione dal giudizio di Costa Caterina e Gaetano Rosa Rossana, nei cui confronti
la causa era stata fra gli altri riassunta quali eredi di Gaetano Antonio, sul rilievo che la
rinuncia all’eredità del Gaetano, era stata dalle medesime formulata a distanza di oltre un
anno dalla denuncia di successione nella quale si dichiaravano eredi, e che pertanto dveca
considerarsi meramente pretestuosa, nel merito la Corte accertava: il sia pur esiguo
sconfinamento del muretto prospiciente lo spazio di isolamento; che la sopraelevazione
del fabbricato aveva determinato una riduzione di luminosità del pozzo luce con
risarcimento del danno subito dalle parti comuni liquidato nella misura di euro 500,00,
mentre era escluso alcun pregiudizio alle proprietà individuali; era respinto il danno
determinato dalle infiltrazioni, in quanto non era dimostrato che il tubo di scarico
collocato dal convenuto e poi rimosso le avesse determinate o aggravate, stante una serie
di concause idonee a cagionarli.
Hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi Costa Caterina e Gaetano
Rosa Rossana quali eredi del convenuto deceduto nelle more del giudizio. Non hanno
svolto attività difensiva gli intimati.
Il consigliere designato ha depositato, in data 26 novembre 2012, ai sensi dell’art. 380-bis
c.p.c., proposta di definizione della controversia.
Fissata l’adunanza camerale per la data del 6 giugno 2013, nel corso della stessa è stato
disposto il rinvio a nuovo ruolo del ricorso r.g. 1524/2012.

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condomini avevano lamentato che Gaetano Antonio, proprietario di un fabbricato

Ravvisata la esigenza di trattare il presente ricorso contestualmente al predetto ricorso
r.g. 1524/2012, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di impugnazioni della
medesima sentenza, occorre disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

2013.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta civile —2, il 6 giugno

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