Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28817 del 09/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 09/11/2018, (ud. 02/10/2018, dep. 09/11/2018), n.28817

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7502/2018 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE CAVE 42,

presso lo studio dell’avvocato MARIA LAVIENSI, rappresentato e

difeso dall’avvocato AMERIGA PETRUCCI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 436/2017 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 06/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 02/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

MARULLI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’unita sentenza con la quale la Corte d’Appello di Potenza, attinta dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ha confermato il diniego di protezione internazionale ed umanitaria pronunciato nei suoi confronti dal giudice di primo grado e se ne chiede la cassazione sul rilievo che il decidente, quanto alla chiesta misura della protezione sussidiaria; 1) era incorso in violazione di legge non attenendosi nel valutare la credibilità del richiedente ai criteri del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 e astenendosi dal dare seguito al dovere di cooperazione istruttoria, sebbene il richiedente avesse provveduto a documentare la condizione di indiscriminata violenza corrente nel proprio paese; 2) aveva denegato la sussistenza delle condizioni indicate dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), con motivazione apparente, oltre che perplessa ed obiettivamente incomprensibile, limitandosi a rilevare l’inconferenza nella specie del loro richiamo; 3) aveva violato le norme Eurounitarie ed interne in relazione alla sussistenza di una situazione di conflitto armato interno ritenendo dirimente che solo una parte del paese di provenienza del richiedente fosse interessata dalla predetta situazione, sebbene detta valutazione non fosse consentita non avendo il diritto interno dato attuazione alla facoltà in tal senso accordata dalla norma sovranazionale; e quanto alla subordinata richiesta di protezione umanitaria, 4) si era astenuto dal verificare se la prospettata situazione di violenza diffusa ed indiscriminata fosse idonea ad integrare la condizione di vulnerabilità in grado di giustificare l’adozione della misura.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono infondati dacchè il dovere di cooperazione istruttoria non solleva il ricorrente dall’allegare i fatti costitutivi del diritto e nella specie, malgrado il motivo faccia reiteratamente richiamo a non meglio precisate produzioni documentali eseguite a questo fine nel corso del giudizio, il decidente, rilevato altresì il difetto nella specie di qualunque allegazione a termini del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), ha, quanto all’ipotesi contemplata alla lett. c), motivatamente escluso che nella zona di provenienza del richiedente (Edo State) sussistesse una situazione generalizzata di violenza diffusa ed indiscriminata, tale da poter integrare i presupposti per il riconoscimento della richiesta misura di protezione, e ciò osservando, ad onta del vizio denunciato, che il richiedente aveva paventato il pericolo di un danno grave in relazione ad una vicenda inerente la sua persona e che la situazione di conflitto allegata riguardava altra area del paese.

3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, dacchè il decidente ha escluso la sussistenza dei presupposti di accesso alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), sul diverso argomento che il richiedente provenisse da un’area del paese non interessata dagli eventi normativamente rilevanti e non già in base all’argomento che il pericolo di un danno grave fosse evitabile trasferendosi in quei luoghi, onde il motivo non è conferente rispetto alla ratio della decisione.

4. Il quarto motivo di ricorso è parimenti inammissibile dacchè censura la decisione sulla base di un argomento non prospettato nel corso del giudizio, dato che la richiesta misura subordinata era stata declinata in relazione alle sole condizioni di salute del richiedente, e comunque, quand’anche se ne fosse ritenuta doverosa la valutazione ex officio, disatteso dal decidente rilevando l’insussistenza nell’area di provenienza del richiedente di una situazione di violenza diffusa ed indiscriminata.

5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

6. Spese alla soccombenza.

Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato, essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2100,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, il 2 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018

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