Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28816 del 31/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28816 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

Data pubblicazione: 31/12/2013

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 19950-2011 proposto da:
FUSCO ONORATO FSCNRT34P18H413E, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
LISBONA 18, presso lo studio dell’avvocato SCOGNAMIGLIO ROBERTO, che lo
rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
BONANNI ANGELINO, quale erede della sig.ra Pasqualina Fusco, elettivamente
domiciliato in ROMA, LARGO C. GOLDONI N.47, presso lo studio dell’avvocato
PUCCI FABIO, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n. 1123/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA del 2/11/2010,
depositata il 16/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

1

udito l’Avvocato Liberatore Roberto (delega Scognamiglio Roberto) difensore del
ricorrente che si riporta agli scritti;
udito l’Avvocato Pucci Fabio difensore del controricorrente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso come da
relazione.

proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:
“1. Il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda proposta da Pasqualina Fusco
— alla quale subentrava, in qualità di erede, Angelino Bonanni — condannava il convenuto
Onorato Fusco ad arretrare di metri cinque dal confine il fabbricato dal medesimo
edificato a distanza inferiore a quella prescritta dal vigente strumento urbanistico. La
sentenza era confermata in sede di gravame, rilevando per quel che interessa nella
presente sede che: a) era inammissibile ex art. 345 cod.proc.civ., la documentazione
prodotta per la prima volta in sede di appello, non ricorrendone i presupposti voluti da
tale norma, b) doveva escludersi che la costruzione fosse stata realizzata in sostituzione
di preesistente manufatto edificato sotto il vigore delle distanze prescritte dall’art. 873
cod.civ.
Ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi Onorato Fusco.
Ha resistito l’intimato.
2. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 376,380 bis e 375
cod.proc.civ., essendo manifestamente infondato.
Il primo motivo censura la sentenza che, pur essendo risultata l’avvenuta vendita da
parte del Bonanni del fondo di sua proprietà, non aveva dichiarato la carenza di
legittimazione passiva del medesimo.
La censura va disattesa.
Premesso che il Bonanni, erede della istante Pasqualina Fusco, ha rivestito la qualità di
attore nel giudizio dalla medesima proposto per far valere la violazione da parte della
costruzione eretta dal convenuto delle distanze legali dal proprio fondo e che al
medesimo era stato correttamente notificato dal ricorrente l’appello — che, ove proposto
2

FATTO E DIRITTO
Rilevato che il consigliere designato ha depositato, in data 14 dicembre 2012, la seguente

nei confronti di soggetto non legittimato, sarebbe stato inammissibile — la vendita del
fondo, avvenuta successivamente all’instaurazione del presente giudizio, integra l’ipotesi
della successione particolare nel diritto controverso (art. 111 cod.proc.civ.): in tal caso, il,
giudizio prosegue tra le parti originarie, di guisa che soggetto legittimato ad agire era pur
sempre il Bonanni.

cod.prc.civ. nel testo novellato dalla legge n. 353 del 1990: pertanto, la sentenza non
aveva esaminato la documentazione prodotta dalla quale era emersa la esistenza di un
precedente fabbricato realizzato ben prima dell’entrata in vigore dello strumento
urbanistico che aveva imposto prescrizioni in materia di distanze legali più restrittive di
quelle stabilite dall’art. 873 cod.civ.
Il motivo è infondato anche se deve essere corretta, ex art. 384, u.co., cod.proc.civ., la
motivazione della sentenza impugnata, il cui dispositivo è conforme a diritto.
Certamente era applicabile l’art. 345 cod.proc.civ. nel testo novellato dalla legge n. 353
del 1990 ed entrato in vigore il 30 aprile 1995, essendo il presente giudizio iniziato nel
1993.
Allora, la questione è quella di verificare se l’omesso esame di tale documentazione abbia
influito in maniera determinante sulla decisione.
Premesso che la sentenza ha escluso, in base alla valutazione degli elementi acquisiti, che
fosse preesistente altro fabbricato, la denuncia di omesso esame della documentazione
prodotta postula che sia dimostrata la decisività di tale documento, dovendo qui rilevarsi
che intanto può configurarsi il vizio di motivazione per omesso esame di un documento
o delle risultanze di una prova in quanto si tratti di un elemento probatorio la cui
acquisizione sia tale da invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità,
l’efficacia probatoria delle altre risultanze di causa su cui si è fondato il convincimento
del giudice del merito, sì che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di base. Pertanto,
non può essere denunciato il mancato esame di elementi che siano suscettibili di essere
liberamente apprezzati unitamente ad altri con essi contrastanti nell’ambito della
valutazione discrezionale del complessivo materiale probatorio riservata al giudice di
merito.
3

Il secondo motivo deduce che erroneamente era stato applicato alla specie l’art. 345

Nella specie, la censura è generica posto che nel ricorso non sono indicati gli elementi —
contenuti in tale documentazione — relativi alle caratteristiche e alle dimensioni del
preesistente manufatto, cosicchè non è possibile verificare che l’immobile costruito sia
mera ricostruzione di quello preesistente ovvero abbia le medesime caratteristiche di
questo senza alcun aumento di volumetzia, dovendo qui ricordarsi che si ha “mera

senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell’edificio e, in particolare,
senza aumenti della volumetria né delle superfici occupate in relazione alla originaria
sagoma di ingombro; in presenza di tali aumenti, si verte, invece, in ipotesi di “nuova
costruzione”, come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanze vigente al momento
della medesima (S.U. ord. 21578711; Cass. 3391/09)”;
Che la parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa;
Che, tenuto conto dei rilievi esposti dal ricorrente nella memoria illustrativa, appare
opportuno rinviare la causa alla pubblica udienza.
P. Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di trasmettere gli atti
alla Seconda sezione per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta civile —2, il 6 giugno
2013.

ricostruzione” se l’intervento si traduca nell’esatto ripristino delle strutture precedenti,

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