Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28816 del 08/11/2019

Cassazione civile sez. III, 08/11/2019, (ud. 19/09/2019, dep. 08/11/2019), n.28816

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14315-2018 proposto da:

O.C.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CARSO

23, presso lo studio dell’avvocato MARIA ROSARIA DAMIZIA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORENZA CESCATTI;

– ricorrente –

contro

O.P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA ADRIANA 5

PAL A INT 13, presso lo studio dell’avvocato ELENA VACCARI,

rappresentato e difeso dagli avvocati VITTORE D’ACQUARONE, NIDIA

BIGNOTTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 43/2018 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 28/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/09/2019 dal Consigliere Dott. MARILENA GORGONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA VALORE

O.C.T. ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Trento, n. 43/2018, pubblicata il 28 febbraio 2018 e notificata il 9 marzo 2018.

Resiste con controricorso O.P.P..

L’odierna ricorrente conveniva dinanzi al Tribunale di Trento il cognato O.P.P. – già condannato con sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. per il reato di cui all’art. 612 bis c.p. alla pena di tre mesi di reclusione, sostituita sostituiti L. n. 689 del 1991, ex art. 53 con la sanzione pecuniaria di Euro 22.500,00 – per essere da lui risarcita del danno cagionatole (quantificato in Euro 50.309,00, al netto della somma di Euro 10.000,00 che il condannato si era offerto di versarle con la richiesta di patteggiamento), con i gravi comportamenti descritti nella sentenza di patteggiamento, consistenti nell’invio, nel periodo febbraio 2008-febbraio 2010, di lettere anonime dal contenuto gravemente diffamatorio e lesivo della sua dignità e in alcune telefonate mute nelle quali si sentiva un uomo ansimante.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 339/2017, condannava O.P.P. al pagamento della somma di Euro 49.850,00, al netto di interessi e rivalutazione, oltre al rimborso di Euro 5.258,48 per le CTU espletate ed alle spese di lite.

La decisione veniva impugnata dal convenuto, il quale negava di essere stato l’autore delle telefonate anonime, denunciate dall’odierna ricorrente solo sulla base della sentenza di patteggiamento, contestava l’erronea motivazione e valutazione delle istanze istruttorie, la quantificazione del danno e la condanna alle spese di lite.

La Corte d’Appello, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, accoglieva il gravame e, in riforma della sentenza di primo grado, accertava e dichiarava che l’appellante non dovesse nulla a favore dell’appellata, la quale veniva condannata a rifondere le spese di entrambi i gradi di giudizio e a farsi carico degli oneri delle due CTU.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 445 e 651 c.p.c. in relazione all’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, assumendo che la sentenza di patteggiamento la avesse esonerata dall’onere delle prova, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’Appello, secondo cui le sentenze di patteggiamento e il decreto penale di condanna, allorquando non contengano una inequivoca assunzione di responsabilità dell’imputato, non possono avere valore nel giudizio civile di risarcimento del danno.

Per la ricorrente il giudice avrebbe dimostrato di confondere il valore di giudicato con il valore probatorio della sentenza pronunciata ex art. 445 c.p.c., quando aveva concluso che “la sentenza di patteggiamento non è valorizzabile in sede civile”, ampliando il dettato dell’art. 445 c.p.p., comma 1 bis e art. 651 c.p.p. e ponendosi contro la giurisprudenza di legittimità che riconosce che la sentenza penale emessa a seguito di patteggiamento costituisce un importante elemento di prova del processo civile, per cui il giudice che ne voglia disconoscere l’efficacia probatoria dovrebbe spiegare perchè l’imputato avrebbe ammesso una sua responsabilità non sussistente e perchè il giudice penale avrebbe prestato fede a tale ammissione, tenendo conto che la sentenza patteggiata, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, presuppone una ammissione di colpevolezza che esonera la controparte dall’onere della prova ed impone al danneggiante/condannato di dimostrare che il fatto non sussiste e/o che la condotta non integra un comportamento illecito e/o l’assenza di dolo e/o la ricorrenza di una causa di giustificazione.

1.1. Il motivo è infondato.

Le tre conclusioni su cui si incentra lo sforzo deduttivo della ricorrente – la relevatio ab onere probandi, l’onere di motivazione circa ragioni per cui l’imputato avrebbe dovuto ammettere un’inesistente responsabilità e l’onere di sconfessione del magistrato penale – costituiscono il riflesso di un principio di unità della giurisdizione superato dall’emanazione del codice di procedura penale del 1988, il quale si è invece ispirato alla separazione delle giurisdizioni, attribuendo al giudice civile un autonomo potere di apprezzamento dei fatti rispetto a quello già operato in sede penale (di recente questa Corte, avuto riguardo per i rapporti del giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. con il giudizio penale conclusosi con la sentenza di annullamento con rinvio emessa dalla Corte di Cassazione penale, con la pronuncia n. 15859 del 12/06/2019, ha sottoposto ad una profondo esame le implicazioni delle separazione del giudizio civile rispetto a quello penale).

Solo eccezionalmente – cfr. la L. 27 marzo 2001, n. 97, la cui ratio è quella di dare credibilità alla pubblica amministrazione favorendo la coerenza tra la decisione penate e la pronuncia in sede civile qualora l’imputato, soggetto alla sanzione disciplinare, abbia patteggiato la pena per il medesimo fatto oggetto di accertamento nel giudizio civile – la sentenza di patteggiamento è equiparata alla sentenza di condanna e la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato in un diverso giudizio quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso.

Nella consapevolezza del fatto che sull’efficacia della sentenza di patteggiamento si sono formati più orientamenti, conviene, nondimeno, riprendere, onde condividerlo, il ragionamento seguito da questa Sezione con la sentenza n. 20170 del 30/07/2018, la quale, dopo aver ricostruito i tre indirizzi giurisprudenziali seguiti questa Corte regolatrice – a) il primo è quello fatto proprio dalla odierna ricorrente e ha trovato espressione ad esempio, tra le più recenti, in Cass. 18/12/2017, n. 30328; Cass. 24/05/2017. 13034; Cass. 02/03/2017, n. 5313; Cass. 29/02/2016, n. 3980; b) il secondo orientamento ritiene invece che la sentenza di patteggiamento non inverta affatto l’onere della prova, ma costituisca un semplice “elemento di convincimento” liberamente apprezzabile dal giudice, e dunque in sostanza un mero indizio: poichè la sentenza di patteggiamento è solo equiparata ad una pronuncia di condanna “e, a norma dell’art. 445 c.p.p., comma 1-bis, non ha efficacia in sede civile o amministrativa, le risultanze del procedimento penale non sono vincolanti, ma possono essere liberamente apprezzate dal giudice civile ai fini degli accertamenti di sua competenza”: in termini Cass. 06/12/2011, n. 26250 (in senso analogo cfr. Cass. 11/05/2007, n. 10847; Cass. 24/02/2004 n. 3626; Cass. 06/05/2003 n. 6863); b1) in seno a tale orientamento, si rinvengono, tuttavia, anche decisioni che, pur formalmente qualificando la sentenza di patteggiamento un mero indizio, lo ritengono poi così rilevante, da giungere ad affermare che “il giudice non può disattenderlo senza motivare” (Cass. 06/12/2011, n. 26263; Cass. 19/11/2007 n. 23906); c) il terzo orientamento, infine, ritiene che la lettera dell’art. 444 c.p.p. sia chiara e non consenta nessuna interpretazione manipolatrice, pertanto esclude, sulla base dell’interpretazione letterale, che la sentenza penale di patteggiamento possa costituire una ammissione di responsabilità e nega che possa avere qualsiasi efficacia vincolante o probatoria nel processo civile: “non può farsi discendere dalla sentenza di cui all’art. 444 c.p.p. la prova della ammissione di responsabilità da parte dell’imputato e ritenere che tale prova sia utilizzabile nel procedimento civile” (Cass. 12/04/2011, n. 8421; Cass. 22/11/2017, n. 27835; Cass. 29/03/2006, n. 7196) – ha concluso che:

a) la sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile di risarcimento e restituzione non ha efficacia di vincolo, non ha efficacia di giudicato, e non inverte l’onere della prova;

(b) la sentenza penale di patteggiamento per il giudice civile non è un atto, ma un fatto; e come qualsiasi altro fatto del mondo reale può costituire un indizio, utilizzabile solo insieme ad altri indizi e se ricorrono i tre requisiti di cui all’art. 2729 c.c..

Tanto chiarito, giova osservare che attribuire alla sentenza di patteggiamento gli effetti pretesi dalla ricorrente sarebbe sbagliato, perchè in contrasto con l’efficacia attribuita dal legislatore a tale sentenza: L’art. 445 c.p.p., negando tout court alla sentenza penale “efficacia” nel giudizio civile, senza ulteriori precisazioni, rende evidente che il legislatore non ha voluto attribuire alla sentenza penale di patteggiamento nè effetti di vincolo – che si hanno quando la legge vieta al giudice civile di decidere la questione a lui sottoposta in modo diverso rispetto alla decisione penale – nè effetti di preclusione – che ricorrono quando la legge vieta al giudice civile finanche di esaminare la questione, se su essa si è già pronunciato il giudice penale -. Il mancato riconoscimento alla sentenza di patteggiamento dell’efficacia di giudicato è particolarmente significativo, giacchè il giudicato penale, ove vi fosse, esplicherebbe l’effetto, nel giudizio civile, di precludere un nuovo accertamento con una diversa ed autonoma ricostruzione dei fatto come già ricostruito dal giudice penale, ricordando che per fatto accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica, costituita dall’accadimento oggettivo, accertato dal giudice penale, configurato dalla condotta, evento e nesso di causalità materiale tra l’una e l’altro (fatto principale), e le circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento di esso (Cass. 28/09/2004, n. 19387).

Di quanto detto si trae, indiretta conferma, anche considerando che l’art. 444 c.p.p., comma 2, stabilisce che nel caso di sentenza di patteggiamento “non si applica la disposizione dell’art. 75 c.p.p., comma 3” (che dispone la sospensione obbligatoria del processo civile, fino a che quello penale non sia terminato, quando l’azione di danno sia proposta dopo la sentenza penale di primo grado); perciò “anche se la sentenza di patteggiamento viene impugnata, al danneggiato è consentito proporre l’azione di danno in sede civile”.

Per dare un senso alla deroga voluta dal legislatore occorre riconoscere “che la sentenza penale definitiva non potrà mai avere mai alcun impatto sull’esito del giudizio civile medio tempore iniziato”, diversamente “il giudice civile dovrebbe, nel pronunciare la propria decisione, tenere conto del contenuto d’una sentenza penale ancora suscettibile di riforma”.

Un altro elemento da prendere in esame è che al fine di giustificare la relevatio ab onere probandi non potrebbe neppure assumersi l’ammissione di responsabilità rinveniente dalla scelta dell’imputato di patteggiare. Manca, infatti l’animus confitendi (cioè la “volontà e consapevolezza di riconoscere la verità del fatto dichiarato, obiettivamente sfavorevole al dichiarante e favorevole all’altra parte” (cfr. Cass. 07/09/2015, n. 17702, per l’esclusione dell’animus confitendi nella dichiarazione resa dal datore di lavoro e documentata dal verbale ispettivo perchè resa in “resa in funzione degli scopi dell’inchiesta”), sicchè non potrebbe attribuirsi efficacia confessoria, comportante come tale l’esonero della prova, alla richiesta di applicazione di una pena contenuta nei limiti edittali. Come ritenuto dalla Corte Costituzionale (sent. 02/07/1990, n. 313), l’imputato si limita sostanzialmente a non negare la sua responsabilità, accettando una decisione “allo stato degli atti” come contropartita di una pena contenuta, con la duplice consapevolezza della difficoltà di dimostrare in dibattimento la propria innocenza e di rinunciare all’impugnazione se la richiesta viene accettata (art. 448 c.p.p., comma 2).

Tale considerazione assume particolare rilievo nella vicenda per cui è causa, caratterizzata dal fatto che già in sede penale l’imputato aveva negato di aver fatto le telefonate mute, mentre si era riconosciuto autore delle lettere anonime.

Le osservazioni che precedono non implicano però la negazione di ogni valenza alla sentenza penale di patteggiamento, non solo come atto giuridico (il che è corretto, perchè “come atto giuridico, la sentenza penale di condanna può produrre nel giudizio civile di danno solo gli effetti stabiliti dalla legge: sicchè, se la legge nega a quell’atto effetti vincolanti o preclusivi, la sentenza penale è giuridicamente irrilevante come atto), ma anche come fatto storico, atteso che “la celebrazione d’un giudizio penale, e la sentenza che lo conclude costituiscono pur sempre dei fatti storici. Sono fatti storici, in particolare, le circostanze che l’Autorità Inquirente abbia chiesto il rinvio a giudizio dell’imputato, che il Giudice dell’Udienza Preliminare abbia accolto tale richiesta, che l’una e l’altra decisione siano state assunte sulla base di determinate fonti di prova, che saranno di norma indicate nelle rispettive motivazioni”.

Come fatto storico, infatti, “può essere preso essere preso in esame dal giudice civile, in quanto qualsiasi fatto storico può costituire un indizio. In quanto tale, esso di per sè non avrà alcuna efficacia probatoria, ma potrà acquistarla se valutato insieme ad altri indizi, che abbiano i tre requisiti di gravità, precisionè e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c.”.

In conclusione, va riconosciuto alla sentenza di patteggiamento la natura di elemento di prova, anche importante in ragione del fatto che essa contiene un accertamento ed un’affermazione di responsabilità impliciti sul merito dell’imputazione, giustificati dal fatto che il giudice penale non si limita a certificare la volontà delle parti, ma valuta le risultanze degli atti, anche se rebus sic stantibus e non all’esito d’una attività istruttoria, anche quanto alla responsabilità dell’imputato, di cui è possibile “tener conto nel giudizio civile” (così Cass. 16/08/2019, n. 21435).

Tenerne conto significa che al giudice civile non è precluso, ai fini della formazione del proprio convincimento, autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale, anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento in quanto il procedimento penale è stato definito ai sensi dell’art. 444 c.p.p., in ragione dell’assenza nel giudizio civile di un principio di tipicità della prova (Cass. 04/07/2019, n. 18085), potendo le parti, del resto, contestare, nell’ambito del giudizio civile, i fatti così accertati in sede penale (Cass. 03/04/2017, n. 8063).

E non vi è dubbio che il giudice a quo abbia tenuto conto della sentenza di patteggiamento, nel senso precisato, tant’è che, proprio in ragione della contestazione da parte dell’imputato già in sede penale di avere fatto le telefonate, dall’assenza di prova che egli ne fosse l’autore, dal mancato assolvimento dell’onere di prova del contrario da parte dell’appellata in sede civile, essendosi la stessa limitata ad invocare l’applicazione della sentenza di patteggiamento, ha ritenuto, con una motivazione congrua e supportata da fatti rilevanti, che non fosse provato che O.P.P. avesse fatto telefonate le telefonate mute e negato, di conseguenza, che potesse essere condannato al risarcimento del danno da esse derivante.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto storico, la sequenza di telefonate mute con respiro ansimante di sottofondo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Secondo la ricorrente la sequenza di telefonate mute sarebbe stata provata dalla sentenza di patteggiamento non contrastata da prove contrarie dall’odierno controricorrente e sarebbe decisiva ai fini della quantificazione del danno, atteso che la Corte d’Appello ha ritenuto di non aderire alla quantificazione del danno accertata dal CTU S. proprio in virtù dell’omesso esame del fatto storico sottostante.

Erano state espletate due CTU, una affidata al medico-legale S., l’altra allo psicologo D.M., divergenti quanto alla quantificazione del danno, rispettivamente, per avere, la prima, e non avere, la seconda, preso in considerazione la molteplicità delle telefonate mute.

2.1. Il motivo è assorbito dall’accoglimento dei primo motivo, una volta preso atto che la sentenza di patteggiamento non conteneva alcun accertamento in ordine al fatto che O.P.P. fosse l’autore delle telefonate mute, per il solo fatto che esse gli fossero state imputate insieme con l’invio delle lettere anonime e che egli si fosse avvalso della facoltà di patteggiare.

3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza, a sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, dell’art. 132c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 118disp. att. c.p.c. nonchè dell’art. 116 c.p.c., per avere il giudice riportato erroneamente in sentenza le conclusioni della CTU medico-legale.

A p. 8 della sentenza, il giudice a quo ha chiarito di avere ritenuto errata la CTU S. per aver ritenuto che l’odierna ricorrente avesse riportato sintomi riconducibili ad un disturbo post traumatico da stress che, in letteratura scientifica rappresenta lo sviluppo di sintomi tipici che segnano l’esposizione a uno o più eventi traumatici, quali esposizione a morte reale o minaccia di morte, grave lesione o violenza sessuale, fare esperienza di una ritenuta o estrema esposizione a dettagli crudi dell’evento traumatico, eventi che nulla hanno a che vedere con i fatti oggetto di causa.

La ricorrente, trascrivendo le pagg. 6 e 7 della CTU S., assume che il giudice d’appello abbia pronunciato sulla base di una lettura non integrale della CTU che aveva spiegato la differenza tra la sintomatologia di O.C.T. inquadrabile in un disturbo psichico dell’adattamento cronico con ansia e umore depresso misti e il disturbo da stress post traumatico.

Questa Corte ritiene che la denuncia di travisamento dei fatti costituisce generalmente un motivo di revocazione ex art. 395 c.p.c. e non di ricorso per cassazione, essendo detta denuncia incompatibile con il giudizio di legittimità, poichè implica la valutazione di una serie di circostanze che potrebbero sfociare in un giudizio di merito, non ammesso in tale fase. Nondimeno, vi sono ipotesi – e quella per cui è causa ne possiede i caratteri – in cui tale incompatibilità con il giudizio in Cassazione non sussiste, in quanto il travisamento della prova non implica una valutazione dei fatti ma la sola constatazione od accertamento che quella determinata informazione probatoria – poi utilizzata e valutata in sentenza – sia contraddetta da uno specifico atto processuale (che non la contiene affatto o ne contiene una totalmente diversa). La relativa deduzione con ricorso per cassazione presuppone, però, che il ricorrente specificamente indichi ed alleghi l’atto travisato ed assume rilievo purchè l’informazione probatoria, risultante dalla prova travisata, sia decisiva, ossia capace da sola di portare il giudice di merito in sede di rinvio a rovesciare i contenuti della precedente decisione (Cass. 25/05/2015, n. 10749).

Tale decisività fa difetto nel caso di specie, dal momento che la decisione della Corte d’appello in punto di liquidazione del danno non ha affatto attribuito valore dirimente alla seconda relazione tecnica redatta dal medico legale; ad essa fa riferimento, infatti, nei seguenti termini: “In ogni caso, per quanto possa valere, si rileva che la seconda relazione tecnica si ritiene errata nella sua impostazione (…)”.

Il giudice a quo, disponendo di due consulenze, giunte a conclusioni diverse quanto all’accertamento della consistenza dell’invalidità permanente, con una congrua ed articolata motivazione ha spiegato perchè ha ritenuto di privilegiare le conclusioni della consulenza a firma di D.G., la quale aveva tenuto conto solo degli effetti prodotti dalle lettere disturbanti (e non anche delle telefonate) ed aveva fatto risalire l’insorgenza del disturbo dalla prima delle lettere ricevute nel 2010, allorchè la vittima aveva acquisito consapevolezza della continuità del fatto.

L’eventuale travisamento della CTU medico-legale non ha, dunque, assunto carattere dirimente e, ove non vi fosse stato, non avrebbe provocato una decisione diversa.

3.1. Il motivo è inammissibile.

4. Ne consegue il rigetto del ricorso.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

6. Si dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico della ricorrente l’obbligo di pagamento del doppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidandole in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA