Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28814 del 31/12/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 28814 Anno 2013
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso 16066-2012 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000, società con
unico azionista, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
ENEL SPA, nella qualità di procuratore della ENEL
DISTRIBUZIONE SPA, in persona del proprio procuratore, nonchè
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA, società con unico azionista
soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Enel Spa, nella sua
qualità di beneficiaria del ramo di azienda della ENEL
DISTRIBUZIONE SPA, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA G.
DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato SZEMERE
RICCARDO, che le rappresenta e difende giusta procura a margine del
ricorso;

Data pubblicazione: 31/12/2013

- ricorrenti contro

PETRELLA CONCETTA;
– intimata –

BENEVENTO del 20/05/2011, depositata il 23/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO
SCARANO;
è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA
che ha concluso per raccoglimento dal I al IV motivo del ricorso,
assorbiti gli altri.

Ric. 2012 n. 16066 sez. M3 – ud. 07-11-2013
-2-

avverso la sentenza n. 1048/2011 del TRIBUNALE di

16066/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 23/5/2011 il Tribunale di Benevento respingeva
il gravame interposto dalla società Enel Distribuzione s.p.a. nei
confronti della pronunzia G. di P. Benevento n. 3872/2009 di

di condanna al risarcimento del lamentato danno consistente negli
ingiusti oneri sopportati per il pagamento dell’energia elettrica
erogatagli tramite bollettini postali, in conseguenza
dell’inadempimento da parte dell’Enel all’art. 6, comma 4, Delib.
n. 200 del 1999 con cui l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il
Gas (A.E.E.G) ha imposto agli esercenti il servizio di
distribuzione e vendita dell’energia elettrica di «offrire al
cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della
bolletta».

accoglimento della domanda proposta dalla sig. Concetta Petrella

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la /
società Enel Servizio Elettrico s.p.a., in proprio e quale
procuratrice speciale della società Enel Distribuzione s.p.a.,
propone ora ricorso per cassazione.
L’intimata non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1 0 motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa
applicazione dell’art. 2 L. n. 481 del 1995, in riferimento
all’art. 360, l ° co. n. 3, c.p.c.

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Con il 2 ° motivo denunzia «difetto di motivazione>> su punto
decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360, l ° co.
n. 5, c.p.c.
Con il 3 ° motivo denunzia violazione e falsa applicazione

c.p.c.; nonché «omessa motivazione>> su punto decisivo della
controversia, in riferimento all’art. 360, l ° co. n. 5, c.p.c.
I primi 3 motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in
quanto connessi, si appalesano fondati p.q.r. nei termini di
seguito indicati.
Come questa Corte ha già avuto ripetutamente modo in casi
analoghi di affermare, il potere normativo secondario ( o, secondo
una possibile qualificazione alternativa, di emanazione di atti
amministrativi precettivi collettivi ) dell’Autorità per l’Energia

dell’art. 1339 c.c., in riferimento all’art. 360, l ° co. n. 3,

i,
Elettrica ed il Gas ai sensi dell’art. 2, comma 2 lett. h), si può (7
concretare anche nella previsione di prescrizioni che, attraverso
l’integrazione del regolamento di servizio, di cui al comma 37
dello stesso art. 2, possono in via riflessa integrare, ai sensi
dell’art. 1339 c.c., il contenuto dei rapporti di utenza
individuali pendenti anche in senso derogatorio di norme di legge,
ma alla duplice condizione che queste ultime siano meramente
dispositive e, dunque, derogabili dalle stesse parti, e che la
deroga venga comunque fatta dall’Autorità a tutela dell’interesse
dell’utente o consumatore, restando, invece, esclusa -salvo che
una previsione speciale di legge o di una fonte comunitaria ad

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efficacia diretta- non la consenta – la deroga a norme di legge di
contenuto imperativo e la deroga a norme di legge dispositive a
sfavore dell’utente e consumatore.
Si è tuttavia escluso che la prescrizione di cui all’art. 6,

modifica o l’integrazione del regolamento di servizio del settore
esistente all’epoca della sua adozione, e conseguentemente
l’integrazione dei contratti di utenza ai sensi dell’art. 1339
c.c., sicché l’azione di responsabilità per inadempimento
contrattuale esercitata dalla originaria parte attrice risulta
priva di fondamento, in quanto basata su clausola contrattuale
invero non risulta inserita nel contratto di utenza, e pertanto
insussistente (cfr., da ultimo, Cass., 19/12/2011, n. 27500;
Cass., 19/12/2011, n.27474; Cass., 16/12/2011, n. 27106).

comma 4, Delib. A.E.E.G. n. 200 del 1999, abbia comportato la

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Orbene, il giudice dell’appello ha disatteso il suindicato
principio, a tale stregua erroneamente attribuendo alla delibera
di cui trattasi efficacia integrativa del contratto di utenza, e
conseguentemente

ravvisando

sussistente

il

lamentato

inadempimento.
Dell’impugnata sentenza s’imporne pertanto la cassazione in
relazione, con assorbimento dei restanti motivi.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa
può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., con il rigetto
della domanda originaria della Petrella, la cui infondatezza
emerge invero anche in ordine al profilo subordinato concernente

5

/’
\/

/,

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il preteso inadempimento dell’obbligo di informazione, giacché
l’esclusione della integrazione del contratto da parte della
delibera in argomento in ragione della relativa indeterminatezza
depone conseguentemente per la mancata insorgenza di un siffatto

Le spese del giudizio di merito possono essere integralmente
compensate tra le parti, essendo notorio che nella giurisprudenza
di merito la questione di diritto dell’efficacia della norma della
nota deliberazione è stata decisa in modi opposti.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in
dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie p.q.r. i primi 3 motivi di ricorso, assorbiti
gli altri, e, decidendo la causa nel merito, accoglie l’appello e
rigetta la domanda originaria della Petrella. Compensa le spese
dei gradi di merito. Condanna la Petrella al pagamento delle spese
del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 600,00
di cui euro 400,00 per onorari, oltre ad accessori come per legge.

Roma, 7/11/2013

Il Giudice

obbligo.

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