Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28814 del 09/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 09/11/2018, (ud. 25/09/2018, dep. 09/11/2018), n.28814

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3267/2017 proposto da:

D.B. ( C.) elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MUZIO

CLEMENTI 74, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO DONAGGIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARIAPIA MATER;

– ricorrente –

contro

C.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 195,

presso lo studio dell’avvocato SERGIO VACIRCA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARA PARPAGLIONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 607/2016 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 12/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA

ACIERNO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte d’Appello di Trieste ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale è stato annullato il matrimonio civile contratto da C.D. (nato nel (OMISSIS)) e D.B. (nata nel (OMISSIS)) nel (OMISSIS) per incapacità naturale del C. in ordine alla comprensione della portata degli obblighi, dei diritti e delle conseguenze del vincolo matrimoniale.

A sostegno della pronuncia ha affermato di condividere la decisione di primo grado in quanto fondata su un esame completo e rigoroso della consulenza tecnica d’ufficio relativa alla capacità del C., sottolineandone il giudizio critico, la coerenza, la esaustività dell’indagine e la univocità delle conclusioni. La patologia accertata, consistente nella demenza vascolare ischemica sottocorticale, preesisteva al matrimonio e si poteva delineare un quadro di demenza stabile senza intervalli realmente lucidi. Le capacità residue, sostanzialmente di automatismi, non esprimevano in alcun modo la capacità di comprendere le implicazioni del matrimonio.

Le prove orali erano del tutto irrilevanti perchè, come indicato nella sentenza di primo grado, inidonee ad inficiare le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio in quanto volte soltanto ad esprimere giudizi, a rilevare che il C. conosceva già la futura ed era felice di sposarci.

Avverso tale pronuncia ha proposto per cassazione D.B.. Ha resistito con controricorso C.S. in qualità di coerede di C.D..

Nel primo motivo viene dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo consistente nel fatto che non è stato considerata la mancanza di alcuna risposta specifica da parte del giudice di primo grado alle osservazioni critiche svolte alla CTU.

Il motivo è inammissibile perchè esclusivamente finalizzato a richiedere una valutazione alternativa dei fatti rispetto a quella svolta dal giudice del merito con ampia ed esauriente motivazione, comprensiva anche delle risposte alle obiezioni ed osservazioni critiche formulate avverso le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio (pag. 12 e 13 provvedimento impugnato)..

Il secondo motivo deduce la medesima censura con riferimento specifico alla mancanza di osservazione diretta del periziando e dell’errata valutazione delle conseguenze sul periziando della diagnosi formulata.

Anche questa censura è inammissibile per le ragioni già esposte. Si tratta di contestazioni esclusivamente rivolte al merito delle valutazioni tecniche contenute nell’elaborato peritale e alle quali, con ampia motivazione ha aderito la Corte d’Appello.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con applicazione del principio della soccombenza in relazione alle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio da liquidarsi in Euro 3000 per compensi; Euro 100 per esborsi oltre accessori di legge. Sussistono le condizioni per l’applicazione al ricorrente del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018

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