Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28813 del 27/12/2011

Cassazione civile sez. un., 27/12/2011, (ud. 06/12/2011, dep. 27/12/2011), n.28813

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente sez. –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18200/2011 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE DE1

CENCI 21, presso lo studio dell’avvocato CORRIAS LUCENTE Giovanna,

che lo rappresenta e difende, per procura speciale, in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 82/2011 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA

MAGISTRATURA, depositata il 20/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO SEGRETO;

udito l’Avvocato Giovanna Lucente CORRIAS;

udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. CICCOLO

Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, con sentenza depositata il 20 maggio 2011, ha dichiarato il Dr. S.A., Presidente del Tribunale per i minorenni di Genova, colpevole della violazione del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 e art. 4, comma 1, lett. d), in relazione all’art. 595 cod. pen., comma 4 e gli ha inflitto la sanzione disciplinare della censura.

L’incolpazione concerneva alcune espressioni utilizzate dall’incolpato nel corso di una riunione della Associazione Nazionale Magistrati, tenutasi in Genova il 30 settembre 2008 ove, secondo la prospettazione accusatoria, questi aveva affermato che “Questo Governo è indegno di affrontare il tema della giustizia, indegno anche da un punto di vista tecnico, con un guardasigilli il cui unico merito è quello di essere un fedelissimo di B…. dobbiamo già pensare a preparare l’altra riforma, quella che, andati via certi gaglioffi, ripristinerà la giustizia”.

Riteneva la Sezione disciplinare che le critiche rivolte dall’incolpato al Capo del Governo ed al Ministro della Giustizia costituissero legittime espressioni del diritto di critica nel loro complesso, ma che l’espressione “gaglioffo” eccedesse il limite della continenza, entro il quale tale critica poteva essere espressa.

Inoltre rilevava che la locuzione predetta era di per sè offensiva;

che, soprattutto, era stata utilizzata al culmine di un meccanismo dimostrativo – polemico e che in questi termini era stata intesa dai giornalisti presenti che avevano dato risalto proprio al termine “gaglioffo”.

Riteneva la Sezione che l’espressione suddetta era stata in grado di offendere la reputazione di soggetti agevolmente identificabili nei rappresentanti del Governo e segnatamente nel Ministro della Giustizia. Osservava, infine, la sentenza che nelle dichiarazioni spontanee rese in sede dibattimentale, l’incolpato non aveva negato di aver voluto indicare il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Ministro della Giustizia.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’incolpato, che ha anche presentato note di udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 606 c.p.c., lett. b), in relazione all’art. 595 c.p., D.Lgs. n. 109 del 2006, artt. 18 e 19 e lett. c) c.p.p. per contraddittorietà e difetto di motivazione.

Assume il ricorrente che non vi sono elementi per poter ritenere identificabili i soggetti a cui era rivolta la locuzione “gaglioffi”, mentre tale identificabilità è necessaria ai fini della sussistenza della diffamazione. Secondo il ricorrente la sentenza è contraddittoria poichè, dopo aver affermato che l’intervento del Dr. S. presentava 2 parti, non tiene conto che mancano elementi per poter ritenere riferibili ai soggetti considerati nella prima parte, anche il termine gaglioffi, usato nella seconda parte. Il termine in questione si riferiva a coloro che preparano le riforme (funzionari e consulenti) e non ai membri del Governo.

Secondo il ricorrente la sentenza impugnata non tiene conto di quanto esposto da lui nella memoria difensiva, in cui specificava che il termine “gaglioffo” non era rivolto personalmente ad alcuno, ma in generale a coloro che danneggiano la legalità, la giustizia e la coscienza sociale.

2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione all’art. 595 c.p. e del D.Lgs. n. 109 del 2006, artt. 12 e 19.

Assume il ricorrente che il termine “gaglioffo” non è offensivo e che esso ormai è desueto e che egli l’aveva usato quale sinonimo di “inetto”.

3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 606, lett. b) in relazione all’art. 21 Cost., artt. 51 e 595 c.p., D.Lgs. n. 109 del 2006, artt. 12 e 19, nonchè violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c), per contraddittorietà e difetto di motivazione.

Ritiene il ricorrente che “se il CSM avesse tenuto conto del contesto storico, giuridico e sociale prodotto dalle leggi di riforme, dei loro effetti e delle delegittimanti aggressioni ed accuse rivolte alla magistratura avrebbe ben potuto ritenere adeguato e razionale il termine gaglioffi utilizzato dal Dr. S.”. Tale termine non poteva essere ritenuto un insulto volgare e gratuito, ma l’argomentata conclusione del discorso sulle riforme diseguali e sulle polemiche aggressive alla magistratura.

4.1. I tre motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente, stante la loro connessione.

Essi sono infondati.

Quanto alla pretesa non identificabilità dei soggetti a cui era stata riferita la locuzione “gaglioffi”, va anzitutto ribadito che in tema di diffamazione non è necessario che il soggetto passivo sia precisamente e specificamente nominato, ove la sua individuazione possa avvenire, in assenza di un esplicito e nominativo richiamo, attraverso gli elementi della fattispecie concreta. (Cass. civ. 05/03/2009, n. 5328).

A tal fine rilevano le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili, i quali devono, unitamente agli altri elementi che la vicenda offre, essere valutati complessivamente, di guisa che possa desumersi, con ragionevole certezza, l’inequivoca individuazione dell’offeso (Cass. civ., 6/08/2007, n. 17180).

4.2. Nella fattispecie il giudice di merito con accertamento e valutazione fattuali, rientranti esclusivamente nei suoi poteri, ha rilevato che non potesse dubitarsi che l’espressione utilizzata dall’incolpato fosse riferibile ai due rappresentanti dell’esecutivo i quali, benchè non fossero stati in quel momento del discorso espressamente evocati, erano stati in precedenza direttamente menzionati, addirittura nominatim.

La sentenza impugnata ha inoltre osservato che la riferibilità, sia pure implicita, della locuzione offensiva ai rappresentanti del governo, e segnatamente al Ministro della Giustizia, era ammessa nelle due memorie dallo stesso incolpato, e che nelle dichiarazioni spontanee rese in sede dibattimentale l’incolpato non ha negato di aver voluto indicare, sia pure implicitamente, il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Ministro della Giustizia.

Trattasi di valutazioni fattuali che non possono essere censurate in sede di legittimità se non per vizio motivazionale, che nella fattispecie ritiene questa Corte insussistente.

4.3. Infatti il sindacato di legittimità esercitato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sulle decisioni disciplinari del Consiglio Superiore della Magistratura per vizi di motivazione non può riguardare il merito delle valutazioni del giudice disciplinare ed il relativo accertamento dei fatti contestati. La Corte deve limitarsi ad esprimere un giudizio sulla congruità, adeguatezza e sull’assenza di vizi logici nella motivazione che sorregge la decisione finale senza potersi spingere, appunto, nel merito della vicenda (Cass. civ., S.U., 08/04/2010, n. 8311; Cass. civ. S.U. n. 27689/2005).

La pretesa incongruità della motivazione sopra riportata è insussistente.

4.4. Neppure sussiste il lamentato vizio di contraddittorietà della motivazione, che presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della “ratio decidendi”, e cioè l’identificazione del procedimento logico- giuridico posto a base della decisione adottata (Cass. civ., S.U. 21/12/2009, n. 26825, in tema di vizio di contraddittorietà della motivazione delle sentenze della sezione disciplinare).

5.1. Immune dai vizi lamentati è anche la valutazione della Sezione in merito all’offensività del termine “gaglioffi”, contrariamente all’assunto del ricorrente.

Questa Corte non trova nulla di illogico o di integrante un vizio di legittimità o motivazionale nel percorso argomentativo della Sezione che ha ritenuto tuttora offensiva la locuzione “gaglioffo”, intesa come sinonimo di “cialtrone, imbroglione, manigoldo, delinquente, avvezzo alla sopraffazione” (in conformità a Cass. pen. n. 32577 del 22.6.2007).

La lezione ha esaminato anche la potenzialità offensiva della locuzione nel contesto del diritto di critica in concreto esercitato e correttamente ha ritenuto che sussistesse l’addebito ascritto.

Secondo la prospettazione della difesa il termine “gaglioffo” sarebbe un’espressione inconsueta e arcaica, che avrebbe perso tutto il suo significato negativo.

5.2. Invero, la reale portata dell’appellativo utilizzato, deve determinarsi anche alla stregua del contesto e della occasione nella quale è impiegato; ci si riferisce, in particolare, al contesto verbale e ambientale.

Infatti è vero che le espressioni offensive, per essere escluse o comunque scriminate con il riconoscimento di una causa di non punibilità, devono essere riferite al contesto nel quale sono state pronunciate (sulla rilevanza del contesto ai fini della valutazione della continenza cfr. Cass. Pen., n. 1720 del 2009). Sennonchè nella fattispecie, in applicazione di detto principio, la Sezione ha rilevato che l’espressione “gaglioffo” è stata intenzionalmente inserita al culmine della tensione polemica del ragionamento critico, al fine di sottolinearlo in modo gratuitamente esorbitante dalle esigenze di comprensione del meccanismo dimostrativo, con valenza chiaramente offensiva della espressione in esame e che non a caso i giornalisti presenti abbiano riportato con risalto proprio il termine “gaglioffo”, evidenziandone la valenza non di sintesi di un articolato ragionamento, ma di espressione impressiva ed enfatizzata, destinata a rimanere nella memoria.

6.1. Egualmente infondato è il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta che la Sezione non ha ritenuto, in applicazione dei principi sul diritto di critica, adeguato e razionale il termine “gaglioffi”, da lui utilizzato tenendo conto di un contesto storico, giuridico e sociale, prodotto dalle leggi di riforma e delle aggressioni ed accuse delegittimanti contro la magistratura.

In questi termini vi sarebbe stata una violazione dei principi in tema di diritto di critica, con assimilazione al diritto di cronaca.

6.2. Anzitutto la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi in tema di diritto di critica.

I presupposti, per il legittimo esercizio del diritto di critica, quale scriminante della responsabilità penale, civile e disciplinare, allo stesso modo del diritto di cronaca, rispetto al quale consente l’uso di un linguaggio più pungente ed incisivo, sono: a) l’interesse al racconto, ravvisabile quando anche non si tratti di interesse della generalità dei cittadini, ma di quello generale della categoria di soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la comunicazione; b) la correttezza formale e sostanziale dell’esposizione dei fatti, nel che propriamente si sostanzia la c.d.

continenza, nel senso che l’informazione non deve assumere contenuto lesivo dell’immagine e del decoro; c) la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti(Cass. civ., Sez. 3^, 18/10/2005, n. 20140). Diverso è poi il punto per cui la critica, cioè la valutazione, l’interpretazione e le considerazioni in merito a tali fatti veri, possa non essere obiettiva nè esatta, ma anzi presentare connotazioni soggettive opinabili o non condivisibili.

6.3. La critica (anche relativa alla gestione della cosa pubblica) può anche tradursi in valutazioni e commenti tipicamente “di parte”, cioè non obiettivi, purchè fondata sull’attribuzione di fatti veri, posto che nessuna interpretazione soggettiva, che sia fonte di discredito per la persona che ne sia investita, può ritenersi rapportabile al lecito esercizio del diritto di critica, quando tragga le sue premesse da una prospettazione dei fatti opposta alla verità, (cfr. Cass. pen. sez. 5^ 3.12.2009, n. 7419).

Sennonchè proprio per il bilanciamento di interessi su cui tale scriminante si fonda, occorre che le espressioni di critica usate non costituiscano un attacco offensivo della persona, trasmodando in “argumenta ad hominem” e, quindi in pura contumelia (Cass. civ., 27/06/2000, n. 8733; Cass. pen. 17/11/2004, n. 6465; Cass. pen., 16/11/2005, n. 44395).

6.4. E’ vero che l’esigenza di ricorrere al diritto di critica come scriminante, anzichè come criterio per l’accertamento della stessa esistenza di un’offesa, si pone nei casi in cui l’espressione della critica comporti valutazioni negative circa le qualità morali o intellettuali o psichiche del destinatario. In questi casi, l’inevitabilità del collegamento alla critica scrimina l’offesa soltanto quando essa sia indispensabile per l’esercizio del diritto costituzionalmente garantito, mentre restano punibili le espressioni “gratuite”, cioè non necessarie all’esercizio del diritto, in quanto inutilmente volgari o umilianti o dileggianti.

Il limite all’esercizio del diritto deve, pertanto, intendersi superato quando l’agente “trascenda ad attacchi personali, diretti a colpire, su un piano individuale, senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato, posto che, in tal caso, l’esercizio del diritto, lungi dal rimanere nell’ambito di una critica misurata ed obiettiva, trascende nel campo dell’aggressione alla sfera morale altrui, penalmente protetta” (Cass., sez. 5^, 20 gennaio 1984, Saviane).

6.5. Nella fattispecie la sentenza impugnata ha osservato che l’espressione “gaglioffo” utilizzata dall’incolpato eccede, invece, nel contesto complessivo della critica rivolta ai membri del Governo, i limiti della continenza quali sopra delineati. Sempre secondo la sentenza impugnata, l’utilizzazione di tale offensiva espressione è stata del tutto gratuita e non necessaria nel contesto della pur serrata critica rivolta al Presidente del Consiglio ed al Ministro nella materia delle riforme sul tema della giustizia, non aggiungendo nulla alle argomentazioni dispiegate, se non, tenuto conto del significato della espressione e della sua portata nel senso sopra indicato, un contenuto inutilmente dileggiante.

6.7. Osserva questa Corte che anche in materia di responsabilità disciplinare di un magistrato, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti o delle dichiarazioni, l’accertamento, in concreto, dell’attitudine offensiva delle espressioni usate, la valutazione dell’esistenza dell’esimente del diritto di critica, costituiscono accertamenti di fatto, apprezzamenti e valutazioni riservate alla Sezione disciplinare, quale giudice del merito, insindacabili in sede di legittimità se sorretti da motivazione congrua, esaustiva ed esente da vizi logici (principio consolidato in sede di responsabilità civile o penale da diffamazione, Cass. civ., 18/10/2005, n. 20140; Cass. civ. 20137 del 2005; Cass. Pen. Sez. Un. Sez. U n. 37140 del 30/05/2001).

Nella fattispecie la suddetta valutazione della Sezione disciplinare di mancanza del requisito della continenza nell’esercizio del diritto di critica da parte del Dr. S., per essere l’espressione “gaglioffi” del tutto gratuita ed offensiva, non è affetta da alcun vizio rilevabile in questa sede di sindacato di legittimità.

7. Il ricorso va rigettato. Nulla per le spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011

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