Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28813 del 16/12/2020

Cassazione civile sez. lav., 16/12/2020, (ud. 29/09/2020, dep. 16/12/2020), n.28813

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7198-2017 proposto da:

“PANIFICIO D.N. DI D.N.P. & C. S.N.C.”, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA A. BERTOLONI N 3, presso lo studio dell’avvocato MANUELA

PATRONO, rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE MANGANELLO;

– ricorrente –

contro

A.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1075/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 28/12/2016 R.G.N. 39/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2020 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con sentenza n. 1527/14 il Tribunale di Agrigento condannò il panificio D.N. di D.N.P. & C. s.n.c. a corrispondere a A.G., suo ex dipendente con mansioni di operaio panettiere di cui al livello A3 del c.c.n.l. per le aziende esercenti le attività alimentari e panificazione aziende artigiane, la somma di Euro 16.880,00, a titolo di differenze retributive, 13 mensilità e TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonchè al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 3.400,00, oltre oneri di legge.

Avverso tale sentenza proponeva appello la società, con ricorso depositato il 14.1.15; resisteva l’ A. eccependo pregiudizialmente l’inammissibilità del gravame.

Con sentenza depositata il 28.12.16, la Corte d’appello di Palermo dichiarava inammissibile l’appello per essere stato proposto da D.N.P. quale legale rappresentante della società mentre risultava dalla documentazione in atti che egli, al momento della proposizione del gravame, non aveva più tale qualità avendo ceduto in data 23.4.12 la sua partecipazione societaria, nè rivestiva la qualità di socio o di amministratore della società.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la s.n.c. D.N., affidato ad unico motivo, mentre l’ A. è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

La ricorrente denuncia la violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione alla violazione e falsa applicazione dell’art. 111 c.p.c. quanto alla omessa considerazione che, in caso successione nel titolo controverso a seguito di cessione parziale di azienda, il processo prosegue fra le parti originarie – omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione delle parti e cioè della clausola inserita nell’atto di cessione di azienda del 23.4.12 (sulla imputazione ai soli soci cedenti degli effetti processuali e sostanziali del giudizio promosso da A.G.).

Lamenta sostanzialmente che ex art. 111 c.p.c. il processo doveva proseguire tra le parti originarie, sicchè la sentenza impugnata risulterebbe viziata.

Il motivo è infondato.

Pur volendo prescindere dall’erronea indicazione dei vizi denunciati ex art. 360 c.p.c. (nn. 3 e 5 anzichè 4), deve rimarcarsi che nella specie non si discute della successione inter vivos a titolo particolare nel diritto controverso nel corso del processo, quanto piuttosto della già avvenuta successione prima del ricorso in appello e del conseguente difetto di legittimazione ad impugnare da parte del soggetto divenuto sfornito della capacità di rappresentare la società.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

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