Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28813 del 09/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 09/11/2018, (ud. 19/07/2018, dep. 09/11/2018), n.28813

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 16873/2017 proposto da:

M.A.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GAVINANA

2, presso lo studio dell’avvocato PAOLO ZUROLO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

CLEMENTINA PULLI, NICOLA VALENTE, EMANUELA CAPANNOLO, MANUELA MASSA;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VELLETRI, depositato il

28/12/2016:

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/07/2018 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

Fatto

RILEVATO

che con il decreto del 28 dicembre 2016 il Tribunale di Velletri omologava l’accertamento tecnico preventivo eseguito su ricorso di M.A.T. in contraddittorio con l’INPS che aveva ritenuto insussistente il requisito sanitario utile ai fini della pensione di inabilità, condannando parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 900,00 e del costo dell’accertamento peritale, liquidato con separato decreto;

che la decisione del Tribunale discende dall’aver questo ritenuto di doversi conformare alla conclusioni della CTU;

che per la cassazione di tale decisione ricorre la M., affidando l’impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale l’INPS si è limitata a depositare procura alle liti per la difesa nella successiva udienza;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

che, con l’unico motivo, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., art. 91 c.p.c. e art. 152 bis disp. att. c.p.c., il ricorrente lamenta la non conformità a diritto della pronunzia resa dal Tribunale in ordine alle spese di lite, avendo illegittimamente disposto la rifusione delle competenze professionali in favore dell’INPS costituitosi nel procedimento per accertamento tecnico preventivo ai sensi del D.L. n. 203 del 2005, art. 10 (convertito con modificazioni nella L. n. 248 del 2005) e, dunque, a mezzo di un proprio funzionario, cui quelle competenze non spettano;

che tale motivo solleva la questione dell’applicabilità alle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità in cui, come nel caso di specie, vi sia difesa diretta dell’INPS ai sensi del cit. D.L. n. 203 del 2005, art. 10, comma 6, del disposto dell’art. 152 bis disp. att. c.p.c., la cui formulazione testuale (nella quale il riferimento soggettivo è alle “pubbliche amministrazioni” estensivamente interpretata, consentirebbe la liquidazione in favore dell’INPS del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell’importo complessivo ivi previsto, ovvero, a fronte di una limitazione testuale che potrebbe trovare ragione nello stato di bisogno sotteso all’oggetto della controversia, del principio generale, invalso nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 26855/2013 in tema di opposizione a sanzioni amministrative e Cass., n. 20980/2016, relativamente al giudizio di opposizione, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, avverso il provvedimento di revoca del patrocinio a spese dello Stato), dell’impossibilità di riconoscere competenze professionali di avvocato a dipendenti privi di tale qualità;

che, in ragione della novità e serialità della questione in discussione e, così, del rilievo nomofilattico della decisione della causa, il Collegio ritiene che la stessa debba essere trattata in pubblica udienza innanzi alla sezione quarta.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla quarta sezione, non ricorrendo i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018

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