Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28813 del 08/11/2019

Cassazione civile sez. III, 08/11/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 08/11/2019), n.28813

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28470-2017 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.G. BELLI

27, presso lo studio dell’avvocato PAOLO MEREU, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati MARIA GIULIA TURCHETTO, ALBERTO

SOMMAIO;

– ricorrente –

contro

AZIENDA ULSS N (OMISSIS) MARCA TREVIGIANA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI,

rappresentata e difesa dall’avvocato PIETRO PIGNATA;

– controricorrente –

e contro

RAS ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2833/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 16/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/07/2019 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato SOMMAIO ALBERTO;

udito l’Avvocato CLEMENTE MICHELE;

udito l’Avvocato CALDERARA GIANLUCA per delega;

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2007 C.M. convenne dinanzi al Tribunale di Venezia la Azienda ULSS n. (OMISSIS) del Veneto (postea, Azienda ULSS n. (OMISSIS) “Marca Trevigiana”; d’ora innanzi, per brevità, “l’Azienda”), esponendo che:

-) il 13.3.1997 si era sottoposta ad un intervento di sterilizzazione volontaria nell’ospedale di Motta di Livenza;

-) l’intervento venne eseguito mediante tecnica di dermotermocoagulazione del lume tubarico;

-) ciononostante dopo l’intervento concepì un figlio, venuto alla luce il 17 settembre 1998.

Chiese pertanto la condanna della convenuta al risarcimento del subito in conseguenza dei fatti sopra descritti.

2. L’Azienda si costituì e chiamò in causa il proprio assicuratore, la RAS s.p.a. (che in seguito muterà ragione sociale in Allianz; d’ora innanzi, sempre e comunque, “la Allianz”).

Anche la Allianz si costituì regolarmente.

3. Il Tribunale di Venezia con sentenza n. 430 del 2012 rigettò la domanda.

Ritenne il Tribunale che la indesiderata gravidanza non fu frutto di un errore della esecuzione dell’intervento, ma fu consentita da una ricanalizzazione della tuba, rischio inevitabile e sempre connesso alla suddetta tecnica di sterilizzazione, del quale la paziente era stata compiutamente informata.

4. La Corte d’appello di Venezia, adita dalla soccombente, con sentenza 16 dicembre 2016 n. 2833 rigettò il gravame.

La Corte d’appello ritenne che la gravidanza fu dovuta ad una ricanalizzazione della tuba; che la ricanalizzazione della tuba non fu frutto di una erronea esecuzione dell’intervento; che la paziente era stata correttamente informata di tale eventualità; che le censure alla relazione peritale disposta dal giudice di primo grado, mosse dalla soccombente con l’atto d’appello, avevano già trovato esaustiva e convincente replica da parte dei consulente tecnico d’ufficio nel corso del giudizio di primo grado.

5. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da C.M. con ricorso fondato su sei motivi.

Hanno resistito con separati controricorsi l’Azienda e la Allianz. Tutte e tre le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da una omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c.; sia da nullità per motivazione apparente, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

Nella illustrazione del motivo si deduce, in buona sostanza, che la Corte d’appello si sarebbe acriticamente adagiata sulle apodittiche conclusioni del consulente d’ufficio; che l’Azienda convenuta non aveva affatto dato prova di avere eseguito correttamente l’intervento; che le cause di insuccesso dell’intervento di dermotermocoagulazione delle tube potevano essere molteplici, e che la Corte d’appello non aveva indagato quale fosse stata la vera causa, limitandosi ad affermare che la gravidanza fu determinata da una ricanalizzazione della tuba.

1.2. Il motivo è infondato.

Sotto la veste dell’omessa pronuncia e della nullità della sentenza esso infatti censura un tipico accertamento di fatto, quale è lo stabilire in concreto perchè un intervento di sterilizzazione non abbia avuto successo.

In ogni caso omessa-pronuncia non vi fu, perchè la Corte d’appello si è pronunciata sul motivo d’appello e, come noto, il non esaminare una o più delle argomentazioni difensive delle parti non integra gli estremi del vizio di omessa pronuncia.

Nè la motivazione può dirsi carente o contraddittoria. Essa, per contro, è limpidissima: la domanda è infondata perchè l’intervento fu eseguito correttamente, e l’insuccesso di esso fu dovuto ad una naturale ricanalizzazione della tuba, evento sempre possibile.

Lo stabilire, poi, se questa ricanalizzazione naturale fu davvero la causa dell’insuccesso dell’intervento, è questione che forma oggetto di un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, e non sindacabile in questa sede.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Deduce che la Corte d’appello avrebbe trascurato di considerare che una delle cause più frequenti dell’insuccesso dell’intervento di sterilizzazione è la incompleta distruzione delle salpingi con l’elettrocoagulazione, oppure l’uso di clips od anelli difettosi. Ne trae la conclusione che, se la Corte d’appello avesse considerato tale elemento statistico, avrebbe dovuto concludere che la causa più probabile dell’insuccesso dell’intervento fu la condotta imperita dei sanitari che l’eseguirono.

2.2. Il motivo è infondato.

Il “fatto” che la ricorrente assume non esaminato dalla Corte d’appello in realtà non è una circostanza materiale (alle quali soltanto fa riferimento l’art. 360 c.p.c., n. 5, così come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830), ma è una mera argomentazione difensiva, e cioè il rilievo che una delle cause più frequenti del fallimento dell’intervento di sterilizzazione è la incompleta ostruzione delle salpingi con l’elettrocoagulazione.

In tal modo, la ricorrente nella sostanza non fa che censurare il modo in cui il giudice di merito ha accertato i fatti, e ricostruito il nesso di causa.

Ma in sede di legittimità è censurabile soltanto l’eventuale errore compiuto dal giudice di merito nell’individuare la regola giuridica in base alla quale accertare la sussistenza del nesso causale tra fatto illecito ed evento (ad es., la regola della certezza invece che quella della ragionevole probabilità). Per contro, l’eventuale errore nell’individuazione delle conseguenze fattuali che sono derivate dall’illecito, alla luce della regola giuridica applicata, costituisce una valutazione di fatto, come tale sottratta al sindacato di legittimità (Sez. 3, Sentenza n. 4439 del 25/02/2014).

3. Il terzo motivo di ricorso.

3.1. Col terzo motivo la ricorrente lamenta che il giudice di merito avrebbe violato gli artt. 1176,1218 e 2697 c.c.; nonchè gli artt. 40 e 41 c.p..

Il motivo, sebbene formalmente unitario contiene differenti censure.

Con una prima censura la ricorrente lamenta che la Corte d’appello avrebbe violato le regole sul riparto dell’onere della prova.

Afferma che il consulente tecnico nominato d’ufficio dal Tribunale aveva concluso le proprie indagini affermando che, tra le molteplici cause astrattamente idonea a determinare l’insuccesso dell’intervento di sterilizzazione, poteva essere esclusa con certezza soltanto una, ovvero l’esecuzione dell’intervento su strutture anatomiche diverse dalla tuba.

Ciò posto, la ricorrente prosegue osservando (seconda censura) che non era onere proprio il dimostrare l’errore commesso dai sanitari dell’azienda convenuta, ma era onere di quest’ultima dimostrare che la prestazione professionale fu eseguita in modo diligente, e che gli esiti infausti erano da attribuirsi ad un evento imprevisto imprevedibile.

Aggiunge, infine (terza censura), la ricorrente che “l’incertezza in ordine alla precisa causa del fallimento dell’intervento avrebbe dovuto comportare la responsabilità dell’ente convenuto”.

3.2. Il motivo è infondato in tutte le censure in cui si articola.

A quanto è dato comprendere dalla non del tutto chiara illustrazione del motivo, la ricorrente sembra sostenere che la Corte d’appello avrebbe violato i criteri di riparto dell’onere della prova sotto uri duplice profilo: sia per quanto riguarda la prova della colpa, sia per quanto riguarda la prova del nesso causale.

Tuttavia, sotto il primo profilo, inversione dell’onere della prova non vi fu: la Corte d’appello, infatti, non ha affatto addossato all’attrice l’onere di provare che i sanitari tennero una condotta colposa, per poi rigettare la domanda sul presupposto che tale onere non fosse stato assolto.

Ha, più semplicemente, trascurato di prendere in esame questo problema, per avere ritenuto positivamente accertato che l’insuccesso dell’intervento fu una “eventualità fisiologica”, e dunque indipendente dall’operato dei sanitari.

Per quanto attiene, poi, il problema del nesso di causalità, il motivo è addirittura inammissibile per estraneità alla ratio decidendi.

La Corte d’appello, infatti, non ha affatto rigettato la domanda sul presupposto che il nesso di causa non fosse provato: l’ha rigettata perchè ha ritenuto – con accertamento di fatto non sindacabile in questa sede – che l’insuccesso dell’intervento fu dovuto ad un evento naturale, da considerare una “eventualità fisiologica, anche se non frequente, in questo tipo di operazioni”.

In ogni caso e ad abundantiam, è opportuno aggiungere che incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l’onere di provare il nesso di causalità tra l’aggravamento della patologia (o l’insorgenza di una nuova malattia) e l’azione o l’omissione dei sanitari (Sez. 3 -, Ordinanza n. 26700 del 23/10/2018, Rv. 651166 -01; Sez. 3 -, Ordinanza n. 20812 del 20/08/2018, Rv. 650417 – 01; Sez. 3 -, Sentenza n. 3704 del 15/02/2018, Rv. 647948 – 01; Sez. 3 -, Sentenza n. 29315 del 07/12/2017, Rv. 646653 – 01; Sez. 3 -, Sentenza n. 18392 del 26/07/2017, Rv. 645164 – 01).

4. Il quarto motivo di ricorso.

4.1. Col quarto motivo la ricorrente lamenta il vizio di omesso esame d’un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Sostiene che là legatura delle tube, se eseguita nel corso di un taglio cesareo – come nel caso di specie -, espone la paziente a un più elevato rischio di insuccesso dell’intervento.

Deduce che tale circostanza era stata allegata nel corso del giudizio di primo grado e che essa non era stata tenuta in considerazione dalla Corte d’appello.

4.2. Il motivo è inammissibile.

A prescindere dal difetto di autosufficienza (la ricorrente non indica dove e quando allegò la suddetta circostanza, in violazione dell’onere impostole dall’art. 366 c.p.c., n. 6), ciò di cui la ricorrente lamenta l’omesso esame non è un “fatto”, ma è un mero dato statistico.

La censura pertanto si risolve nella pretesa di un sindacato sul ragionamento logico-deduttivo seguito dalla Corte d’appello.

5. Il quinto motivo di ricorso.

5.1. Col quinto motivo la ricorrente lamenta sia il vizio di violazione di legge, di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, (assumendo violati gli artt. 1218,2236,2697 e 2727 c.c.; nonchè gli artt. 40 e 41 c.p.); sia il vizio di nullità della sentenza per omessa motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

bell’illustrazione del motivo la difesa della ricorrente, dopo aver rievocato il principio giurisprudenziale secondo cui il nesso di causa può ritenersi esistente quando l’impossibilità di accertarlo dipenda dalla difettosa tenuta della cartella clinica, afferma che nel caso di specie la cartella clinica era del tutto lacunosa, in quanto mancava della descrizione delle concrete modalità di esecuzione dell’intervento. La Corte d’appello pertanto avrebbe violato il suddetto principio, per non aver tratto le debite conseguenze dalla suddetta incompletezza della cartella.

5.1. Nella parte in cui lamenta il vizio di omessa motivazione il motivo è infondato.

Tale vizio, infatti, può dirsi sussistente solo negli eccezionali casi in cui non sia possibile ricostruire l’iter logico seguito dal giudicante. Non è questo il nostro caso, chiara e limpida essendo la motivazione adottata dalla Corte d’appello: ovvero che la domanda di risarcimento del danno va rigettata per insussistenza del nesso di causa tra le modalità operatorie adottate dai sanitari, e l’insuccesso dell’intervento, se tale valutazione fu coerente con le prove raccolte è questione di puro merito, sottratte al sindacato di legittimità.

5.2. Nella parte in cui lamenta la violazione di legge il motivo è infondato.

Il principio invocato dalla ricorrente (secondo cui, quando il nesso di causa resti incerto, e tale incertezza dipenda dall’incompletezza della cartella clinica, il giudice di merito può ritenere quel nesso di causa esistente, a condizione che la condotta dei medici sia stata astrattamente idonea a provocare l’evento) non può dirsi violato dalla Corte d’appello, per due ragioni:

-) sia perchè nel caso di specie il giudice di merito ha ritenuto certa l’inesistenza del nesso di causa tra la condotta dei medici e l’insuccesso dell’intervento;

-) sia perchè non risulta essere stato mai accertato che la tecnica esecutiva dell’intervento seguito dai sanitari potesse essere astrattamente idonea a provocare l’insuccesso dell’intervento.

Pertanto la Corte d’appello, una volta accertato in facto che l’insuccesso dell’intervento fu un, “evento fisiologico”, e non una conseguenza dell’operato dei sanitari, non aveva alcun onere di indagare se la cartella clinica fosse completa od incompleta.

6. Il sesto motivo di ricorso.

6.1. Col sesto motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata. Sostiene che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe solamente apparente, poichè la Corte d’appello si sarebbe limitata a richiamare a grandi linee il contenuto della relazione di consulenza, senza “esaminare un solo fatto rilevante, nè di indicare un solo elemento di prova”.

6.2. Il motivo è infondato.

Il giudice di merito infatti non ha l’onere di prendere in esame e confutare una per una tutte le prove offerte dalle parti, ma può limitarsi a motivare la propria decisione richiamando quei soli elementi di fatto o di diritto che ritiene decisivi, con implicito rigetto degli altri (ex multis, Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 12123 del 17/05/2013; Sez. 1, Sentenza n. 8767 del 15/04/2011, Rv 617976 – 01; Sez. L, Sentenza n. 5748 del 25/05/1995; Sez. 2, Sentenza n. 683 del 06/02/1982; e così via risalendo fino a Sez. 3, Sentenza n. 734 del 17/04/1962, Rv. 251161 – 01, nella quale già si stabilì con limpida prosa che il giudice non e tenuto a svolgere i motivi del suo convincimento con una confutazione analitica delle singole prove, ma è sufficiente che esprima “in forma sobria e sintetica i risultati del suo apprezzamento sul complesso degli elementi di prova acquisiti al processo”, la cui valutazione in concreto rientra nel suo potere di prudente apprezzamento delle prove, e non può essere sindacata in Cassazione, nemmeno sotto il profilo di travisamento del fatto, “quando la motivazione sia immune da vizi logici è giuridici e non sia travagliata da omesso esame di fatti decisivi”.

7. Le spese.

7.1. La circostanza che la sentenza d’appello si fondi su una motivazione estremamente sintetica, potendo teoricamente avere contribuito ad ingenerare nella ricorrente il dubbio che essa potesse essere censurabile in sede di legittimità, costituisce un grave motivo, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

7.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si da atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

P.Q.M.

la Corte di cassazione:

(-) rigetta il ricorso;

(-) compensa integralmente tra tutte le parti le spese del presente giudizio di legittimità;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater; per il versamento da parte di C.M. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2019

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