Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28812 del 27/12/2011

Cassazione civile sez. un., 27/12/2011, (ud. 06/12/2011, dep. 27/12/2011), n.28812

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente sez. –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9892/2011 proposto da:

L.M., C.A., F.D.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ALESSANDRO MALLADRA 31, presso

lo studio dell’avvocato IARIA GIOVANNI, rappresentati e difesi dagli

avvocati FRANCONE Antonino, CARMELA FESTA, per delega in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL

SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE, in persona del Ministro pro-

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7563/2010 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 18/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/12/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO SEGRETO;

udito l’Avvocato Lorenzo D’ASCIA dell’Avvocatura Generale dello

Stato;

udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. CICCOLO

Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza del 14 maggio 2009 accertava il diritto di L.M., C.A. e F.D., dipendenti del Ministero dell’Interno – Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previa declaratoria di nullità del CCNL integrativo del 24.5.200, ad essere inquadrati nella posizione economica C2 dal 16 febbraio 1999.

L’appello proposto era dichiarato improcedibile.

L’amministrazione, con decreto del 20 aprile 2010, provvedeva a riconoscere il diritto delle controparti ad essere inquadrate nella posizione economica C2 dal 2 luglio 2004 e non dalla stipula del CCNL Comparto Ministeri del 16 febbraio 1999.

I suddetti attori adivano il Consiglio di Stato per l’ottemperanza della sentenza del tribunale di Vibo Valentia.

Il Consiglio di Stato respingeva il ricorso, con sentenza depositata il 18.10.2010.

Il giudice riteneva che l’Amministrazione avesse correttamente dato esecuzione alla sentenza del tribunale di Vibo Valentia con inquadramento dei ricorrenti nella posizione economica C2, con decorrenza dal 2.7.2004 e cioè con la stessa cadenza temporale della prima conclusione della procedura selettiva introdotta con il CCNL del 24 maggio 2000, che quei posti aveva effettivamente introdotto, ed alla quale avevano partecipato anche gli attuali ricorrenti, senza risultare vincitori.

Il Consiglio di Stato giungeva al rigetto del ricorso e, quindi alla decisione che non vi era stata inottemperanza dal parte della P.A., sulla base di due ragioni autonome.

Riteneva il Consiglio di Stato che il giudizio di ottemperanza comportava un’attività di interpretazione del giudicato da porre in esecuzione da parte del giudice dell’ottemperanza e che in questa interpretazione del giudicato debba tenersi conto anche delle sopravvenienze di fatto irreversibili; che la selezione indetta dalla P.A. si era conclusa successivamente alla pubblicazione della sentenza ottemperanda, per cui correttamente la P.A. non poteva non tenere conto della stessa data di conclusione di tale selezione, non solo per l’inquadramento in posizione C2 dei vincitori di detta selezione, ma anche dei ricorrenti.

Il rigetto del ricorso si fonda anche su una diversa autonoma ragione.

Rileva il Consiglio di Stato che la Corte di cassazione con sentenza n. 5950/2008, in sede di impugnazione di una sentenza del Tribunale di Torino sulla stessa questione, aveva affermato un principio di diritto contrario a quello esposto dalla sentenza ottemperanda (“il contratto integrativo del c.c.n.l. del comparto aziende ed amministrazioni autonome dello Stato, in quanto contratto a sua volta nazionale, non incontrava il limite nè del contratto integrato nè del contratto collettivo del comparto ministeri, per cui non era fondata la domanda di accertamento dell’invalidità del contratto nazionale integrativo vigili del fuoco nella parte in cui non prevede l’inquadramento nella posizione economica C2 dei collaboratori tecnici antincendio”), – che a norma dell’art. 420 bis c.p.c. e D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 64, tali sentenze hanno carattere dominante erga omnes relativamente all’accertamento pregiudiziale in esse contenuto relativamente ai CCNL; che quindi alla luce di tale principio di diritto andava interpretato il dispositivo della sentenza del tribunale di Vibo Valentia del 16.6.2004.

Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione L.M., C.A. e F.D..

Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con un unico articolato motivo i ricorrenti lamentano il difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato, sia per aver superato il limite impostogli nei confronti dell’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, sia per aver statuito essenzialmente in revocazione di una sentenza del giudice ordinario.

Quanto alla prima ratio decidendi, lamentano i ricorrenti che il Consiglio di Stato non si è limitato ad interpretare il contenuto del comando, ma ha in fatto revocato lo stesso, riferendosi a circostanze antecedenti alla formazione del giudicato (avvenuta il 19.8.2009 con scadenza del termine di impugnazione della sentenza di appello di improcedibilità) e dunque non valutabili. Ritengono i ricorrenti che la sentenza impugnata in violazione dei limiti esterni della giurisdizione di ottemperanza, a fronte di un giudicato del giudice ordinario che riconosceva la posizione economica C2 di essi ricorrenti con decorrenza 16 febbraio 1999, riteneva corretta l’esecuzione data dalla P.A. di inquadramento nella posizione economica C2 solamente dal 2.7.2004, poichè solo in quella data erano stati inquadrati i vincitori di concorso con D.M. in pari data.

Quanto alla seconda ragione di decisione, ritengono i ricorrenti che il Consiglio di Stato aveva sostanzialmente provveduto ad una revocazione della sentenza del Tribunale di Vibo valentia che, pur essendo stata pubblicata il 16.6.2004, era passata in giudicato il 19.8.2009, e cioè successivamente alla pubblicazione della sentenza della S.C. n. 5950 del 2008; che conseguentemente era prevalente il giudicato successivo; che così facendo il Consiglio aveva superato i limiti esterni della sua giurisdizione di giudice della sola ottemperanza e non della revocazione per contrasto di giudicati; che il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 64, non contempla alcun principio della prevalenza del giudizio della cassazione o dell’efficacia erga omnes delle sentenze interpretative dei CCNL. 2.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia fondato.

E’ giurisprudenza costante di questa Corte che rientra nelle attribuzioni del giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, l’interpretazione della decisione oggetto di tale giudizio, con la conseguenza che la deduzione di eventuali errori commessi in sede interpretativa non investe i limiti esterni delle attribuzioni giurisdizionali del giudice amministrativo, a nulla rilevando l’incidenza dell’interpretazione su diritti soggettivi, se è conseguenza del fatto che oggetto del giudizio di ottemperanza sia un giudicato civile (giurisprudenza costante: ex multis, S.U. 25344 del 02/12/2009).

2.2. La stessa giurisprudenza ha affermato, quanto al giudizio di ottemperanza di sentenza del giudice amministrativo, consistendo l’oggetto del giudizio di ottemperanza nella verifica dell’effettivo adempimento da parte dell’Amministrazione Pubblica dell’obbligo di conformarsi al comando impartito dal giudice della cognizione, il giudice dell’esecuzione e chiamato non solo ad enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla sentenza passata in giudicato, chiarendone il significato reale, ma anche ad adottare una statuizione analoga a quella che potrebbe emettere in un nuovo giudizio di cognizione, quando emergano problemi interpretativi la cui soluzione costituisca l’indispensabile presupposto della verifica dell’esattezza dell’esecuzione.

Quindi, allorchè il giudizio di ottemperanza è relativo ad un giudicato dello stesso giudice amministrativo, quest’ultimo ha il potere di integrare il giudicato, nel quadro degli ampi poteri, tipici della giurisdizione estesa al merito (e idonei a giustificare anche l’emanazione di provvedimenti discrezionali), che in tal caso egli può esercitare ai fini dell’adeguamento della situazione al comando definitivo inevaso (Cass., S.U. 30.6. 1999, n. 376).

2.3. Tuttavia il suddetto potere integrativo incontra il limite esterno della giurisdizione propria del giudice amministrativo, con la conseguenza che, quante volte la cognizione della questione controversa, la cui soluzione sia necessaria ai fini della verifica dell’esatto adempimento dell’Amministrazione obbligata, risulti devoluta ad altro giudice, soltanto questi può provvedere a questo potere integrativo (Cass. 21 giugno 1995, n. 7014; Id., 12 gennaio 1993, n. 272; Cass. S.U. 20.11.2003, n. 17633; Ad.pl. Cons. Stat.

17.1.1997, n. 1).

3.1.Ne consegue che il potere interpretativo del giudicato da eseguire, che è insito nella struttura stessa di ogni giudizio di esecuzione, e, quindi a maggior ragione del giudizio di ottemperanza, allorchè tale giudizio attenga ad un giudicato formatosi davanti a giudice diverso dal giudice amministrativo non può esercitarsi che sulla base di elementi interni al giudicato ottemperando e non sulla base di elementi esterni allo stesso, la cui valutazione, se ancora ammissibile, rientrerebbe in ogni caso nella giurisdizione propria del giudice che ha emesso la sentenza.

Segnatamente, quindi, in tema di giudizio di ottemperanza di sentenza di condanna emessa dal giudice ordinario, il giudice amministrativo, dovendone individuare il contenuto e la portata precettiva sulla base del dispositivo e della motivazione, con esclusione di elementi esterni, non può integrare la pronuncia carente o dubbia con il riferimento a regole di diritto o ad un determinato orientamento giurisprudenziale (Cass. 14/01/2003, n. 445; Cass. 1.6.2004, n. 10504).

3.2. Pertanto in presenza di un definitivo accertamento, in sede giurisdizionale ordinaria o amministrativa, di un diritto vantato da un privato, sia nell'”an” che nel “quantum”, resta precluso ogni ulteriore esame della questione dinanzi a qualsiasi altra autorità giurisdizionale (Cass. 18/09/2009, n. 20105).

4.1. Ne consegue che nella fattispecie non poteva il Consiglio di Stato, adito in sede di giudizio di ottemperanza, modificare la portata precettiva della sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, posticipando l’inquadramento dei ricorrenti nella posizione economica C2 dal 16 febbraio 1999 al 2 luglio 2004 sulla base di un elemento esterno alla sentenza quale il D.M. 2 luglio 2004 di primo inquadramento dei vincitori di concorso.

4.2. Eguale conclusione va tratta in relazione alla seconda ragione di decisione adottata dal Consiglio di Stato e cioè della pretesa necessità di adeguamento della sentenza ottemperanda alla sentenza emessa da questa Corte n. 5950/2008, in sede di impugnazione di sentenza del tribunale di Torino tra diverse parti, sulla pretesa che tale sentenza avesse efficacia erga omnes a norma del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 64.

Infatti, anzitutto, non è esatto che le sentenze emesse dalla S.C. a norma dell’art. 64 cit., abbiano efficacia erga omnes (in contrasto con tutti i principi del sistema), stante il chiaro disposto del comma 7 dello stesso articolo, il quale statuisce che “Quando per la definizione di altri processi è necessario risolvere una questione di cui al comma 1 sulla quale è già intervenuta una pronuncia della Corte di cassazione e il giudice non ritiene di uniformarsi alla pronuncia della Corte, si applica il disposto del comma 3”. Tale comma dispone che, se non è intervenuto un accordo interpretativo del contratto collettivo tra i firmatari dello stesso, il giudice decide con sentenza solo su tale questione e la sentenza è impugnabile con ricorso immediato per cassazione.

4.3. In ogni caso nella fattispecie il Consiglio di Stato ha superato i limiti esterni del potere giurisdizionale di ottemperanza di sentenza emessa dal giudice ordinario, rivisitando il contenuto del giudicato, sia pure per conformarlo ad un principio esposto da questa Corte in tema di accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi.

Anche ritenendo che tanto non integri una revocazione per contrasto di giudicati, come sostenuto dai ricorrenti, proprio perchè le sentenze non sono state emesse tra le stesse parti, in ogni caso tale attività giurisdizionale ha modificato la portata precettiva della sentenza, e non si è limitata ad una mera interpretazione della stessa, fondata sugli elementi interni.

5. Tanto integra l’eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile ai sensi dell’art. 111 Cost., u.c., in senso proprio, inteso, cioè, quale esorbitanza dai limiti esterni che segnano l’ambito della sua giurisdizione. Esso, infatti, ricorre qualora il giudice amministrativo, in materia di ottemperanza di sentenza emessa dal giudice ordinario, nella quale la sua potestas iudicandi è limitata alla sola interpretazione del contenuto del giudicato sulla base degli elementi interni alla sentenza, abbia effettuato, invece (o anche) un sindacato integrative, provvedendo per motivi di siffatta natura ad individuare un diverso contenuto precettivo mediante una pronunzia sostanzialmente autoesecutiva (cfr. Cass. Sez. Un., 21/12/2005, n. 28263; recentemente in tema di giudizio di ottemperanza Cass., S.U. 9.11.2011, n. 23302).

In definitiva va accolto il ricorso; va cassata per eccesso di esercizio di potere giurisdizionale l’impugnata sentenza e va rinviata la causa, anche per le spese di questo giudizio, al Consiglio di Stato, in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio, al Consiglio di Stato, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011

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