Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28812 del 09/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 09/11/2018, (ud. 19/07/2018, dep. 09/11/2018), n.28812

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 14553/2017 proposto da:

P.E.O., P.A., P.A.L.,

A.N., nella qualità di eredi di P.B., elettivamente

domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 7, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMILIANO SILVETTI, rappresentati e difesi

dall’avvocato SABATO TUFANO;

– ricorrenti –

contro

D.L.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DONATELLO 75,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI DE ROSIS MORGIA che la

rappresentata e difende unitamente all’avvocato ROSARIO MARIA

PASQUARELLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1698/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 10/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/07/2018 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 10 febbraio 2017, il Tribunale di Napoli, decidendo sull’opposizione agli atti esecutivi proposta da D.L.T. avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione nella procedura esecutiva immobiliare dalla stessa promossa nei confronti di A.N., P.A.L., E.O. e A., tutti chiamati all’eredità di P.B., ordinanza che aveva dichiarato l’improcedibilità dell’esecuzione in mancanza di prova dell’accettazione dell’eredità del de cuius da parte dei chiamati all’eredità, esecutati nella procedura, accoglieva l’opposizione e revocava l’ordinanza;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto che la trascrizione dell’acquisto a causa di morte in favore del debitore esecutato o dei suoi aventi causa possa essere eseguita anche dopo la trascrizione del pignoramento, sanando ex post la continuità delle trascrizioni, potendovi provvedere lo stesso creditore e che, diversamente da quanto sancito dal giudice dell’esecuzione, sia in potere del giudice dell’esecuzione quello di assegnare il termine ex art. 567 c.p.c., al creditore procedente per integrare la documentazione ipocatastale;

che per la cassazione di tale decisione ricorrono i chiamati all’eredità di P.B., affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la D.L.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio non partecipata;

che la resistente ha poi presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 2643 c.c., nn. 1, 2 e 4, art. 2648 c.c., comma 3 e art. 567 c.p.c., deduce la non conformità a diritto dell’interpretazione accolta dal giudice dell’opposizione per la quale lo stesso creditore potrebbe eseguire la trascrizione ed avrebbe diritto alla concessione del termine per integrare il deposito della documentazione ipocatastale;

che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 630 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c., imputa al giudice dell’opposizione l’omessa pronunzia in ordine all’eccezione di inammissibilità dell’opposizione ex art. 617 c.p.c., da ritenersi viceversa fondata, con conseguente nullità della pronunzia, dovendosi individuare il rimedio avverso l’ordinanza che dichiara l’estinzione della procedura esecutiva nel reclamo ex art. 630 c.p.c.;

P.Q.M.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018

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