Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28811 del 27/12/2011

Cassazione civile sez. un., 27/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 27/12/2011), n.28811

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26905/2010 proposto da:

BANCO POPULAR ESPANOL S.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE 13,

presso lo studio dell’avvocato VALENSISE Carolina, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato POZZI MAURIZIO, per procura

speciale in atti;

– ricorrente –

contro

FAI SERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLA SCROFA 64, presso lo studio dell’avvocato CAMPAILLA Massimo,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROSSI ALBERTO

M., per procura speciale in atti;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

2209/2009 del TRIBUNALE di CUNEO;

uditi gli avvocati Carolina VALENSISE, Iolanda BOCCIA per delega

dell’avvocato Alberto M. Rossi;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/11/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Ignazio PATRONE, il quale chiede alla Corte di accogliere il ricorso,

affermando la giurisdizione della AG del Regno di Spagna.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che la soc. coop. FAI Service ha citato innanzi al Tribunale di Cuneo il Banco Popular EspanoI SA (società avente sede in (OMISSIS)) sostenendo che alcuni versamenti relativi a pagamenti di propri crediti maturati a fronte di operazioni di vendita di tessere autostradali e di altri servizi ad autotrasportatori sarebbero stati effettuati dai debitori mediante versamenti su un conto corrente indebitamente acceso da terzi presso il Banco Popular; l’attrice chiede, dunque, che la banca sia condannata a risarcirle i danni inflittile per comportamento doloso (aver concesso a terzi non legittimati di aprire un conto corrente a nome FAI Service) o colposo (per avere omesso ogni vigilanza su detto conto intestato a terzi);

il Banco Popular propone ricorso preventivo di giurisdizione perchè, ai sensi dell’art. 5 n. 3, questa Corte dichiari che non sussiste la giurisdizione italiana.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Che questa Corte, in conformità a quanto affermato in più occasioni dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, ha già avuto modo di spiegare che l’art. 5, n. 3, del Regolamento CE n. 44 del 2001 – il quale stabilisce il criterio di collegamento per individuare la giurisdizione in materia di delitti e quasi delitti nel “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto” – va interpretato nel senso che per tale luogo deve intendersi quello in cui è avvenuta la lesione del diritto della vittima, senza avere riguardo al luogo dove si sono verificate o potranno verificarsi le conseguenze future di tale lesione (cfr. Cass. S.U. 5 luglio 2001, n. 14654 ed, in precedenza S.U. 5 maggio 2006, n. 10312); nella specie, la FAI Service narra, nel proprio atto di citazione, che: nell’anno 2002 stipulò con la soc. Ruote d’Italia un contratto d’agenzia finalizzato alla promozione e diffusione dei propri servizi sul territorio comunitario; la Ruote d’Italia, in Portogallo e Spagna, stipulò, a sua volta un contratto con la Lomexin SL per la diffusione di prodotti e servizi della FAI; successivamente la Lomexin SL cedette il contratto alla Salvatore Messina SL, sempre per la promozione dei servizi FAI nei territori di Spagna e Portogallo; non ricevendo il corrispettivo dei servizi resi agli autotrasportatori, la FAI venne a sapere che questi li avevano versati su un conto corrente intestato alla stessa FAI (ma da questa mai acceso) presso una sede in (OMISSIS) del Banco Popular; la FAI venne pure a sapere che la banca aveva consentito al trasferimento di somme a sè spettanti su conti correnti estranei;

da questa narrazione dei fatti è possibile dedurre che, secondo la stessa prospettazione della società attrice, la violazione del suo diritto si sarebbe in ipotesi verificata nel regno di Spagna (il “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto”, secondo il testo del menzionato art. 5), posto che lì sarebbe stato acceso (a sua insaputa) un conto corrente bancario a sè intestato, su quel conto sarebbero avvenuti i versamenti di somme ad essa spettanti, da quel conto sarebbero state distratte somme di danaro verso altri conti correnti;

sicchè, in base a questo criterio di collegamento, deve essere individuata la giurisdizione del giudice spagnolo, restando affatto irrilevante che le conseguenze di quella lesione si siano poi verificate in Italia, ossia che qui si sia prodotto, in concreto, il depauperamento del patrimonio della società attrice;

in conclusione, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano;

la particolarità della questione consiglia l’intera compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione e di merito.

P.Q.M.

La Corte, decidendo sul ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto dal Banco Popular Espanol SA, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio per regolamento preventivo di giurisdizione e di merito.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011

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