Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28810 del 09/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 09/11/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 09/11/2018), n.28810

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 24718/2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.C., residente in (OMISSIS), rappresentata e difesa

dall’Avv. Marta De Manincor del Foro di Venezia, domiciliata presso

lo studio dell’Avv. Alfredo Placidi in Roma, Via Barnaba Tortolini

30, come da procura in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 400/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del Veneto, depositata il 06/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 25/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE;

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della CTR del Veneto, indicata in epigrafe, in controversia su impugnazione da parte di B.C. di avviso di liquidazione per imposta di registro anno 2011, a seguito di revoca dei benefici fiscali cd. “prima casa”;

La contribuente ha resistito con controricorso e depositato memoria e successiva istanza di sospensione, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni di cui al D.L. n. 119 del 2018.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, prevede che le controversie definibili sono sospese, su apposita richiesta del contribuente, con conseguente sospensione del processo fino al 10 giugno 2019.

P.Q.M.

Dichiara sospesa ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2018

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