Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2881 del 10/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2881 Anno 2014
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

ORDINANZA
sul ricorso 14509-2011 proposto da:
CONDOMINIO LEPIDO 44 92065660349, in persona
dell’Amministratore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GOIRAN 23, presso lo studio dell’avvocato CONTENTO
GIANCARLO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
BARIGAZZI DANIELA giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
DAL PORTO ALESSANDRO;

– intimatoavverso la sentenza n. 1357/2010 della CORTE D’APPELLO di
BOLOGNA del 13/07/2010, depositata il 03/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

3180
71g

Data pubblicazione: 10/02/2014

udito l’Avvocato Contento Giancarlo difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti.

Ric. 2011 n. 14509 sez. M2 – ud. 23-10-2013
-2-

Fatto e diritto

R.G. 4 1.4 503 -M1

1) Il geom. Dal Porto ha ottenuto dal tribunale di Parma decreto
ingiuntivo per circa 40 milioni di lire, richiesti quali
corrispettivo di prestazioni professionali svolte in favore del
Condominio Lepido 44 in Parma.

quale ha osservato: – che l’incarico era finalizzato al
conseguimento dell’abitabilità degli appartamenti condominiali,
subordinata alla cessione di un terreno al Comune e alla
realizzazione su esso di un parcheggio pubblico; – che solo dopo
un anno dal conferimento dell’incarico era emerso che

le

condizioni predette non potevano essere adempiute in quanto l’area
era rimasta di proprietà dell’impresa, nelle more fallita.
La Corte di appello di Bologna, con sentenza 3 dicembre 2010, ha
capovolto la decisione di primo grado, ritenendo che: a) i
condomini sapevano o almeno avrebbero dovuto essere a conoscenza
del fatto che parte delle opere erano da realizzare su terreno di
terzi;

b)

avevano commissionato l’incarico perché avevano

interesse a ottenere l’abitabilità; c) l’attività svolta dal
• professionista e riguardante le autorimesse sotterranee previste
nella licenza non era stata svolta solo nell’interesse di alcuni
condòmini, ma di tutti, perché il rilascio dell’abitabilità
imponeva l’esecuzione anche di queste opere; d) non era stato
provato l’accordo per un compenso inferiore a quello richiesto.
Il Condominio Lepido 44 ha proposto ricorso per cassazione.
Il geom. Dal Porto ha resistito con controricorso.
n.14509 -11 D’Ascola rel

8380

.71:5

3

Il decreto è stato revocato con sentenza del 20 luglio 2004, la

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito
previsto per il procedimento in camera di consiglio.
2)

Primo e secondo motivo di ricorso lamentano rispettivamente

violazione dell’art. 342 c.p.c. e vizio di motivazione
relativamente alla medesima questione: il rigetto dell’eccezione
di inammissibilità dell’appello del professionista, a causa della
genericità dell’atto introduttivo del gravame.

avviso i motivi di doglianza erano “sufficientemente articolati
con riferimento ai passaggi delle motivazioni della sentenza
ritenuti erronei”.
I due motivi di ricorso sono inammissibili per la loro genericità,
essa sì immediatamente rilevabile, al contrario di quanto dal
ricorso stesso rimproverato all’atto di appello.
Le due brevi censure omettono infatti di riportare, neanche per le
parti salienti, l’atto di appello, poiché si limitano, al
riguardo, a sostenere (pag. 19) che l’atto era “la riproduzione
della comparsa conclusionale di primo grado le cui argomentazioni
stilate prima dell’emanazione della sentenza non possono certo
ritenersi a loro confutazione”.
Viene quindi esposto un apprezzamento circa le modalità di
confezionamento dell’altrui appello, ma non riportato alcun
elemento di esso o della conclusionale, tale da dimostrare che le
argomentazioni svolte, riprese dalla conclusionale – disattesa dal
• giudice di primo grado – non fossero idonee a censurare la
sentenza del tribunale.
2.1)In sostanza il ricorso per cassazione non fa che invocare una
nuova valutazione dell’eccezione da parte del giudice di
legittimità. Ciò non è consentito nemmeno con riguardo alla
denuncia di vizi in procedendo. Le Sezioni Unite hanno infatti
ribadito che pur quando il giudice di legittimità ha il potere di
n.14509 A l

D’Ascola rel

4

La Corte di appello ha respinto l’eccezione, rilevando che a suo

cognizione piena e diretta del fatto processuale, non viene meno
la necessità di rispettare le regole poste dal codice di rito per
la proposizione e lo svolgimento di qualsiasi ricorso per
cassazione (Cass. 8077/12).
2.1) I vizi del processo possono esser conosciuti dalla Corte di

sia assoggettata alle regole di ammissibilità e di procedibilità
stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall’estensione ai
profili di fatto del potere cognitivo della corte.
Nemmeno in quest’ipotesi viene meno, in altri termini,

“l’onere

per la parte di rispettare il principio di autosufficienza del
ricorso, da intendere come un corollario del requisito della
specificità del motivi d’impugnazione”.
Resta da aggiungere che, se è vero che la decisione della Corte di
appello è formulata assertivamente, tuttavia la idoneità del
gravame ad essere compreso e scrutinato era ben evidente, giacchè
lo svolgimento della decisione segue un filo ben preciso e non
particolarmente complesso: quello attinente la consapevolezza dei
committenti circa la situazione proprietaria rivelatasi di
ostacolo alla concessione dell’abitabilità e invocata quale
ragione di inadempimento.
Fatti così essenziali, nella loro semplicità, da far comprendere
che il requisito della specificità dell’appello era facilmente
attingibile, esponendo una lettura dei fatti contrapposta a quella
ricostruita dal giudice di primo grado.

n.14509 -11 D’Ascola rei

5

cassazione solo se, e nei limiti in cui, la parte interessata si

3)11 terzo motivo, che denuncia insufficiente e contraddittoria
motivazione circa la conoscenza da parte dei condòmini sulla
situazione proprietaria degli immobili, è parimenti inammissibile.
Esso infatti postula una rilettura della valutazione dei giudici
di appello, invocando genericamente le testimonianze di tre

Mai però viene confutata con puntualità la portata – questa sì
decisiva – delle argomentazioni positive con cui la Corte di
appello ha motivato il rigetto della domanda.
Vale in proposito riferirsi ai riscontri degli atti di acquisto
dei singoli – che non comprendevano il terreno controverso – e la
sottoscrizione della variante (pag. 7 e 8 sentenza).
Il ricorso non discute di tali riscontri motivazionali:

non si

misura pertanto, come necessario, con l’impianto della sentenza.
La censura, ben lungi dal dimostrare la decisività delle
risultanze che asserisce essere state trascurate o malvalutate, si
risolve

nella

inammissibile

richiesta

di

rivisitare

l’apprezzamento del giudice di merito, che appare invece
congruamente e logicamente motivato.
• Queste

osservazioni,

che

sono

contenute

nella

relazione

preliminare, rimasta senza replica, vengono pienamente condivise
dal Collegio e giustificano il rigetto del ricorso.
Non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in
mancanza di attività difensiva dell’intimato.
PQM

La Corte rigetta il ricorso.
n.14509 -11 D’Ascola rei

soggetti e altri documenti.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della 5411–

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Seconda sezione civile il 23 ottobre 2013

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