Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2881 del 09/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 09/02/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 09/02/2010), n.2881

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18451/2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

D.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 28/2006 della Commissione Tributaria Regionale

di BOLOGNA del 13.2.06, depositata il 31/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di D.M. (che non si è costituita) e avverso la sentenza con la quale la C.T.R. Emilia Romagna, in controversia concernente impugnazione di avviso di diniego di rimborso Irap, respingeva l’appello dell’Agenzia rilevando che nè dall’atto d’appello nè dalla sentenza impugnata nè dai documenti contenuti nel fascicolo della C.T.P. risultava l’attività svolta dalla contribuente e che pertanto l’omissione di tale indicazione, essenziale ai fini della decisione, rendeva l’appello carente di uno degli elementi indicati dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53.

Il primo motivo di ricorso, col quale l’Agenzia deduce vizio di motivazione per non avere i giudici d’appello rilevato che nella sentenza della C.T.P. era indicato che dalle dichiarazioni dei redditi risultava che la contribuente svolgeva attività di intermediazione e che nell’atto d’appello era affermato che la contribuente aveva sempre compilato il quadro G del modello unico, nel quale andavano indicati i redditi di impresa e non quelli di lavoro autonomo, risulta manifestamente infondato.

E’ innanzitutto da premettere che i giudici della C.T.R. hanno affermato che l’atto d’appello non indicava l’attività svolta dalla contribuente e perciò solo era manchevole di uno dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53; l’affermazione che la suddetta mancata indicazione comportava violazione dell’art. 53 cit.

non risulta censurata in questa sede, censurandosi invece solo l’affermazione relativa alla mancanza di tale indicazione.

A tale proposito, occorre evidenziare che in sentenza si sostiene che l’appello è manchevole di uno degli elementi indicati nell’art. 53 cit., risultando perciò irrilevante che l’indicazione di tale elemento fosse eventualmente contenuta nella sentenza di primo grado, è che dallo stesso ricorso risulta che l’indicazione relativa al tipo di attività svolta dal contribuente non era contenuta nell’atto d’appello, nel quale, a detta della stessa ricorrente, si faceva soltanto riferimento alla necessità per la contribuente di indicare nell’ambito del quadro G i redditi di impresa e non quelli di lavoro autonomo.

Peraltro, solo una interpretazione della frase riportata in ricorso nell’ambito dell’atto d’appello nel quale si inseriva avrebbe forse potuto consentire di ritenere che l’espressione riportata poteva, interpretata nel proprio contesto, valutarsi quale esaustiva indicazione dell’attività svolta, ma a tal fine, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, andava riportato l’atto d’appello nella sua interezza, non una frase estrapolata da esso ed in sè non significativa.

Deve aggiungersi che nella specie si verte in ipotesi di censura per vizio di motivazione, non di error in procedendo, ma che, in ogni caso, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, anche nell’ipotesi di denuncia di error in procedendo (nella specie non ricorrente), nella quale la Corte di Cassazione e anche giudice del fatto ed ha il potere-dovere di esaminare direttamente gli atti di causa,in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, la parte ha l’onere di indicare nel ricorso tutti gli elementi di fatto necessari ad individuare la dedotta violazione processuale, giacchè il riesame del fatto processuale non implica che la Corte debba ricercare il fatto o gli atti processuali, colmando con indagini integrative le lacune nell’indicazione delle circostanze rilevanti per la valutazione della decisività della questione (v. tra le altre Cass. n. 10410 del 2002).

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, posto che la censura non coglie nel segno, colpendo una statuizione che non trova riscontro nella sentenza impugnata (che si è limitata ad una decisione di rito relativa alla mancanza, nell’atto d’appello, degli elementi di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, senza entrare nel merito).

Il ricorso deve essere pertanto rigettato. In assenza di attività difensiva, nessuna decisione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2010

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