Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2881 del 07/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2881 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

Data pubblicazione: 07/02/2018

ORDINANZA
sul ricorso 6505-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che

la rapprusvpta

e difende opc legis;

– ricorrente contro
EUROPA CARRI SRL, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASETTA
MATTEI 239, presso lo studio dell’avvocato SERGIO TROPEA,
rappresentata e difesa dagli avvocati GIOVANNA FONDACARO,
ANTONINO RECCA;
– controricorrente –

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avverso la sentenza n. 3717/34/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO SEZIONE
DISTACCATA di CATANIA, depositata il 07/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/12/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO

Fatti e ragioni della decisione
La CTR della Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha
rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate e, nel
confermare la decisione di primo grado, ha ritenuto
l’illegittimità dell’accertamento emesso a carico della Europa
Carri s.r.l. per la ripresa a tassazione di IVA per l’anno 2005,
valorizzando l’assoluzione dei soggetti coinvolti nel processo
penale definito dal Tribunale di Catania.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione
avverso tale pronunzia, affidato a tre motivi, al quale ha
resistito la società intimata con controricorso.
Il procedimento può essere definito con motivazione
semplificata.
Con il primo motivo la ricorrente prospetta il vizio della nullità
della sentenza impugnata per motivazione apparente. La CTR
avrebbe omesso di richiamare il contenuto della sentenza
penale assolutoria, operando un rinvio per relationem contrario
ai principi espressi da questa Corte.
Con il secondo motivo si prospetta la violazione dell’art.654
c.p.p. La CTR avrebbe errato nel ritenere rilevante l’assoluzione
pronunziata in sede penale con sentenza irrevocabile, non
opponibile all’Ufficio. Il giudice tributario avrebbe dovuto
verificare la sussistenza dei presupposti idonei a giustificare la
pretesa fiscale all’interno del giudizio tributario.

Ric. 2016 n. 06505 sez. MT – ud. 20-12-2017
-2-

GIOVANNI CONTI.

Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt.51 c.2 e
54 dPR n.633/1972 e 32 c.1 e 39 dPR n.600/73, nonchè
dell’art.2729 c.c. La CTR avrebbe omesso di esaminare il
complesso materiale indiziario fornito dall’ufficio e riprodotto
nel pvc.

Ed invero, la pronunzia impugnata si affranca dall’ipotesi di
vizio incidente sull’esistenza della motivazione o sul suo
carattere apparente, avendo comunque agganciato la
pronunzia ad un apparato argomentativo non palesemente
incongruo, richiamando i contenuti della sentenza impugnataed a prescindere, in questo contesto, da ogni valutazione in
ordine alla correttezza in diritto di siffatta motivazione-.
Tanto è sufficiente per escludere che la sentenza impugnata
possa rientrare nello stigma delle sentenze nulle per omissione
della motivazione, motivazione apparente, manifesta e
irriducibile contraddittorietà, motivazione perplessa o
incomprensibile, alla stregua di quanto affermato da Cass.S.U.
n.8053/2014 e n.8054/2014-.
E’ invece fondato il secondo motivo di ricorso – ammissibile in
rito, avendo la ricorrente assolto all’obbligo di autosufficienzache determina l’assorbimento del terzo motivo.
Ed invero, la CTR ha valorizzato, ai fini della decisione, il
giudicato penale assolutorio e l’accertamento in quella sede
compiuto senza invece considerare che le sentenze di
proscioglimento, così come i decreti di archiviazione, non
rivestono autorità di cosa giudicata nel giudizio civile o
amministrativo, trattandosi di provvedimenti per i quali non si
verifica la condizione della pronunzia a seguito di dibattimento
e che non possono considerarsi irrevocabili (Cass. n. 22540
/2006; Cass.S. U., n. 674/2010).
Ric. 2016 n. 06505 sez. MT – ud. 20-12-2017
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Il primo motivo è infondato.

Questa Corte ha parimenti chiarito, con specifico riguardo al
processo tributario, che in siffatto contenzioso non opera
automaticamente l’efficacia vincolante del giudicato penale ai
sensi dell’articolo 654 cod. proc. pen., vigendo invece le
limitazioni probatorie sancite dal citato articolo 7, sicchè il

inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna. Ne
consegue che la sentenza penale costituisce semplice indizio od
elemento di prova critica in ordine ai fatti in essa
eventualmente accertati sulla base delle prove raccolte nel
relativo giudizio e non rappresenta un accertamento
preliminare necessario -Cass. n. 4924/2013-.
A tali principi non si è affatto attenuto il giudice di merito che
ha, per converso, desunto dall’assoluzione in sede penale del
Cantone gli elementi per superare il valore indiziario delle
dichiarazioni dallo stesso rese e senza verificare l’esistenza di
elementi che, nel processo innanzi allo stesso pendente,
avrebbero potuto giustificare un esito diverso della lite.
In conclusione, in accoglimento del secondo motivo, disatteso il
primo e assorbito il terzo la sentenza impugnata va cassata,
con rinvio ad altra sezione della CTR Sicilia anche per la
liquidazione delle spese del giudizio di legittimità
PQM
Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo,
assorbito il terzo.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della
CTR Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di
legittimità.
Così deciso il 20.12.2017 in Roma.
Il Pre

Ric. 2016 n. 06505 sez. MT – ud. 20-12-2017
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giudice tributario è tenuto a valutare anche le presunzioni,

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