Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28808 del 31/12/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 28808 Anno 2013
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: CECCHERINI ALDO

SENTENZA

sul ricorso 30066-2007 proposto da:
TRUSCELLI

SALVATORE

(C.F.

TRSSVT46C27G273Y),

BURALLI ROSSANA (C.F. BRLRSN50A63G999R),
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BARNABA

Data pubblicazione: 31/12/2013

TORTOLINI 13, presso l’avvocato VERINO MARIO
ETTORE, che li rappresenta e difende unitamente
2013
1714

all’avvocato CAMPAGNI FRANCO BRUNO, giusta procura
a margine del ricorso;
– ricorrenti contro

1

COOPERATIVA

EDIFICATRICE

RESIDENCE

L’OBELISCO

S.C.R.L. (C.F./P.I. 01412550483), in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 24, presso
l’avvocato CARELLO CESARE ROMANO, che la

BOLOGNI VITTORIO, giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente sul ricorso 4594-2008 proposto da:

GHERI F.LLI DI GHERI FIORELLO & C. S.A.S. (c.f.
00424750487), in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
SILVIO PELLICO 24, presso l’avvocato BONA STEFANO,
rappresentata e difesa dall’avvocato MACHERELLI
MASSIMO, giusta procura in calce al controricorso e
ricorso incidentale;
-controricorrente e ricorrente incidentale contro

rappresenta e difende unitamente all’avvocato

TRUSCELLI SALVATORE(C.F. TRSSVT46C27G273Y), BURALLI
ROSSANA (C.F. BRLRSN50A63G999R), elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 13,
presso l’avvocato VERINO MARIO ETTORE, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
CAMPAGNI FRANCO BRUNO, giusta procura a margine del

2

ricorso principale;
– controricorrenti al ricorso incidentalecontro

COOPERATIVA

EDIFICATRICE

RESIDENCE

L’OBELISCO

S.C.R.L.;

avverso la sentenza n.

832/2007 della CORTE

D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 06/06/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 13/11/2013 dal Consigliere
Dott. ALDO CECCHERINI;
udito, per i ricorrenti, l’Avvocato CAMPAGNI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito, per la controricorrente, l’avvocato CARELLO
che si riporta agli atti;
udito,

per la controricorrente

e ricorrente

incidentale GHERI, l’Avvocato VALVA GIUSEPPE, con
delega, che si riporta agli atti;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

– intimata –

Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
il rigetto di entrambi i ricorsi.

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I signori Salvatore Truscelli e Rossana Buralli citarono la Cooperative Edificatrice L’Obelisco s.c.a.r.l. in
giudizio davanti al Tribunale di Prato, per ottenere il

nell’edificio edificato dalla cooperativa. Premesso di essere soci della cooperativa e di aver prenotato
l’appartamento nel quale abitano, esposero di avere subito
danni a causa d’infiltrazioni d’acqua verificatesi nel loro appartamento, e di aver fatto preventivamente accertare
in via d’urgenza lo stato dei luoghi e l’origine e la causa dei danni, prodotti da vizi della tubatura condominiale.
La cooperativa resistette alla domanda, e chiamò in
giudizio il terzo esecutore delle opere idrauliche, F.11i
Gheri s.a.s.
Il Tribunale di Prato, con sentenza 3 agosto 2004, accolse la domanda attrice.
2.

Con sentenza 6 giugno 2007, la Corte d’appello di

Firenze, accogliendo il gravame della cooperativa, ha riformato la decisione di primo grado e ha respinto le domande attrici. La corte ha osservato che gli appellati non
avevano nei confronti della cooperativa nessun titolo risarcitorio: non quello extra contrattuale, non essendo
mai stato provato né allegato l’elemento della colpevolez4

risarcimento di danni alla loro abitazione, compresa

za della cooperativa; né quale custode, perché gli stessi
attori affermavano di essere stati, all’epoca dei fatti,
possessori della porzione immobiliare

de quo;

né quello

contrattuale, perché gli attori non avevano mai neanche
allegato l’esistenza di un rapporto obbligatorio colla co-

diritto di godimento sulla porzione immobiliare occupata,
non potendosi escludere che essi, meri prenotatari, vi abitassero per semplice, transitoria tolleranza della cooperativa. Gli appellati avrebbero invece potuto agire direttamente nei confronti dell’impresa appaltatrice dei l
vori, in forza del contratto di appalto, in quanto soci
della cooperativa – che nella specie non poteva ritenersi
né un soggetto imprenditore né una società bensì un fenomeno equiparabile a una comunione di godimento.
3. Per la cassazione della sentenza, non notificata,
ricorrono Salvatore Truscelli e Rossana Buralli per tre
motivi, illustrati anche con memoria.
La cooperativa resiste con controricorso.
La F.11i Gheri s.a.s. resiste con controricorso e ricorso incidentale per cinque motivi, e con .
MOTIVI DELLA DECISIONE

4. I ricorsi, proposti contro la medesima sentenza,
devono essere riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c.

Il co
dr. Al

rel. est.
eccherini

5

operativa, in forza del quale essi potessero vantare un

5. Con il primo motivo i ricorrenti formulano il quesito se essi, quali soci prenotatari di unità abitativa
edificata in cooperativa, già immessi nel possesso dell’unità preassegnata e in attesa dell’assegnazione, siano o
no titolari di azione risarcitoria nei confronti della co-

6. Al quesito deve rispondersi affermativamente.
Questa corte ha già avuto occasione di affermare il
principio di diritto, che nella presente fattispecie deve
trovare applicazione, che qualora il fabbricato realizzato
da una società cooperativa edilizia presenti difetti e
manchevolezze, per fatti ascrivibili all’appaltatore delle
relative opere, nonché agli amministratori della società,
per la loro inerzia nel non pretendere l’esatta esecuzione
del contratto, il socio assegnatario, in quanto titolare
di un mero diritto personale di godimento su porzione del
suddetto fabbricato, potrà domandare, nei confronti della
società, in base al rapporto organico, il ristoro del danno che il comportamento doloso o colposo degli amministratori medesimi abbia direttamente provocato nel suo patrimonio con la lesione di quel diritto di godimento (Cass. 3
novembre 1983 n. 6469).
7. Nella fattispecie, la domanda di risarcimento danni
è stata proposta nei confronti della società – legittimamente, per il principio appena richiamato – in forza del
rapporto tra soci e società cooperativa edilizia nascente
6

operativa medesima.

dalla

cosiddetta

prenotazione

dell’appartamento,

e

dall’immissione nella detenzione di esso. Questo rapporto
è da qualificare bensì di natura personale, perché anteriore alla vera e propria assegnazione, la quale soltanto
comporta il trasferimento della proprietà, ma non per que-

essendo fonte di reciproche obbligazioni, tra le quali
quella di assicurare il godimento dell’immobile concesso
ad uso abitazione. Il rapporto in questione rende ingiustificata – in assenza di una specifica allegazione della
cooperativa, e di un dibattito processuale sul punto – la
congettura della corte territoriale che i soci, sol perché
meri prenotatari, vi abiterebbero per semplice, transitoria tolleranza della cooperativa; assunto che sarebbe giustificato solo se i soci non fossero stati immessi
nell’appartamento dalla medesima cooperativa, e si trovassero a detenere l’appartamento

sine titulo,

secondo una

prospettazione estranea al presente giudizio.
8.

L’accoglimento di questo motivo comporta la cassa-

zione dell’impugnata sentenza, e assorbe pertanto gli altri motivi del ricorso principale. Resta del pari assorbito l’esame del ricorso incidentale. La decisione sulla domanda principale è pregiudiziale, infatti, alla decisione
su quella di garanzia proposta dal condominio committente
nei confronti dell’appaltatore, che è ancora sub ludice.

Il co
dr. Ald

I. est.
ccherini

7

sto è privo di efficacia vincolante sul piano giuridico,

9.

La causa deve essere rimessa alla medesima corte

territoriale, in altra composizione, per un nuovo esame
nel quale, anche ai fini del regolamento delle spese del
presente giudizio di legittimità, si uniformerà al princi-

P. q. m.

La corte riunisce i ricorsi; accoglie il primo motivo
del ricorso principale, e dichiara assorbiti gli altri motivi nonché il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche ai fini del regolamento
delle spese del presente giudizio di legittimità, alla
Corte d’appello di Firenze in altra composizione.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della
prima sezione della Corte suprema di cassazione, il giorno
13 novembre 2013.

pio di diritto sopra enunciato al n. 6.

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