Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28808 del 27/12/2011

Cassazione civile sez. un., 27/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 27/12/2011), n.28808

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26713/2010 proposto da:

INPDAP – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI

DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. CROCE IN GERUSALEMME 55,

presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto stesso, rappresentato e

difeso dall’avvocato MASSAFRA Paola, per delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 119/2010 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 07/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito l’Avvocato Paola MASSAFRA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso,

A.G.O..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Terni, M.F., dipendente dell’Ente Ferrovie dello Stato, transitato l’8 ottobre 1990 – nel quadro dei processi di mobilità volontaria tra diverse amministrazioni pubbliche disciplinati dal D.P.C.M. 1 agosto 1988, n. 325 – alle dipendenze dell’INADEL, ente infine confluito nell’INPDAP, aveva esposto di avere ottenuto solo nel settembre 1999 da quest’ultimo Istituto il pagamento degli arretrati del premio di fine esercizio (in precedenza in godimento presso le Ferrovie dello Stato) maturati dell’8 ottobre 1990 al settembre 1999. Unitamente a tali arretrati, l’Istituto gli aveva erogato rivalutazione e interessi sugli stessi, ma unicamente con decorrenza dall’8 febbraio 1999, data in cui l’INPDAP gli aveva comunicato il riconoscimento della componente retributiva in parola. Ciò premesso, il ricorrente aveva chiesto rivalutazione e interessi su tali arretrati dalla maturazione degli stessi, a partire dall’ottobre 1990.

La domanda del M. era stata accolta dai giudici di merito, da ultimo con la sentenza della Corte d’appello di Perugia depositata il 7 giugno 2010, nei limiti stabiliti dalla L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, previo rigetto dell’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario proposta dall’INPDAP. Per la cassazione di tale sentenza propone ora ricorso l’INPDAP con quattro motivi.

L’intimato non si è costituito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo l’Istituto ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 63 e 69.

Premesso che il trasferimento del M. era avvenuto in un periodo in cui il relativo rapporto era a regime pubblicistico, l’Istituto ricorrente sostiene la giurisdizione del giudice amministrativo col rilievo che la vicenda trae origine dal D.P.C.M. n. 325 del 1988, e dal conseguente provvedimento amministrativo di trasferimento; che il dipendente aveva avuto da subito piena percezione del mancato pagamento e che ciò che comunque conta ai fini in esame sarebbe la data di maturazione delle spettanze economiche periodiche, cui accedono rivalutazione e interessi.

Col secondo motivo viene dedotta la violazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, per avere la Corte territoriale respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Istituto nonchè la richiesta di chiamata in causa dell’ente Ferrovie dello Stato, cui era riferibile la causa dell’inadempimento, in ragione del fatto che tale ente aveva omesso di includere il premio di fine esercizio (di cui del resto all’epoca era incerto che dovesse permanere nel trasferimento) nella retribuzione da corrispondere al M. da parte del nuovo datore di lavoro.

Col terzo motivo di ricorso la sentenza impugnata viene censurata per violazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, per non aver tenuto conto del fatto che l’inadempimento dell’Istituto all’obbligo di corrispondere il premio di fine esercizio era dovuto alla impossibilità della relativa prestazione per una causa a lui non imputabile, vale dire per la mancata inclusione di tale elemento nella comunicazione relativa alla retribuzione dovuta.

L’ultimo motivo lamenta, infine, il vizio di motivazione della sentenza impugnata su tutti gli argomenti oggetto delle precedenti censure.

Il ricorso è infondato.

Quanto al primo motivo, attinente la giurisdizione, il problema è stato recentemente esaminato da queste sezioni unite in una vicenda giudiziaria sostanzialmente sovrapponibile a quella di specie, che vedeva anch’essa come ricorrente l’INPDAP (cfr. Cass. sez. un. 29 aprile 2011 n. 9446).

In quella sede si è anzitutto rammentato che, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, l’orientamento consolidato di queste sezioni unite (cfr., ad es., Cass. 15619/06, 2007/07, 18032/08 e 21554/09) è nel senso che, a norma del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 68, del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45 e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, per individuare il giudice destinato a conoscere della causa nel caso che la lesione del diritto azionato sia stata prodotta da un provvedimento o da un atto negoziale del datore di lavoro, occorra far riferimento alla data di questo.

In applicazione di tale principio, la decisione richiamata ha individuato nel provvedimento del settembre 1999 di liquidazione degli arretrati del premio di fine esercizio, con riconoscimento solo parziale degli accessori, l’atto da cui è sorta per gli interessati la necessità di agire per ottenere questi ultimi nella loro interezza, conseguentemente dichiarando la giurisdizione del giudice ordinano nella relativa controversia.

Dando continuità anche nel caso in esame, sostanzialmente identico a quello citato, al consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte in materia, del resto non contrastato dall’INPDAP con argomenti ulteriori rispetto a quelli già esaminati e respinti, va anche nel presente giudizio dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

Anche il secondo motivo, che oscilla tra la tesi del difetto di legittimazione passiva dell’Istituto e quella della necessità di partecipazione al giudizio delle Ferrovie dello Stato, è infondato.

La legittimazione passiva, che consiste nella titolarità del dovere di subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato (cfr. per tutte, sulla relativa nozione in rapporto a quella di difetto della titolarità passiva del rapporto azionato, Cass. nn. 14468/08 e 14177/11), è infatti sicuramente riferibile nel caso in esame all’INPDAP, alla stregua della rappresentazione dei fatti costitutivi del diritto azionato operata nel ricorso introduttivo.

Quanto alla richiesta di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c., ribadito che ricorre l’ipotesi di litisconsorzio necessario, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, unicamente nel caso di rapporto unico inscindibilmente riferito ad una pluralità di soggetti, i quali tutti pertanto devono partecipare al relativo giudizio (cfr., ad es. Cass. n. 4890/06), è evidente che una tale situazione non ricorre nel presente giudizio, in cui il rapporto dedotto è incontestabilmente bilaterale e nessuna domanda coinvolge le Ferrovie.

Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. In proposito è infatti sufficiente ribadire, come già la citata Cass. sez. un. n. 9446/11, che interessi e rivalutazione dei crediti di lavoro sono dovuti per il solo fatto oggettivo del ritardo.

Infine identica sorte è destinata all’ultimo motivo, in quanto censura per vizio di motivazione pronunce qui giudicate giuridicamente corrette (arg. art. 384 c.p.c., u.c.), in ogni caso con argomentazioni confuse e generiche.

Concludendo, in base alle considerazioni svolte, il ricorso va respinto.

Nulla per le spese dell’intimato, che non ha svolto difese in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011

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