Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28808 del 08/11/2019

Cassazione civile sez. III, 08/11/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 08/11/2019), n.28808

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7524/2018 proposto da:

R.A., rappresentato e difeso da se stesso, e domiciliato

presso il proprio studio in Trieste, via del Coronero, n. 29;

– ricorrente –

contro

RU.FR., rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Antonio

Bianca e Federico Cechet e domiciliato presso il loro studio in

Trieste, via Valdirivo 42;

– intimato –

F.P., terzo chiamato;

– intimato –

AVIVA ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Nais, ed elettivamente

domiciliato presso lo studio dell’avvocato Sveva Bernardini, in

Roma, via Cicerone, 49;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 553/2017 della CORTE D’APPELLO di Trieste,

depositata il 8.8.2017.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28.5.2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Ru.Fr. ha agito in giudizio contro R.A., sostenendo che nel corso della regata denominata “(OMISSIS)”, l’imbarcazione di quest’ultimo ha urtato la sua, provocando danni alla carena, del cui ammontare il Ru. ha chiesto il risarcimento.

Nel corso del giudizio è stata disposta la chiamata in causa di F.P. e della sua compagnia di assicurazione Aviva Italia Holding, sul presupposto che fosse stato il F. ad urtare il R. inducendolo poi all’urto di Ru.. Il giudice di primo grado ha respinto la domanda, assumendo che non erano emerse prove che il danno lamentato dal Ru. fosse effettivamente causato dall’urto della sua imbarcazione da parte di quella del R.. Invece il giudice di secondo grado ha, pur ritenendo la responsabilità solidale (e suddivisa in modo paritario) tra F. e R., condannato al pagamento solo quest’ultimo, sia dei danni che delle spese legali.

Il R. propone ricorso per Cassazione con cinque motivi. V’è controricorso della Aviva Italia Holding.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Il primo motivo è fondato ed assorbe gli altri.

Con esso il ricorrente lamenta nullità della sentenza, in quanto sottoscritta e dunque deliberata, da giudice diverso da quello che Via preso la causa in decisione. Con ciò lamenta violazione delle norme del codice di procedura civile (art. 281 quater e sexies, nonchè artt. 158, 168 bis e 174) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Risulta documentato che la causa è stata presa in decisione il 27.1.2017 dal Dott. M.F.S., cui era stata assegnata con provvedimento di variazione tabellare del 19.11.2016.

Il Dott. M. ha presieduto l’udienza di discussione, ed invitato le parti a concludere, dando i termini per le comparse.

La causa è stata dunque trattenuta in decisione da quest’ultimo.

Invece la sentenza risulta sottoscritta e depositata dal Dott. V.P..

Con la conseguenza che il giudice che ha deciso la causa è diverso da quello che l’ha presa in decisione.

E’ regola che l’art. 276 c.p.c., comma 1, rimasto invariato nella sua formulazione, la quale prevede che alla deliberazione della decisione

“possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione” – va interpretato nel senso che i giudici che deliberano la sentenza devono essere gli stessi dinanzi ai quali sono state precisate le conclusioni. Pertanto, in grado di appello, in base alla disciplina di cui al novellato art. 352 c.p.c., il collegio che delibera la decisione deve essere composto dagli stessi giudici dinanzi ai quali è stata compiuta l’ultima attività processuale (cioè la discussione o la precisazione delle conclusioni), conseguendone la nullità della sentenza nel caso di mutamento della composizione del collegio medesimo (Cass. 4925/2015; Cass. 18268/2009).

La sentenza va pertanto dichiarata nulla, con rinvio al Tribunale di Trieste, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Trieste, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2019

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