Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28807 del 31/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 28807 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: PICCININNI CARLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COINPRE s.r.l. in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in Roma, via dell’Olmata 23,
presso l’avv. Gianluca Luzi, che con l’avv. Alessandra
Renzi la rappresenta e difende giusta delega in atti;

_

ok-(2,65 11- 400-

ricorrente e controri corrente –

contro
Mestrinaro s.p.a. in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in Roma, via Fontanella
Borghese 72, presso l’avv. Paolo Voltaggio, che con gli
avv. Massimo Malvestio e Paolo Corletto la rappresenta
e difende giusta delega in atti; –

0 A814k402Ge –

– controricorrente ricorrente incidentale

203

1

Data pubblicazione: 31/12/2013

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n.
4114/07 dell’11.10.2007.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 7.11.2013 dal Relatore Cons. Carlo
Piccininni;

Paolo Voltaggio per Mestrinaro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per
il rigetto del ricorso principale e l’assorbimento di
quello incidentale.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 2.3.2001 la COINPRE s.r.1
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma la
Mestrinaro Lino & C. s.n.c., per sentir revocare il
decreto con il quale il Presidente del Tribunale le
aveva ingiunto il pagamento di E. 225.182.880, oltre
interessi legali, in forza di lodo arbitrale irrituale
che aveva riconosciuto il credito nella misura
indicata, in relazione a contratto di subappalto con il
quale essa intimata aveva affidato alla convenuta
l’esecuzione di lavori relativi alla SS 245 Castellana.
Il tribunale accoglieva l’opposizione, riscontrando un
.

vizio di ultrapetizione da parte degli arbitri, ai
quali non sarebbe stato chiesto di ” riconoscere in

Uditi gli avv. Gianluca Sole su delega per Coinpre e

favore

della

Mestrinaro

un

adeguato

ristoro

patrimoniale per il lavoro svolto, quanto di accertare
se quest’ultima potesse vantare come corrispettivo del
sub-appalto la somma poi riconosciutale “.
La Mestrinaro impugnava la decisione con atto

impugnazione incidentale e la Corte di appello,
riformando la contestata decisione, respingeva
l’originaria opposizione a decreto ingiuntivo.
In particolare la Corte di appello rilevava che il
primo giudice sarebbe incorso in una non condivisibile
interpretazione della nozione di errore, e ciò in
quanto sarebbe partito dall’errato assunto che gli
arbitri avessero avuto una falsa percezione della
realtà processuale, mentre invece sarebbero incorsi in
errore di giudizio, ” non censurabile con le ordinarie
azioni esperibili in caso di vizi attinenti alla
formazione della volontà negoziale ”
Avverso la decisione COINPRE proponeva ricorso per
cassazione articolato in quattro motivi, cui resisteva
la Mestrinaro con controricorso contenente eccezione di
inammissibilità del ricorso principale, nonché ricorso
incidentale affidato ad un motivo.
Entrambe le parti depositavano poi memoria.
La

controversia

veniva

infine

3

decisa

all’esito

contrastato dalla COINPRE anche con la proposizione di

dell’udienza pubblica del 7.11.2013.
Motivi della decisione
Con il ricorso principale la COINPRE ha rispettivamente
denunciato: 1 ) violazione degli artt. 112 c.p.c.,
1711, 1388, 1325, 1418 c.c. e vizio di motivazione, in

qualificazione da attribuire all’errore compiuto dagli
arbitri ” ( peraltro errando sul punto ), avrebbe
omesso di individuare l’oggetto del mandato ad essi
conferito e di verificare, quindi, se gli stessi si
fossero o meno mantenuti nei limiti dell’incarico
ricevuto “;
2 ) vizio di motivazione, in ordine alla qualificazione
giuridica dell’errore in cui sarebbero incorsi gli
arbitri nell’espletamento del mandato ricevuto. Il
titolo posto a base della richiesta sarebbe stato
infatti contrattuale, mentre gli arbitri avevano
ravvisato una ipotesi di indebito arricchimento, così
individuando un fatto ( per l’appunto la relativa
domanda ) in realtà inesistente;
3 ) violazione degli artt. 1343, 1344, 1418, 1419, 1972
c.c. e vizio di motivazione, in relazione al mancato
accoglimento dell’appello incidentale condizionato
proposto da essa ricorrente, con il quale era stata
censurata la nullità derivata del lodo, in quanto

4

quanto la Corte territoriale, oltre ad accertare ” la

avente ad oggetto un contratto di subappalto nullo per
violazione dell’art. 21 1. 1982/646. Si tratterebbe
dunque di un credito derivante da rapporto contrario a
norme imperative di ordine pubblico, che in quanto tale
non potrebbe trovare alcuna tutela da parte

la nullità del lodo arbitrale irrituale, che a torto lo
aveva riconosciuto;
4 ) vizio di motivazione in ordine alla quantificazione
del credito vantato dal subappaltatore poiché, trovando
questo causa nell’art. 2041 c.c., non avrebbe potuto
essere determinato in misura corrispondente all’intero
importo contrattuale.
Con il ricorso incidentale condizionato la Mestrinaro
ha a sua volta denunciato violazione degli artt. 112 e
180

( vecchio rito )

c.p.c. poiché,

secondo la

prospettazione del tribunale, il lodo era stato
annullato in ragione del fatto che gli arbitri
avrebbero pronunciato al di fuori dell’ambito della
clausola arbitrale contenuta nel contratto di
subappalto, questione che sarebbe stata sollevata
soltanto in sede di comparsa conclusionale, e della
quale sarebbe stata tempestivamente eccepita la
tardività. Ciò avrebbe precluso al giudicante la
rilevazione di ufficio della questione.

5

dell’ordinamento ed il cui accertamento determinerebbe

Va innanzitutto premesso che è priva di pregio
l’eccezione di inammissibilità del ricorso sotto il
profilo dell’asserita violazione dell’art. 366 n. 6
c.p.c., atteso che pur in assenza della documentazione
richiamata appaiono sufficientemente comprensibili i
motivi di doglianza.
Prendendo quindi in esame il ricorso principale, si
osserva che l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta
dalla COINPRE risultava incentrata su due aspetti, vale
a dire sulla pretesa nullità del contratto di
subappalto,

derivata dalla mancata autorizzazione

dell’appaltatrice ANAS, e sull’avvenuto riconoscimento
di un indennizzo ex art. 2041 c.c., in quanto sarebbe
stato liquidato in assenza di apposita domanda.
Il Tribunale adito riteneva inconsistente il primo
rilievo, per il fatto che ” il contratto tra arbitri e
parti doveva qualificarsi come un mandato a transigere
” ( p. 3 ), per il quale non sarebbe stata applicabile
la sanzione di nullità ( limitata dall’art. 1972, primo
comma, c.c. alle ipotesi di illiceità della causa o del
motivo,

e

con

esclusione,

quindi,

di

quelle

riconducibili alla violazione di norme imperative ),
mentre stimava fondato il secondo, interpretando la
domanda rivolta agli arbitri nel senso che sarebbe
stato loro richiesto soltanto di accertare se la

6

Mestrinaro avesse avuto o meno diritto di acquisire la
somma di cui era stato sollecitato il pagamento, a
titolo di corrispettivo per l’opera prestata
nell’esecuzione del contratto di subappalto.
Come detto, tale giudizio di fondatezza non veniva
condiviso dalla Corte territoriale, che più
precisamente riteneva che a torto il primo giudice
aveva ricondotto la pretesa violazione degli arbitri ad
un errore di fatto qualificato come essenziale,
dovendosi al contrario ravvisare nella fattispecie
oggetto di esame

\\

un errore di giudizio non

censurabile con le ordinarie azioni esperibili in caso
di vizi attinenti alla formazione della volontà
negoziale ” ( p. 5 ).
La COINPRE ha quindi denunciato l’erroneità della
decisione sotto gli aspetti sopra indicati, svolgendo
argomentazioni che tuttavia non risultano
condivisibili.
Ed infatti, quanto al primo motivo, la censura è basata
su un presupposto di fatto diverso da quello posto
dalla Corte di appello a fondamento della decisione
adottata, e cioè che vi fosse divergenza fra l’incarico
ricevuto e quanto devoluto agli arbitri ( in ragione
sia dei quesiti formulati che del contenuto della
clausola compromissoria ), mentre al contrario la detta

7

Corte ha ritenuto che il contratto di mandato fosse
stato dagli stessi espletato in conformità delle
istruzioni impartite dal mandante.
Il motivo appare comunque inconsistente anche sotto un
ulteriore duplice profilo, e cioè per il fatto che la

nella fase di merito nei termini in cui è stata ora
specificata, nonché per l’omessa rappresentazione
della pretesa diversa incidenza sulla decisione che si
sarebbe determinata ove fosse stato compiuto l’esame
asseritamente omesso.
Ad identiche conclusioni di inconsistenza deve poi
pervenirsi con riferimento al secondo motivo di
impugnazione, con il quale è stato denunciato un vizio
di motivazione ( che sarebbe insufficiente ) in ordine
alla qualificazione da parte della Corte di appello
dell’errore in cui sarebbero incorsi gli arbitri,
asseritamente a torto considerati di giudizio, mentre
invece sarebbero caduti sugli elementi di fatto oggetto
di esame.
Al riguardo va invero rilevato che il motivo non
risulta corredato del pur prescritto momento di
sintesi, secondo il disposto dell’art. 366 bis c.p.c.
all’epoca vigente, e che la doglianza nel merito
sarebbe comunque inammissibile, per l’omessa

8

censura risulta nuova per non essere stata prospetta

indicazione degli elementi che, essendo stati ( a dire
della ricorrente ) trascurati dal giudicante, avrebbero
dato causa al vizio denunciato così determinando un
esito della lite diverso da quello che si sarebbe
dovuto viceversa verificare.

lamentato che la Corte di appello non avesse accolto la
propria impugnazione incidentale condizionata, proposta
in ragione della dedotta nullità derivata del lodo per
effetto della nullità del contratto di subappalto
stipulato con la Mestrinaro, causata da violazione di
norma imperativa ( art. 21 1. 13.9.1982, n. 646 ),
stante l’omessa autorizzazione al riguardo da parte
della pubblica amministrazione committente.
Anche tale doglianza risulta tuttavia infondata.
In proposito occorre rilevare che il primo giudice
aveva escluso che nella specie fosse ravvisabile una
nullità del contratto fra arbitri e parti in quanto
questo doveva essere qualificato come mandato a
transigere, in relazione al quale non sarebbe stato
applicabile l’art. 1972, primo comma, c.c., che limita
le ipotesi di nullità a quelle per illiceità della
causa o del motivo se comune ad entrambi.
La Corte di appello,

viceversa,

cui era stata

prospettata con impugnazione incidentale condizionata

9

Con il terzo motivo di ricorso la COINPRE ha poi

-

l’erroneità

.

ritenuto la doglianza priva di fondamento per altra

della

statuizione

in

oggetto,

aveva

ragione, più precisamente individuata nel fatto che
l’accordo negoziale in questione avrebbe prodotto
effetti ” solo descrittivamente … transattivi “, con

nullità si discute non costituisce l’oggetto di
reciproche concessioni, rappresentando al contrario
solo l’antecedente storico per una soluzione concordata
della lite ” ( p. 6 ).
Ne consegue quindi ulteriormente che la ragione della
contestata decisione è incentrata esclusivamente sulla
constatata assenza di un titolo contrattuale idoneo a
giustificare la pretesa creditoria e che al contrario
la richiesta della Mestrinaro poteva trovare
.

accoglimento soltanto ai sensi ed in virtù dell’art.
2041 c.c.
Le diverse argomentazioni svolte dalla COINPRE a
sostegno

della

contrattuale

denunciata
dalla

dedotto

nullità
Mestrinaro

titolo

del

risultano

pertanto prive di pregio.
Anche poi a voler interpretare la censura nel senso
del

dell’inapplicabilità

citato

art.

2041

alla

fattispecie in esame ed a voler ritenere compatibile il
quesito formulato

(

sviluppato nel senso della

10

l’ulteriore conseguenza ” che il contratto della cui

contrattualità del

titolo

),

la conclusine non

muterebbe, avendo questa Corte già affermato la
compatibilità del riconoscimento di un indennizzo ai
sensi dell’art. 2041 con la declaratoria di nullità del
contratto per violazione di norme imperative ( C.

E’

infine

inammissibile

il

quarto

motivo

di

impugnazione, con il quale la COINPRE si è doluta
dell’entità dell’indennizzo riconosciuto, sotto il
duplice aspetto che la denuncia del vizio di
motivazione non è corredata della rappresentazione del
momento di sintesi ( art. 366 bis c.p.c. all’epoca
vigente ) e che la Corte di appello aveva a sua volta
dichiarato inammissibile la censura di identico
contenuto sottoposta alla sua attenzione, in quanto gli
errori di giudizio degli arbitri ( fra i quali
fisiologicamente rientrerebbe quello oggetto di esame
) sarebbero suscettibili di sindacato soltanto se
determinati da vizi incidenti sulla loro volontà ( vizi
peraltro nella specie non dedotti ), e tale statuizione
non è stata censurata.
Conclusivamente va rigettato il ricorso principale
mentre resta assorbito quello incidentale in quanto
condizionato, con condanna della ricorrente,
soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di

11

06/14807, C. 02/2884, C. 90/10183 ).

legittimità, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito
quello incidentale e condanna la ricorrente principale
al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,
liquidate in E 15.200, di cui C 15.000 per compenso,
oltre agli accessori di legge.
Roma, 7.11.2013

a

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA