Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28807 del 27/12/2011

Cassazione civile sez. un., 27/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 27/12/2011), n.28807

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente di sez. –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CATANIA,

in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA STOPPANI 1, presso lo studio dell’avvocato

SCUDERI ANDREA, che la rappresenta e difende, per delega a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

N.A.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORTI

DELLA FARNESINA 155, presso lo studio dell’avvocato ZHARA BUDA

CLAUDIA, rappresentato e difeso dall’avvocato ROMEO CARMELO, per

delega a margine del controricorso e ricorso indicentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 778/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 11/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito l’Avvocato Claudia ZHARA BUDA per delega dell’avvocato Carmelo

Romeo;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale (A.G.O.), assorbito il ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Con sentenza depositata l’I 1 novembre 2009, la Corte d’appello di Catania, dopo aver incidentalmente affermato la propria giurisdizione, ha accolto la domanda (originariamente proposta nell’anno 2004) di N.P.A., dirigente di seconda fascia fino all’8 novembre 2002 della Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura di Catania, tendente ad ottenere la riliquidazione della pensione, in quanto erroneamente erogata dalla datrice di lavoro assumendo come base di calcolo la retribuzione della qualifica anzichè quella più elevata percepita dal N. in servizio nello svolgimento delle funzioni di segretario generale (dal 27 novembre 1998 al 24 maggio 2001, quale vicario del titolare e poi quale reggente, dal momento del pensionamento di quest’ultimo);

la Corte territoriale ha viceversa confermato la decisione di primo grado di rigetto di analoga domanda riferita alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita.

2 – La C.C.I.A.A. di Catania ha notificato al N., in data 10 novembre 2010, ricorso per la cassazione di tale sentenza, con due motivi, deducendo col primo il difetto di giurisdizione dell’AGO in favore della sezione siciliana competente della Corte dei conti, per ciò che riguarda la riliquidazione della pensione e censurando, nel merito, per violazione di legge e per vizio di motivazione, la sentenza impugnata relativamente all’accoglimento della relativa domanda.

3 – Il N. ha resistito all’impugnazione con rituale controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale subordinato all’eventuale rigetto delle eccezioni di inammissibilità e improcedibilità svolte. In proposito, ha censurato la sentenza per il fatto che la Corte territoriale aveva limitato la condanna concernente le differenze di pensione al solo periodo intercorso tra la data di pensionamento e quella della domanda giudiziaria, mentre, in coerenza con l’accoglimento della domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico, la condanna avrebbe dovuto riguardare anche le differenze pensionistiche successive. Un’ultima censura investe infine la pronuncia di compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.

4 – La C.C.LA.A. di Catania ha depositato una memoria.

5 – Preliminarmente, i due ricorsi, principale e incidentale, vanno riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., investendo ambedue una medesima sentenza.

6 Sempre in via preliminare, vanno respinte le due deduzioni di inammissibilità e improcedibilità del ricorso principale: la prima formulata in relazione alla pretesa tardività di esso, in quanto notificato oltre il termine semestrale stabilito dall’art. 327 c.p.c., comma 1, nel testo novellato dalla L. 18 giugno 2009 n. 69, art. 46, comma 17, in vigore dal 4 luglio 2009; la seconda, che riguarda il solo primo motivo di ricorso, attinente la giurisdizione, fonda sul fatto che la Camera di commercio lo ha indirizzato alla Corte di cassazione, anzichè alle sezioni unite della stessa, in tal modo errando, ai sensi del combinato disposto dell’art. 360, comma 1, n. 1 e art. 374 c.p.c..

La prima deduzione non tiene infatti conto della norma di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1, secondo la quale anche la modifica all’art. 327 c.p.c. si applica unicamente ai giudizi istaurati dopo l’entrata in vigore della legge.

Quanto alla seconda, essa è manifestamente infondata, in ragione del fatto che l’organo al quale vanno indirizzati i ricorsi per cassazione è la Corte, la quale provvede poi alla relativa ripartizione al proprio interno sulla base dei criteri individuati dal codice di rito, integrati da ulteriori atti organizzativi; il tutto con modesta rilevanza esterna (arg. art. 376 c.p.c., comma 2 e 3), comunque mai tale da indurre l’inammissibilità dell’atto per erronea indicazione della sezione che dovrà trattare la causa.

7 – Il primo motivo di ricorso, che censura la sentenza sul punto in cui la Corte territoriale ha incidentalmente affermato la propria giurisdizione, sostenendo viceversa che questa spetta alla sezione regionale competente della Corte dei conti, è inammissibile.

Non risulta infatti dal ricorso o dalla sentenza impugnata che la questione abbia costituito motivo di appello incidentale condizionato da parte della Camera di commercio ricorrente, vittoriosa nel giudizio di primo grado ove il giudice di primo grado aveva respinto la relativa eccezione dalla stessa sollevata.

L’esame della questione di giurisdizione in questa sede di giudizio di legittimità è pertanto preclusa, essendosi su di essa formato giudicato implicito (cfr, al riguardo, da ultimo, Cass. sez. un. 13 giugno 2011 n. 12905 e 28 gennaio 2011 n. 2067).

Il primo motivo di ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e va in proposito confermata la giurisdizione del giudice del lavoro.

Per il resto, la causa va rimessa, anche per le spese, alla sezione lavoro di questa Corte, ai sensi dell’art. 376 c.p.c., comma 1.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso principale, dichiarando in proposito la giurisdizione del giudice ordinario e rimette per il resto la causa, anche per le spese, alla sezione lavoro di questa Corte.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011

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