Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28806 del 31/12/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 28806 Anno 2013
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: BISOGNI GIACINTO

Cron. Z

SENTENZA

Rep

sul ricorso proposto da:

.

06

4g 25

Ud. 10/10/13
Rita Spaziani, elettivamente domiciliata in Roma, via
Mantegazza 24, presso lo studio dell’avv. Luigi Gardin,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Paone e
Giuseppe Larcinese per procura speciale in calce al
ricorso;

_cs2S?2A-riL.LSS AUSW
– ricorrente nei confronti di

Gas

Tecnici

s.n.c.,

in

persona

del

legale

rappresentante in carica, Rossano Ettore Spaziani

kat)

nonché quest’ultimo in proprio e Erminia Pace e Tito

2013
Spaziani, elettivamente domiciliati in Roma, via
Buzzoni 15, presso lo studio dell’avv. Fabio Pagnozzi,

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Data pubblicazione: 31/12/2013

rappresentati e difesi dall’avv. Enrico Marinucci per
mandato a margine del controricorso;

.F,: DotIGiAtoUog- controricorrente e sul ricorso incidentale proposto da:
Gas Tecnici s.n.c., come sopra rappresentata e difesa;

nei confronti di
Rita Spaziani;
– intimata avverso la sentenza n. 252/06 della Corte d’appello de
L’Aquila emessa il 31 marzo 2006 e depositata il 31
marzo 2006, R.G. n. 1024/02;
sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Giovanni Rosario Russo che ha concluso
per la riunione e il rigetto di entrambi i ricorsi;

Rilevato che:
1. Rita Spaziani, socia della s.n.c. Gas Tecnici, ha
chiamato in giudizio davanti al Tribunale de
L’Aquila, con citazione notificata il 22 ottobre
1998, la società in nome collettivo e i soci
Erminia Pace, Tito Spaziani e Rossano Ettore
Spaziani deducendo che la società non aveva mai
distribuito gli utili, che l’amministratore
Erminia Pace non aveva sottoposto
all’approvazione dei soci il bilancio annuale,
non aveva distribuito gli utili e non aveva

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– ricorrente incidentale –

fornito alcuna giustificazione circa le perdite
risultanti dal bilancio per l’anno 1997. Aveva,
infine, illegittimamente, delegato la
amministrazione agli altri due soci. Ha chiesto
la dichiarazione di nullità dei bilanci 1996,
1997, la revoca per giusta causa

risarcimento dei danni e alla distribuzione degli
utili.
2. Si sono costituiti i convenuti e hanno chiesto il
rigetto delle domande della Spaziani rilevando
che la mancata approvazione dei bilanci era
addebitabile all’opposizione dell’attrice e aveva
impedito la distribuzione degli utili. Hanno
rilevato che in altro giudizio il Tribunale
aquilano aveva condannato la società al pagamento
degli utili relativi all’esercizio 1995 in favore
di Rita Spaziani e ciò doveva comportare in ogni
caso la revisione dei bilanci.
3. Il Tribunale de L’Aquila, con sentenza del 16
febbraio 2002, ha pronunciato, respingendola,
sulla sola domanda della Spaziani relativa alla
distribuzione degli utili in quanto le altre
domande risultavano abbandonate nel corso del
giudizio.
4. La Corte di appello de L’Aquila ha confermato la
sentenza

di

primo

grado

riformandola

esclusivamente quanto alla regolazione delle
spese processuali del primo grado di giudizio che

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dell’amministratore, la condanna dei convenuti al

ha compensato. La Corte di appello ha ribadito
che la norma di cui all’art. 2262 c.c. e la norma
statutaria di cui all’art. 13 non consentono di
accogliere la richiesta di attribuzione degli
utili in mancanza di approvazione del rendiconto,
circostanza quest’ultima pacifica in causa. La

dell’esistenza di utili non distribuiti, in
mancanza di approvazione del rendiconto, non è
surrogabile con altri documenti. Ha inoltre
confermato la non ammissione delle prove dedotte
dalla appellante perché irrilevanti, essendo
stata la controversia decisa in diritto con
l’applicazione dell’art. 2262 c.c., e
l’inammissibilità anche per tardività delle
produzioni documentali menzionate nell’indice del
fascicolo della parte appellante.
5. Ricorre per cassazione Rita Spaziani e fa
rilevare preliminarmente che il ricorso è stato
notificato personalmente a Erminia Paci, Tito e
Ettore Rossano Spaziani il 31 luglio 2006 con
conseguente passaggio in giudicato nei loro
confronti della sentenza di appello. La
ricorrente si affida a cinque motivi di
impugnazione e pone alla Corte i seguenti quesiti
di diritto: a) se, nelle società personali,
mancando l’approvazione del rendiconto per
contrasto tra i soci e/o perché l’amministratore
non sottopone il rendiconto ai soci, il socio può

E)ir

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Corte distrettuale ha ritenuto che la prova

adire il giudice per ottenere l’accertamento
degli utili da distribuire e la conseguente
condanna della società alla distribuzione degli
utili accertati; b) se l’approvazione del
bilancio è condizione necessaria per ottenere
giudizialmente la distribuzione degli utili

di conoscerne lo specifico contenuto; c) se,
nelle società di persone, nel caso in cui i soci
non approvano il rendiconto in quanto non
comunicato e/o per divergenze o contestazioni, è
possibile provare l’esistenza di utili da
distribuire sulla base di documenti che traggano
origine dalla situazione contabile della società
(nella specie i modelli H delle dichiarazioni dei
redditi dei soci); d) se nel giudizio di appello,
nel quale si discute sulla possibilità di
distribuire gli utili di una società di persone,
nonostante la mancata approvazione del
rendiconto, sono ammissibili nuovi documenti che
dimostrano la distribuzione l’avvenuta
distribuzione di utili a favore di alcuni soci
pur senza la preventiva approvazione del
rendiconto; e) se nel giudizio di appello, nel
quale si discute sulla possibilità di distribuire
gli utili di una società di persone, nonostante
la mancata approvazione del rendiconto, sono
ammissibili nuovi documenti che provano la
preventiva approvazione del rendiconto.

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quando i soci stessi non sono messi in condizione

6. Si difendono con controricorso la società e i
soci che propongono anche ricorso incidentale. si
eccepisce la inammissibilità del ricorso perché
la richiesta di notifica è avvenuta da parte di
un avvocato non cassazionista.
Ritenuto che

fine i presupposti di legge.
8. L’eccezione di parte controricorrente è infondata
perché la stessa parte che l’ha sollevata rileva
che il ricorso è stato redatto e sottoscritto
(così come la procura) unitamente da due
difensori di cui uno abilitato al patrocinio
davanti alle giurisdizioni superiori.
9. Con il primo motivo di ricorso si deduce errata e
falsa applicazione dell’art. 2262 c.c., dell’art.
13 dei patti sociali e dell’art. 2303 c.c. nonché
la omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione. Secondo la ricorrente la Corte di
appello

ha

adottato

una

interpretazione

formalistica delle norme citate che impedisce la
distribuzione degli utili in caso di conflitto e
conseguente paralisi protratta e abnorme della
società come avvenuto nel caso in esame. Secondo
la ricorrente il giudice del gravame è incorso
altresì in vizio di motivazione perché si è
limitato

a

confermare

genericamente

la

correttezza del giudizio di primo grado e cioè
che in mancanza dell’approvazione del rendiconto

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7. I due ricorsi vanno riuniti sussistendo a tal

non possono essere distribuiti gli utili non
valutando quindi la circostanza che nella specie
l’approvazione non vi è stata a causa del
disaccordo dei soci o per il comportamento
dell’amministratore.
10.11 motivo di ricorso, relativamente alla pretesa

diritto, è infondato. L’interpretazione recepita
dai giudici del merito non è affatto formalistica
ma appare in linea con il tenore testuale
dell’art. 2262 c.c. e con quanto ritenuto dalla
giurisprudenza di legittimità (cfr.

Cass. civ.,

sezione I, n. 1240 del 17 febbraio 1996)

secondo

cui il diritto del singolo socio a percepire gli
utili è subordinato, ai sensi dell’art. 2262 cod.
civ. (applicabile in forza del richiamo di cui
all’art. 2293), alla approvazione del
rendiconto, situazione contabile che equivale,
quanto ai criteri fondamentali di valutazione, a
quella di un bilancio, il quale è la sintesi
contabile della consistenza patrimoniale della
società al termine di un anno di attività. Il
motivo di ricorso è invece inammissibile quanto
al preteso vizio di motivazione in quanto
l’adozione di una scelta interpretativa della
norma non condivisa dal ricorrente non può essere
censurata impropriamente sotto il profilo
dell’insufficienza o incongruità della
motivazione ma sotto il profilo della violazione

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violazione e falsa applicazione di norme di

o falsa applicazione di legge.
11.Con il secondo motivo di ricorso si deduce la
violazione dell’art. 2697 c.c. per aver ritenuto
come provato un fatto inesistente. In particolare
la ricorrente deduce che la Corte di appello ha
erroneamente ritenuto che i bilanci fossero stati

circostanza è vera solo se riferita ai bilanci
per il 1995 e il 1997.
12.11 motivo è inammissibile perché la contestazione
circa la ritenuta presentazione del bilancio per
il 1996 doveva costituire oggetto di impugnazione
della motivazione o semmai di revocazione, nel
caso di travisamento delle emergenze istruttorie,
mentre non può evidentemente costituire
violazione dell’art. 2697 c.c. una valutazione da
parte del giudice del merito non condivisa dalla
parte.
13.Con il terzo motivo di ricorso si deduce la
violazione dell’art. 2697 c.c. per travisamento e
valutazione di fatti irrilevanti al fine del
giudizio, contraddittorietà nella valutazione di
fatti irrilevanti. Secondo la ricorrente i
giudici dell’appello hanno deciso la domanda di
accertamento e distribuzione degli utili sulla
base di una circostanza irrilevante quale
l’opposizione all’approvazione del rendiconto
mentre avrebbero dovuto procedere alla
ricostruzione della contabilità al fine di

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presentati ma non approvati e afferma che tale

verificare

l’esistenza

e

l’eventuale

non

distribuzione degli utili. Il motivo è
inammissibile per mancanza di qualsiasi coerenza
fra indicazione della norma pretesamente violata
e illustrazione del motivo.
14.Relativamente ai precedenti motivi e al

della ricorrente sono del tutto contraddittorie
in quanto nel ricorso si deduce – e ciò emerge
chiaramente dalla riproduzione dei quesiti – una
incoerente gamma di ipotesi circa la
presentazione o non presentazione dei rendiconti,
circa la loro approvazione o non approvazione,
circa la distribuzione o non distribuzione quanto
meno nei confronti di alcuni soci degli utili
negli anni precedenti e in quelli a cui si
riferisce la domanda. Inoltre non si comprende se
la ricorrente contesti o meno le risultanze dei
rendiconti come dovrebbe invece ritenersi dalla
impugnazione dei bilanci peraltro rinunciata nel
corso del giudizio. Non si vede quindi quali
circostanze, relative all’accertamento della
situazione contabile della società, la Corte di
appello non avrebbe valutato dal momento che è la
stessa ricorrente a prospettare versioni
discordanti del loro svolgimento.
15.Con il quarto motivo di ricorso si deduce la
violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. per
l’omessa valutazione del quadro H della

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successivo si osserva inoltre che le deduzioni

dichiarazione dei redditi. La ricorrente lamenta
che i giudici dell’appello non hanno,
erroneamente, riscontrato la prova dell’esistenza
degli utili nelle stesse ammissioni della
controparte e nelle dichiarazioni fiscali della
società.

peraltro non corrispondente al contenuto della
motivazione, deriva dalla applicazione della più
volte citata norma del codice civile,
nell’interpretazione corrispondente non solo alla
sua dizione testuale ma anche alla giurisprudenza
di legittimità. Ciononostante i giudici
dell’appello hanno preso in considerazione nella
motivazione la censura relativa alla , mancata
valutazione della dichiarazione dei redditi
rilevando, correttamente, che le dichiarazioni
IRPEF, versate in atti ai soli fini della
quantificazione degli utili pretesi
dall’appellante, non possono di certo surrogare
il rendiconto.
17.Con il quinto motivo di ricorso si deduce la
violazione dell’art. 345 terzo comma c.p.c. per
omessa valutazione dei documenti prodotti nel
giudizio di appello. La ricorrente si riferisce a
due c.t.u. (una di ufficio e una di parte)
espletate in sede penale e rileva che, secondo la
giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. S.U. n.
8203/2005), la produzione di tali documenti si

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16. Il motivo è infondato. L’omessa valutazione,

sarebbe dovuta ritenere ammissibile, oltre che
rilevante, perché si era resa possibile solo dopo
il primo grado di giudizio. La Corte di appello
ha ritenuto, per le ragioni implicite alla
motivazione svolta sino al suo punto conclusivo,
che le circostanze che emergerebbero dalle c.t.u.

Corte di appello non appare contestabile dal
punto di vista logico. In particolare la
ricorrente afferma che dalla c.t.u. “De Acutis”
emergerebbe che gli utili venivano distribuiti
malgrado la non approvazione dei rendiconti negli
anni precedenti. Si tratterebbe quindi, a
prescindere da qualsiasi rilievo sulla palese
carenza di autosufficienza del ricorso, di una
circostanza che non riguarderebbe gli anni con
riferimento ai quali l’odierna ricorrente ha
agito in giudizio. La ricorrente inoltre rileva
che dalla consulenza di parte del dott. Farroni
risulterebbe che Rita Spaziani avrebbe approvato
sempre i rendiconti. Si tratta di una circostanza
dedotta senza alcun rispetto per il principio di
autosufficienza del ricorso, in palese contrasto
con le stesse deduzioni su cui si è fondata
originariamente la proposizione dell’azione, che
non inciderebbe sulla approvazione dei rendiconti
in sede societaria.
18. I controricorrenti con ricorso incidentale
rilevano che, quanto alle spese del primo grado

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indicate siano irrilevanti. Il giudizio della

di giudizio, non vi era stata una specifica
impugnazione

e

contestano

compensazione

in

relazione

la

operata

alla

vittoria

riportata in primo e secondo grado contro le
domande della Spaziani integralmente respinte.
19.11 motivo di ricorso incidentale è infondato.

chiamato a pronunciarsi sul rigetto della domanda
proposta in primo grado decidere sullé spese di
entrambi i gradi del giudizio di merito così come
pervenire alla compensazione parziale o totale
delle spese tra le parti in mancanza di
soccombenza reciproca ricorrendo giusti motivi
esplicitamente indicati nella motivazione che
nella specie sono stati individuati
nell’articolazione del contenzioso a carattere
sostanzialmente familiare che ha portato a una
difficile gestione della società.
20. L’esito del giudizio e le ragioni sopra indicate
con riferimento alla compensazione delle spese
del giudizio di merito giustificano anche quella
delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, li rigetta e compensa
le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
10 ottobre 2013.

Rientrava nei poteri del giudice di appello

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