Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28806 del 08/11/2019

Cassazione civile sez. III, 08/11/2019, (ud. 10/05/2019, dep. 08/11/2019), n.28806

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15196-2017 proposto da:

SULCIS & MIERCURI COMP SRL, ROMA SISTENI & COMVINIONI SRL,

entrambe le società in persona del LRPT F.R.,

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA QUINTILIO VARO, 13, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMILIANO CAPPA, che le rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

V.E.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7114/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE IGNAZIO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 5/12/2016 la Corte di Appello di Roma ha dichiarato inammissibile perchè tardivo il gravame interposto dalle società Roma Sisteni Comvinioni s.r.l. e Sulc. is & Miercuri Comp. s.r.l. (cessionaria di ramo d’azienda) in relazione alla pronunzia Trib. Roma n. 1686/2014, di accoglimento della domanda di corresponsione dell’indennità di avviamento commerciale spiegata nei confronti della sig.ra V.E., nonchè di accoglimento della eccezione di compensazione da quest’ultima sollevata.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito le società Roma Sisteni Comvinioni s.r.l. e Sulc. is & Miercuri Comp. s.r.l. propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi, illustrati da memoria.

L’intimata non ha svolto attività difensiva.

Già chiamata all’udienza camerale dell’8/5/2018, la causa è stata rimessa alla P.U..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo le ricorrenti denunziano “Error in procedendo e conseguenzialmente in iudicando della sentenza e/o nullità della sentenza o del procedimento, per i pregiudizio del diritto di difesa in dipendenza di un error in procedendo e conseguenzialmente in iudicando in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per quanto sancito nella sentenza impugnata”.

Con il 2 motivo denunziano “vizio di legittimità attinente l’attività processuale alla corte di Appello di Roma”, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Con il 3 motivo denunziano violazione degli artt. 140, “8 e/o 10 e/o 325″ c.p.c.” L. n. 890 del 1982, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 4 motivo denunziano violazione degli artt. 140, “8 e/o 10 e/o 325″ c.p.c.” L. n. 890 del 1982, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si dolgono che la corte di merito abbia dichiarato inammissibile l’appello erroneamente che “la notifica della sentenza di primo grado nei confronti delle società appellanti” sia avvenuta “in data 10 marzo 2014 anzichè in data 11 marzo 2014”, come “effettivamente avvenuto e provato dalla documentazione… depositata in allegato alla comparsa di costituzione e risposta dell’appellata agli atti del suo fascicolo (docc. n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6)” e dall'”avviso di ricevimento postale in originale… anche mostrato alla Corte per poi essere depositato in copia conforme all’originale nel corso del giudizio di secondo grado sempre nel fascicolo della sig.ra V.E. (ad ogni buon conto se ne allega una copia al presente ricorso – doc. n. 2-“).

Lamentano essersi dalla corte di merito erroneamente ritenuto “la notifica perfezionatasi (per compiuta giacenza) in data 10/03/2014 nonostante che tale raccomandata fosse stata consegnata al destinatario solo in data 11/03/2014”, avendo invero “confuso la raccomandata spedita dall’ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 140 c.p.c. con quella L. n. 890 del 1982, ex art. 8 spedita dall’agente postale al destinatario temporaneamente assente nei confronti del quale la notifica si considera perfezionata una volta che siano decorsi 10 giorni dall’invio della raccomandata informativa ad opera dell’agente postale”.

Si dolgono non essersi dalla corte di merito tenuto conto che, essendo stata “la raccomandata spedita dall’ufficiale giudiziario il 28/02/2014… recapitata, quindi,.. ricevuta dal destinatario in data 11/03/2014”, invero “non rileva il computo dei 10 giorni previsti dal legislatore per la compiuta giacenza”.

Lamentano che “alla corte di Appello di Roma era stato evidenziato dalle appellanti con l’atto introduttivo (ubicato nel fascicolo di secondo grado delle appellanti) che la notifica della sentenza impugnata ed afferente al primo grado di giudicato si fosse realizzata in data 11/03/2014”.

Il ricorso è inammissibile.

Va anzitutto osservato che i motivi risultano formulati in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che la ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, alla “domanda formulata dalla Roma Sisteni & Convinioni s.r.l.”, alla “eccezione di compensazione sollevata dalla convenuta V.E.”, al “canone di locazione… richiesto dalla sig. V.E. per sottoscrivere un nuovo contratto di locazione”, al “risolto” contratto “per cui pendeva l’azione” per “finita locazione”, alla sentenza del giudice di prime cure, al “ricorso depositato in data 10.04.2014 presso la Corte di Appello di Roma”, alle “numerose impugnazioni pendenti contro la sig.ra V.E. inerenti il rilascio dei locali ove era svolta l’attività commerciale (via (OMISSIS) (“alla “produzione documentale versata nel fascicolo di primo grado”, alla “documentazione afferente alla notifica della sentenza di primo grado nei confronti delle società appellanti… depositata in allegato alla comparsa di costituzione e risposta dell’appellata agli atti del suo fascicolo (docc. n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6)”, all'”avviso di ricevimento postale in originale… mostrato alla Corte per poi essere depositato in copia conforme all’originale nel corso del giudizio di secondo grado sempre nel fascicolo della sig.ra V.E. (ad ogni buon conto se ne allega una copia al presente ricorso – doc. n. 2 – trattandosi di un documento già ex adverso prodotto ed ubicato nel fascicolo del secondo grado della controparte che ha trattenuto nel suo possesso l’originale)”, alla “raccomandata spedita dall’U.G. ai sensi dell’art. 140 c.p.c.”, all'”atto introduttivo (ubicato nel fascicolo di secondo grado delle appellanti)”, alla “documentazione afferente alla notifica della sentenza innanzi alla stessa Corte impugnata… che è depositata in allegato alla comparsa di costituzione e risposta agli atti del fascicolo della controparte vedasi docc. nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6”, alla “copia dell’avviso di ricevimento postale afferente alla notifica de qua”, alla “raccomandata spedita dall’U.G. ai sensi dell’art. 140 c.p.c…. spedita – tramite l’ente postale – nel domicilio eletto in data 28/02/2014… consegnata al destinatario in data 11/03/2014”) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte strettamente d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso nè fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v. Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

E’ al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.

Essi rilevano ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

Nè può assumere in contrario rilievo la circostanza che la S.C. sia in tale ipotesi (anche) “giudice del fatto”.

Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità il requisito prescritto all’art. 366 c.p.c., n. 6 deve essere infatti dal ricorrente comunque rispettato nella redazione del ricorso per cassazione (come ripetutamente da questa Corte ripetutamente affermato: v., da ultimo, Cass., 20/6/2019, n. 16591 e Cass., 9/3/2018, n. 5649, nonchè, con particolare con riferimento all’ipotesi dell’error in procedendo ex art. 112 c.p.c., Cass., Sez. Un., 14/5/2010, n. 11730; Cass., 17/1/2007, n. 978, nonchè, da ultimo, Cass., 20/6/2019, n. 16591), giacchè pur divenendo la Corte di legittimità giudice anche del fatto (processuale), con potere-dovere di procedere direttamente all’esame e all’interpretazione degli atti processuali, preliminare ad ogni altra questione si prospetta invero quella concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diviene possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo, sicchè esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione la Corte Suprema di Cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (v. Cass., 23/1/2006, n. 1221, e, conformemente, Cass., 13/3/2007, n. 5836; Cass., 17/1/2012, n. 539, Cass., 20/7/2012, n. 12664, nonchè, da ultimo, Cass., 24/3/2016, n. 5934 e Cass., 25/9/2017, n. 22333; Cass., 20/6/2019, n. 16591).

A tale stregua, la ratio decidendi dell’impugnata sentenza secondo cui “nella fattispecie in esame, poichè la raccomandata è stata spedita il 28.2.2014, la notificazione deve ritenersi perfezionata il 10.3.2014 giorno questo dal quale decorre il termine breve per la proposizione dell’appello. Essendo stato depositato il ricorso in appello il 10.4.2014 (ovvero il trentunesimo giorno) lo stesso deve considerarsi tardivo. Nè potrebbe ritenersi eseguita la notificazione della sentenza il successivo giorno del 11.3.2014, come mostra di sostenere parte appellante nel ricorso introduttivo. Questa infatti è la data in cui la raccomandata risulta essere stata ritirata, tuttavia alla data del ritiro può farsi riferimento soltanto ove essa sia “anteriore” rispetto al decorso dei dieci giorni dalla spedizione della raccomandata e non già se successiva, come si desume chiaramente vuoi dalla L. n. 890 del 1982, art. 8 vuoi dalla sent. n. 3/2010 della Corte Costituzionale” è rimasta invero non idoneamente censurata dall’odierna ricorrente.

All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.

Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA