Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28805 del 31/12/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 28805 Anno 2013
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: DE CHIARA CARLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NAI OLEARI Maria (C.F NLRMRA29P42L219T), rappresentata
e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dagli avv.ti Claudia Lenzini (C.F. LNZCLD64R61A794N) e
Raffaele Bonfiglio (C.F. BNFRFL42E09H558W) ed elett.te
dom.ta presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Corso
Vittorio Emanuele II n. 229

ricorrente

contro
FALLIMENTO CO.GE.FI . S.R.L. (C.F. 00423540137), in per-

Data pubblicazione: 31/12/2013

sona del curatore dott.ssa Monica Bertoldo (C.F.
BRTMNC65M65F205P), rappresentato e difeso, per procura
speciale in calce alla memoria di costituzione,
dall’avv. Mario Sabino Cozza ed elett.te dom.to presso

– resistente e nei confronti di
CUCINI Ettore

– resistente e sul riconso proposto da:
CUCINI Ettore (C.F. CCNTTR27A27L498B), rappresentato e
e

difeso, per procura speciale in calce al controricorso,
dagli avv.ti Elena Lenzini (C.F. LNZLNE63E67A794E) e
Raffaele Bonfiglio (C.F. BNFRFL42E09H558W) ed elett.te
dom.to presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Corso
Vittorio Emanuele II n. 229

controricorrente e ricorrente incidentale

contro
FALLIMENTO CO.GE.FI . S.R.L.; NAI OLEARI Maria

intimati

411/

avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n.
553/09 depositata il 29 maggio 2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 2 ottobre 2013 dal Consigliere dott. Carlo
DE CHIARA;

la cancelleria della Corte di cassazione

udito per la ricorrente principale e il controricorrente e ricorrente incidentale l’avv. Raffaele BONFIGLIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Lucio CAPASSO, che ha concluso per il ri-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il curatore del fallimento della Co.Ge.Fi. s.r.l.
convenne davanti al Tribunale di Bergamo, nel marzo
2002, la sig.ra Maria Nai Oleari per sentirla condannare al rilascio di due box da lei detenuti in forza di
contratti preliminari di compravendita stipulati nel
1982 con la società poi fallita, avendo l’attore comunicato alla promissaria acquirente, con raccomandata
del 24 marzo, la propria volontà di sciogliersi dai
contratti ai sensi dell’art. 72 legge fallim. L’attore
chiese anche la condanna della convenuta al pagamento
di un’indennità per l’indebita occupazione degli immobili.
La convenuta resistette e fu successivamente affiancata dal sig. Ettore Cucini, suo marito in comunione di beni, intervenuto nel corso del giudizio.
Il Tribunale accolse le domande dell’attore e liquidò l’indennità di occupazione in C 28.800,00.
I soccombenti proposero appello principale (la
Nai) e incidentale (il Cucini).

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getto del ricorso principale e del ricorso incidentale.

La Corte di Brescia, confermata la qualificazione
del contratto come preliminare, e non già vendita definitiva, nonché il rigetto delle eccezioni di prescrizione e di usucapione, ha accolto il gravame principale

occupazione, che ha fatto decorrere dalla data della
raccomandata con cui il curatore aveva comunicato alla
controparte la volontà di sciogliersi dal contratto – e
non dalla data del contratto come aveva invece ritenuto
il Tribunale – riducendola quindi ad

e

12.900,00, oltre

interessi sui singoli ratei annuali a decorrere dalla
stessa data in quanto la promissaria acquirente era da
quel momento in malafede.
La sig.ra Nai Oleari ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo articolato in sei profili di
censura, illustrati anche con memoria. Il sig. Cucini
si è difeso con controricorso contenente ricorso incidentale con un solo motivo a sua volta articolato in
quattro profili di censura. Il curatore del fallimento
ha presentato “memoria di costituzione” con procura

ad

litem in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – I sei profili di censura articolati con il
ricorso principale si concludono, rispettivamente, con
i seguenti quesiti di diritto ai sensi dell’art. 366

4

limitatamente alla rideterminazione dell’indennità di

bis c.p.c. (nella specie applicabile perché la sentenza
impugnata è stata pubblicata prima del 4 luglio 2009,
data in cui è entrata in vigore la 1. 18 giugno 2009,
n. 69, che l’ha abrogato):

trattuale possa ritenersi che i contratti stipulati inter partes possano ricondursi alla fattispecie dei contratti non ancora eseguiti relativamente ai quali al
curatore spettava la scelta tra l’esecuzione e lo scioglimento del contratto”, nonché

%h

se il Giudice

d’appello sia incorso in violazione o falsa applicazione di legge con riferimento alla normativa dei contratti non ancora eseguiti (art. 72 1.f.)”;
M “… se, in relazione alla dichiarata applicabilità dell’art. 72 1.f. la sentenza impugnata sia viziata per omessa/insufficiente motivazione”;
III) “… se, in relazione alla qualificazione della
domanda da parte del Giudice vi sia stata violazione
dell’art. 112 c.p.c.”;
IV) “… se, in relazione alla dedotta insussistenza
dell’animus rem sibi habendi vi sia stata violazione di
legge in merito alla qualificazione del titolo in base
al quale la Sig.ra Nai Oleari Maria ha sin dal 1982 avuto la disponibilità dei due box e se, in relazione

5

I) “… se nell’ambito delle norme in materia con-

alla motivazione sul punto vi sia difetto di motivazione”;
V)

se la Corte d’appello di Brescia sia incorsa

in violazione di legge facendo conseguire al diritto

guiti ex art. 72 1.f. anche quello di costituire in mora l’accipiens con conseguente diritto di percepire
l’indennità di occupazione”;
VI)

se in relazione alla violazione degli artt.

88 e 92 c.p.c. non vi sia stata un’erronea condanna alle spese della sig.ra Nai Oleari Maria”.
1.1. – Tutte le censure articolate dalla ricorrente sono inammissibili, dato che i quesiti sopra trascritti non presentano i requisiti del quesito di diritto previsto dalla prima parte dell’art. 366

bis,

cit., risolvendosi, all’evidenza, in generiche istanze
di decisione sull’esistenza della violazione di legge
denunziata (cfr. Cass. 19892/2007, 21672/2013,
quest’ultima pronunciata a sezioni unite) e inoltre la
ricorrente, allorché ha inteso dedurre censure di vizio
di motivazione, ha omesso la “chiara indicazione del
fatto controverso in relazione al quale la motivazione
si assume omessa o contraddittoria, ovvero [del]le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della moti-

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del Curatore di sciogliere i contratti non ancora ese-

vazione la rende inidonea a giustificare la decisione”,
ai sensi della seconda parte della predetta norma.
2. – La medesima statuizione di inammissibilità
deve adottarsi quanto al ricorso incidentale, che consub

I), II), IV) e VI).
3. – Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi non segue la condanna delle parti ricorrenti alle
spese processuali, essendo nulla la procura

ad litem

rilasciata dal curatore fallimentare all’avvocato che
ha partecipato alla discussione davanti al questa Corte, in quanto apposta a margine di una “memoria di costituzione” benché non sia nella specie applicabile la
relativa modifica dell’art. 83 c.p.c. introdotta dalla
1. n. 69 del 2009, dato che il processo era già pendente alla data della sua entrata in vigore.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e il ricorso incidentale.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2
ottobre 2013.

tiene quesiti identici a quelli sopra trascritti

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