Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28805 del 27/12/2011

Cassazione civile sez. un., 27/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 27/12/2011), n.28805

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Pres.te f.f. –

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente Sez. –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22318-2010 proposto da:

S.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRINCIPESSA

CLOTILDE 2, presso lo studio dell’avvocato PAOLANTONIO NINO,

rappresentato e difeso dagli avvocati DI SILVESTRE UGO, SILVETTI

GABRIELE, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

REGIONE ABRUZZO, in persona del legale rappresentante pro-tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 453/2009 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 22/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

uditi gli avvocati Ugo DI SILVESTRE, Gabriele SILVETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale (A.G.O.), rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il dott. S.D., impiegato della Regione Abruzzo, successivamente inquadrato, dal novembre 1994, nel ruolo dei dirigenti della medesima Regione a seguito del superamento di un corso-concorso indetto nel 1989, al quale aveva partecipato anche personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, ha esposto nel giudizio da lui promosso che solo a questi ultimi la Regione aveva riconosciuto, al momento dell’inquadramento quali dirigenti regionali, “il trattamento economico di anzianità eventualmente maturato nel ruolo dell’ente di provenienza”, in forza della L.R. 13 ottobre 1998, n. 118, art. 1, comma 1, che aveva attribuito tale diritto al personale suddetto inquadrato successivamente al 31 dicembre 1982.

Successivamente, la L.R. 8 febbraio 2005, n. 6, art. 43 aveva introdotto nell’art. 1, L.R. n. 118 del 1998, un comma 2-bis, che aveva esteso anche ai dipendenti regionali che fossero stati inquadrati in ruolo a seguito del superamento di un corso-concorso pubblico o concorso pubblico la stessa retribuzione individuale di anzianità percepita, a parità di anzianità, dai vincitori cui era stato applicato il primo comma e ciò fin dal momento dell’inquadramento nella qualifica regionale ricoperta.

Promossa dal S. azione giudiziaria per l’accertamento del proprio diritto a tale beneficio dal novembre 1994, con conseguente ricostruzione di carriera e pagamento delle differenze retributive arretrate, il Tribunale del lavoro di Pescara aveva accolto integralmente la domanda, mentre la Corte d’appello di L’Aquila, su appello della Regione, ha parzialmente riformato, con sentenza depositata il 22 settembre 2009, la decisione di primo grado, confermandola per il periodo successivo al 30 giugno 1998 e dichiarando il proprio difetto di giurisdizione per le richieste di differenze retributive riferibili al periodo precedente.

Quest’ultima pronuncia è stata impugnata da S.D. avanti a queste sezioni unite ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1).

La Regione Abruzzo resiste alle domande con rituale controricorso, proponendo altresì contestualmente ricorso incidentale per pretesa violazione delle leggi regionali citate, che non prevedrebbero la copertura finanziaria della estensione fin dal momento dell’inquadramento in ruolo del beneficio di cui alla L.R. n. 118 del 1998, art. 1, comma 1 anche ai vincitori di corso concorso già dipendenti regionali.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disposta, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei due ricorsi, principale e incidentale, in quanto investono una medesima sentenza.

Il ricorso principale è fondato.

A norma del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7 (T.U. sul pubblico impiego), il cui precedente è rappresentato dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 45, comma 17: “Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all’art. 63 del presente decreto relative a questioni attinenti al periodo di rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo di rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000”.

La norma realizza una parziale deroga al principio processuale tempus regit actum (Cass., S.U. 7 novembre 2000 n. 1153), che si ispira alla opportunità di stabilire un parallelismo tra situazione tutelata e natura del rapporto di lavoro da un lato e giudice naturale dall’altro (Cass. S.U. 27 febbraio 2002 n. 2953).

Secondo la costante giurisprudenza di queste sezioni unite, il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa, in tal modo delineato nella materia in precedenza attribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dalla L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 7, è rappresentato dal dato storico costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia (cfr., ad es., Cass. S.U. 3 marzo 2010 n. 5029, 6 marzo 2009 n. 5451, 2 luglio 2008 n. 18032, 10 luglio 2006 n. 15619).

Presupposto di una tale acquisizione è peraltro costituito dal verificarsi di quei fatti e di quelle circostanze in un ambiente normativo che ad essi attribuisca la giuridica rilevanza, la cui affermazione rappresenta il fondamento della pretesa azionata.

Conseguentemente, quei fatti segnano il discrimine della giurisdizione in quanto normalmente già rilevanti giuridicamente, ai fini della pretesa azionata, al momento del loro verificarsi.

Ove peraltro a fatti già verificatisi materialmente venga attribuita giuridica rilevanza (nel senso voluto da chi deduce) da una norma di legge, di regolamento o di contratto collettivo solo in un momento successivo e retroattivamente, la relativa pretesa non può che nascere in questa fase del rapporto di lavoro, in tal modo segnando il momento utile per l’individuazione del giudice naturale cui rivolgersi per la relativa tutela, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, citato art. 69.

Una diversa interpretazione, oltre a non trovare alcun sostegno nel testo, pur di contenuto atecnico (Cass. S.U. 20 novembre 1999 n. 808), della norma di legge, tradirebbe infatti l’ispirazione di fondo della relativa disciplina, in direzione del parallelismo tra disciplina del rapporto e giurisdizione.

Essa produrrebbe inoltre effetti del tutto irragionevoli nell’ipotesi in cui, come verificatosi nel caso in esame, la legge che attribuisce il diritto sia successiva alla data del 15 settembre 2000 e il fatto al cui prodursi la stessa riconnette retroattivamente effetti favorevoli si sia verificato prima del 30 giugno 1998.

In tale evenienza, infatti, nonostante che i diritto non possa essere fatto valere prima di una data successiva al 15 settembre 2000, esso al momento del suo insorgere sarebbe già estinto per decadenza ai sensi della seconda parte della norma in esame, uniformemente interpretata dalla giurisprudenza di queste sezioni unite come di decadenza sostanziale.

Applicando i principi indicati al caso in esame, in cui la norma che, nella tesi difensiva del ricorrente, gli riconosce dal novembre 1994, quando è entrato a far parte del ruolo dei dirigenti della Regione, una maggiore anzianità ai fini retributivi, è contenuta nella L.R. 8 febbraio 2005, n. 6, deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinano a conoscere delle relative pretese anche con riguardo al periodo precedente il 1 luglio 1998.

Così stabilita la giurisdizione del giudice ordinano, può essere esaminato il ricorso incidentale, che è infondato.

La L.R. Abruzzese 13 ottobre 1998, n. 118, art. 1, comma 1 (Riconoscimento agli effetti economici della anzianità di servizio prestato presso lo Stato, gli enti pubblici, enti locali e Regioni, nei confronti del personale inquadrato nel ruolo regionale a seguito di pubblici concorsi ed estensione dei benefici previsti dalla L. n. 144 del 1989 al personale ex lege n. 285 del 1977) stabiliva che “Al personale regionale, inquadrato in ruolo a seguito di pubblico concorso o a seguito di procedura di mobilità, è riconosciuto il trattamento economico di anzianità eventualmente maturato nel ruolo dell’ente di provenienza, sia esso Stato o ente pubblico o ente locale o altra Regione”.

Al secondo comma veniva specificato che il comma precedente trovava applicazione “nei confronti del personale inquadrato successivamente al 31 dicembre 1982, con decorrenza dalla data dell’inquadramento stesso”.

Solo con la L.R. 8 febbraio 2005, n. 6, art. 43, così come successivamente modificato dalla L.R. 3 marzo 2005, n. 23, il beneficio venne esteso retroattivamente anche al personale proveniente dalla stessa Regione che a seguito di concorso pubblico o di corso-concorso avesse mutato o mutasse di ruolo.

Tale articolo con un comma 1 inseriva infatti nel corpo dell’art. 1, L.R. n. 118 del 1998, il comma 2-bis, a tenore del quale “Ai dipendenti regionali inquadrati in ruolo a seguito di superamento di corso-concorso pubblico o concorso pubblico o a seguito di procedura di mobilità è riconosciuta, ai fini perequativi, la stessa retribuzione individuale di anzianità percepita dai dipendenti vincitori delle procedure concorsuali suddette, ai quali è stato applicato il comma l, quantificata tenendo conto dell’ammontare maggiore percepito a parità di anzianità di servizio al momento dell’inquadramento nella qualifica regionale ricoperta”.

La L.R. n. 6 del 2005, art. 43, al comma 2 stabiliva poi che “L’onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, comprese le competenze pregresse a far data dall’inquadramento nella qualifica rivestita, grava sugli appositi stanziamenti di bilancio regionale dell’anno 2005 e degli anni successivi, afferenti il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale regionale sia della Giunta regionale che del Consiglio regionale”.

In proposito, la ricorrente incidentale osserva che il suddetto art. 43 della legge regionale, limitandosi ad individuare il capitolo di bilancio su cui far gravare l’onere finanziario dell’innovazione introdotta col primo comma, senza quantificare la relativa spesa, non sarebbe di immediata applicazione e chiede pertanto la cassazione della sentenza nella parte relativa alla propria soccombenza.

La Regione comunica infine che, per ovviare all’inconveniente indicato, la Giunta regionale aveva approvato un disegno di legge regionale per sostituire la L.R. n. 6 del 2005, art. 43, nei seguenti termini:

“All’art. 1 … L.R. 13 ottobre 1998, n. 118 fa infine presente che, per ovviare alla carenza indicata, 1… sono aggiunti i seguenti commi:… 2-bis) Ai dipendenti che alla data del 1989 erano inquadrati in ruolo in una delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 1… è riconosciuto ai fini perequativi. Lo stesso trattamento economico di anzianità attribuiti ai dipendenti appartenenti alla medesima qualifica ai quali è stato applicato il comma primo, quantificato tenendo conto dell’ammontare maggiore percepito, a parità di anzianità di servizio, al momento dell’inquadramento in ruolo generale, nella qualifica attualmente ricoperta. 2-ter)… agli oneri derivanti dall’applicazione della disposizione di cui al comma 2-bis, comprese le competenze pregresse a far data dal 24 gennaio 1998… trovano copertura finanziaria nell’ambito dell’UPB 2.1.005 con le risorse iscritte nei pertinenti capitoli di spesa dei rispettivi bilanci…”.

Il ricorso incidentale è infondato.

Il tenore letterale e la ratio (lo scopo perequativo) della norma di legge del 2005 sono chiarissimi nel l’attribuire immediatamente al dipendenti regionali transitati in un ruolo diverso a seguito di pubblico concorso, o di pubblico corso-concorso fin dal momento del relativo inquadramento il beneficio retributivo a suo tempo riconosciuto solo ai loro colleghi vincitori della medesima selezione provenienti da una diversa amministrazione pubblica.

La legge regionale prevede altresì la copertura finanziaria dei conseguenti oneri, indicando gli stanziamenti finanziari dell’anno 2005 e seguenti sui quali essi gravano, con una norma che ancorchè non indichi specificatamente l’ammontare presumibile della spesa, non è stata impugnata dal Presidente del consiglio dei ministri per sospetta violazione dell’art. 81 Cost. (su tale argomento, in generale, cfr., per tutte, le sentt. 106/2011, 141/2010 e 213/2008 della Corte costituzionale), evidentemente in quanto ritenuta dotata di adeguata copertura.

Va infine rilevato che il disegno di legge di iniziativa della giunta regionale citato nel ricorso incidentale della Regione era in realtà già divenuto L.R. 21 novembre 2008, n. 16, art. 1, comma 2 (che altresì quantifica presuntivamente gli oneri derivanti per l’esercizio 2008 in Euro 400.000,00), prima ancora della pronuncia della sentenza impugnata, che infatti ne da atto, interpretando la norma citata nel senso che “consentirà di eliminare le difficoltà applicative dell’originaria stesura, non influenzando in alcun modo la fondatezza e l’azionabilità in sede giudiziaria del diritto dei dipendenti”.

Non essendo stata tale interpretazione (comunque corretta in quanto la nuova legge ribadisce sostanzialmente quanto già disposto dalla L. del 2005, specificando unicamente l’ammontare presumibile dell’onere finanziario relativo alle competenze pregresse dal 24 gennaio 1998) oggetto di specifico motivo di ricorso per cassazione, su di essa si è formato il giudicato.

Il ricorso incidentale va pertanto respinto.

Concludendo, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario anche in ordine alla domanda di arretrati retributivi riferiti al periodo precedente il 1 luglio 1998 e respinto il ricorso incidentale, la causa può essere decisa nel merito, in quanto la domanda fonda, anche per il periodo antecedente il 1 luglio 1998, sulle norme della legge regionale del 2005 interpretate come di diretta applicazione al rapporto di S.D. e non sono necessari per il relativo accoglimento ulteriori accertamenti in fatto, oltre quello, certo e decisivo, dell’immissione del ricorrente principale nel ruolo dirigenziale nel novembre 1994, provenendo dal ruolo impiegatizio.

Accolto il ricorso principale e respinto quello incidentale, la sentenza impugnata va conseguentemente cassata e, pronunciando nel merito, va respinto l’appello proposto dalla Regione contro la sentenza di primo grado.

L’andamento complessivo del processo consiglia la compensazione delle spese del grado di appello e di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie quello principale, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda di maggiore retribuzione dal novembre 1994 al 30 giugno 1998 e rigetta il ricorso incidentale; cassa conseguentemente la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’appello contro la sentenza di primo grado; compensa tra le parti le spese dell’appello e del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011

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