Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28805 del 19/10/2021

Cassazione civile sez. trib., 19/10/2021, (ud. 10/06/2021, dep. 19/10/2021), n.28805

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3061/2015 R.G. proposto da:

B.S., rappresentato e difeso giusta delega in atti

dall’avv. Michele Martini, e con domicilio eletto in Roma, presso

l’avv. Mario Scialla, in Largo Trionfale n. 7;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Toscana sez. staccata di Livorno n. 1059/23/14 depositata il

27/05/2014, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

10/06/2021 dal Consigliere Roberto Succio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’appello dell’Ufficio e in riforma della sentenza di primo grado dichiarava pertanto legittimo l’atto impugnato, avviso di accertamento e contestazione per IRPEF, IVA ed IRAP 2006;

– ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a tre motivi; resiste con controricorso l’Amministrazione Finanziaria;

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si denuncia l’omessa motivazione ed esame della sentenza su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione alla questione riguardante l’assenza – nell’autorizzazione all’accesso domiciliare – della motivazione riguardante la indicazione dei gravi indizi di violazioni finanziarie D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 52, comma 2; assenza della ratio decidendi; nullità del pronunciamento, per avere la CTR mancato di dar conto del criterio logico in base al quale ha ritenuto evincibile la correttezza sostanziale e formale dell’accesso domiciliare della GdF nell’abitazione del B.;

– deve premettersi, riguardo ai motivi primo e terzo, incentrati sulla denunciata illegittimità dell’autorizzazione del PM all’accesso dei verificatori al domicilio del contribuente, che gli stessi risultano infondati per una prima ragione ad essi comune;

– la CTR infatti ha accertato che “l’abitazione del B. è ubicata all’interno del complesso turistico contraddistinto da un unico numero civico” (pag. 3 della sentenza gravata, secondo capoverso): pertanto trova applicazione la costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2444 del 05/02/2007; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 28068 del 16/12/2013; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 7723 del 28/03/2018; Sez. 5, Ordinanza n. 21411 del 06/10/2020) in tema di accertamento, l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica, prescritta dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, commi 1 e 2, ai fini dell’accesso degli impiegati dell’Amministrazione finanziaria (o della Guardia di finanza, nell’esercizio dei compiti di collaborazione con gli uffici finanziari ad essa demandati) a locali adibiti anche ad abitazione del contribuente ovvero esclusivamente ad abitazione, è subordinata alla presenza di gravi indizi di violazioni soltanto in quest’ultima ipotesi e non anche quando si tratti di locali ad uso promiscuo;

– pertanto, in quanto trattavasi di locali appunto non utilizzati solo quale domicilio personale e famigliare, ma di locali nei quali era esercitata l’attività d’impresa, nel concreto non era necessaria l’esistenza dei gravi indizi in parola per chiedersi da parte dei verificatori e concedersi da parte del PM la prescritta autorizzazione all’accesso;

– tornando all’esame del primo motivo, lo stesso risulta nondimeno infondato per una ulteriore specifica ragione;

– questa Corte ritiene (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 23824 del 11/10/2017) che l’autorizzazione del P.M. all’accesso domiciliare, prevista in presenza di gravi indizi di violazione delle norme tributarie, dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, in materia di I.V.A. (e applicabile anche ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi in forza del richiamo operato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33) costituisca un provvedimento amministrativo che si inserisce nella fase preliminare del procedimento di formazione dell’atto impositivo ed ha lo scopo di verificare che gli elementi offerti dall’ufficio tributario siano consistenti ed idonei ad integrare gravi indizi. Da tale natura e funzione dell’autorizzazione discende che il giudice tributario, davanti al quale sia in contestazione la pretesa impositiva avanzata sui risultati dell’accesso domiciliare, può essere chiamato a controllare l’esistenza del decreto del P.M. e la presenza in esso degli indispensabili requisiti, tenendo conto quanto a quello motivazionale che l’apprezzamento della gravità degli indizi è esternabile anche in modo sintetico, oppure indiretto, tramite il riferimento ai dati allegati dall’autorità richiedente;

– infatti, l’autorizzazione del PM all’accesso domiciliare, prescritta in materia di IVA dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, richiamato in materia di imposte dirette dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, mira a conciliare la rilevanza costituzionale dell’inviolabilità del domicilio, espressamente riconosciuta dall’art. 14 Cost., comma 1, con l’esigenza dell’acquisizione degli elementi di riscontro di una supposta evasione fiscale, al fine di evitarne l’occultamento o la distruzione. Essa, quindi, deve essere giustificata dall’esistenza di gravi indizi di violazione della legge fiscale, la cui valutazione va effettuata “ex ante” con prudente apprezzamento, e deve essere, sia pure concisamente, motivata;

– nel caso che ci occupa, come si evince dal testo dell’autorizzazione trascritta in ricorso per cassazione, il PM ha dato atto di come “gli elementi esposti dal richiedente Comando nella nota in riferimento siano idonei a configurare gravi indizi di violazioni alla normativa tributaria in materia di imposta sul valore aggiunto e/o imposte sui redditi”: l’obbligo motivazionale deve pertanto ritenersi qui assolto poiché sono indicate la nota e l’autorità richiedente, con la specificazione che il provvedimento trova causa e giustificazione nell’esistenza di gravi indizi di violazione della legge fiscale, la cui valutazione è dimostrato esser stata effettuata “ex ante” con prudente apprezzamento avendo il PM esaminato il contenuto della nota della GdF e riconosciutane la sufficienza e adeguatezza a legittimare l’intrusione dei verificatori nella sfera giuridica domiciliare del contribuente;

– la CTR invero dà atto di come i richiesti “gravi indizi” siano stati individuati dalla GdF (e ritenuti effettivamente tali dal PM) nel fatto che “il reddito di impresa dichiarato dalla ditta individuale B.S. per l’anno 2006 non risulta coerente con le dimensioni e caratteristiche del complesso turistico ricettivo del quale lo stesso B. risulta proprietario e nel quale svolge la propria attività turistico ricettiva. Infatti, in tale complesso turistico, le unità immobiliari ufficialmente pubblicizzate sono cinque, tra l’altro lussuosamente corredate da ampia piscina” (pag. 3 terz’ultimo periodo sentenza CTR);

– il secondo motivo di ricorso si incentra sulla omessa motivazione ed esame della sentenza su un fatto decisivo e controverso del giudizio oggetto di discussione tra le parti, per difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione alla questione riguardante la ricostruzione induttiva del volume d’affari desunta da documentazione extracontabile reperita in sede di accesso domiciliare; assenza della ratio decidendi; per avere la CTR omesso ogni valutazione logica nel giudizio senza esplicare quindi il percorso in base al quale è stato rilevato l’accertamento del maggior reddito;

– il motivo è inammissibile;

– lo stesso infatti, in presenza di una motivazione della CTR che in concreto è superiore al c.d. “minimo costituzionale”, si articola come censura diretta a denunciare l’insufficienza motivazionale (peraltro, come detto, insussistente): conseguentemente, poiché la pronuncia impugnata è stata depositata in data successiva all’11 settembre 2012, va dichiarata inammissibile;

– infatti, secondo questa Corte (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014) la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, che qui trova applicazione in quanto la sentenza gravata è stata depositata in data 17 settembre 2013, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione;

– nel presente caso, la CTR ha esposto le ragioni in forza delle quali quello che il contribuente ritiene un “incomprensibile specchietto in formato excel” è invece un documento “chiaramente leggibile e intellegibile, alla luce della documentazione rinvenuta” e consiste nel “riepilogo finale delle somme non assoggettate a tassazione”; inoltre, “per ben comprendere tale prospetto è infatti sufficiente leggere l’ampia e dettagliata spiegazione delle modalità di verifica che è contenuta nelle pagine da n. 4 a n. 9 dello stesso processo verbale in relazione con gli altri allegati dove sono fotocopiati i documenti extracontabili” (pag. 4 primo capoverso della sentenza gravata);

– il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, riguardante la motivazione per relationem all’autorizzazione all’accesso domiciliare acquisita esclusivamente dalla nota della GdF per avere la CTR ritenuta correttamente motivata l’autorizzazione all’accesso domiciliare operato nell’abitazione del B. anche se riferita, per relationem, alla nota della GdF;

– il motivo è infondato, oltre che in forza di quanto sopra illustrato, anche per una ulteriore autonoma ragione;

– invero, l’autorizzazione del PM, costituente atto non giurisdizionale ma provvedimento amministrativo, può (così come l’avviso di accertamento) essere in concreto motivata con il rimando al contenuto di altri atti quali ben possono essere, ritiene il Collegio, provvedimenti dell’Amministrazione Finanziaria (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 30560 del 20/12/2017; Sez. 5, Sentenza n. 32957 del 20/12/2018; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 14275 del 04/06/2018); il solo limite è stato individuato (Cass. sent. 3 dicembre 2001 n. 15230 e 17 dicembre 2001 n. 159135) nel difetto di motivazione e nella motivazione incongrua, come nel caso in cui si ravvisino gravi indizi esclusivamente sulla base di una o più fonti confidenziali, in ragione della totale inettitudine indiziante di notizie anonime, non controllabili né contestabili da parte del contribuente;

– conclusivamente, il ricorso è integralmente rigettato;

– le spese sono regolate dalla soccombenza;

– sussistono i presupposti per il c.d. “raddoppio” del contributo unificato per atti giudiziari.

PQM

rigetta il ricorso; liquida le spese in Euro 4.100,00 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021

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