Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28805 del 16/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/12/2020, (ud. 25/11/2020, dep. 16/12/2020), n.28805

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9017-2020 proposto da:

E.R. SRL, ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i

termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituita –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3251/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 28/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale accoglieva parzialmente l’appello principale dell’Agenzia e quello incidentale della parte contribuente;

la parte contribuente proponeva ricorso ma non lo depositava mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso della parte contribuente, notificato in data 30 dicembre 2019, va dichiarato, d’ufficio, improcedibile ex art. 369 c.p.c., comma 1, in quanto, come certificato dalla Cancelleria di questa Corte il 21 marzo 2020, non è stato depositato fino alla data della certificazione, con conseguente superamento del termine di venti giorni previsto dalla citata disposizione.

La costituzione della Agenzia non sana la violazione della regola di procedibilità; invero, il principio – sancito dall’art. 156 c.p.c., – di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all’inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme (Cass. n. 12894 del 2013, n. 24686 del 2014; n. 24453 del 2017). L’Agenzia, dal canto suo, non ha neppure rilevato il difetto di tempestivo deposito del ricorso, limitandosi a contraddire i motivi di impugnazione proposti dal ricorrente, esponendo difese nel merito della controversia che la Corte non può comunque esaminare, atteso che deve dichiararsi d’ufficio l’improcedibilità del ricorso (Cass., Sez. U., n. 4859 del 1981; Cass. n. 22092 del 2019, n. 26529 del 2017 e n. 252 del 2001).

La definizione in rito, ad iniziativa officiosa, nella concreta fattispecie, caratterizzata dalla mancata costituzione del ricorrente che quindi non ha iscritto la causa a ruolo (circostanza che, con un minimo di diligenza, avrebbe potuto venire prontamente a conoscenza della controparte prima di apprestare le proprie difese), giustifica la compensazione delle spese processuali.

Inoltre, non essendo stato depositato il ricorso, non può dirsi esservi una impugnazione ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sola giustificherebbe i presupposti per il pagamento del doppio contributo, cosicchè non sussistono i presupposti per l’applicabilità alla parte ricorrente di tale norma.

P.Q.M.

dichiara improcedibile il ricorso e compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

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