Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28804 del 31/12/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 28804 Anno 2013
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: DE CHIARA CARLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MANDRILE MICHELINA (c.f. MNDMHL41P16C466J), rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Marina Flocco ed elett.te dom.ta presso
lo studio di questa in Roma, Via Gregorio VII n. 466

– ricorrente contro
CCIAA DI CUNEO; BANCA CREDITO COOPERATIVO CUNEESE;
2013

BANCA CREDITO COOPERATIVO BENEVAGIENNA; MAGLIFICIO
PALMIERI S.R.L.; PUBLIKOMPASS S.P.A.; DOTT. PISTONE

Data pubblicazione: 31/12/2013

EMANUELE; DEM ITALIANA S.N.C.; MARIELLA S.P.A.; ICAM
S.P.A.; NERVESA MODA UOMO S.P.A.; ERRETI DI ROVELLA
TEOBALDO; MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA
SOCIALE; EANDI SERGIO; GIC S.P.A.; CELIGNO DI GNOCCHI

INAIL; DOTT. VALMAGGIA ROSA; LARDINI S.R.L.; AVV. TASCA
GAETANO; DOTT. PASQUALE VITALE; SEAT S.P.A.; DOTT.
STEFANO BELTRITTI QUALE CURATORE DEL FALLIMENTO
FORMENTO & C. S.N.C.; CRAVATTIFICIO TORINO S.N.C.;
COMPAGNIA DELLE PELLI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE;
CONFEZIONI BIANCHI S.P.A.; ENEL S.P.A.; MEN’S CLUB
S.R.L.; BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.; CENTRO
LEASING S.P.A.; SILAK S.P.A.; BANCA CREDITO COOPERATIVO
PIANFEI-ROCCA DE BALDI; GFC S.R.L.; IL FIORE D’ARANCIO
S.R.L. (già FRATELLI ANDREI S.R.L.); TAURMODA DI
RICOSSA GIUSEPPE & C. S.N.C.; ISTITUTO VIGILANZA
PROVINCIA DI CUNEO S.P.A.; BANCA MEDIOCREDITO S.P.A.;
UBI FACTOR S.P.A. (già CB FACTOR S.P.A.); MANIFATTURA
LANE MARZOTTO S.P.A.; DOTT. GROSSO MAURIZIO; AVV.
GIORSETTI PIER PAOLO; CENTRO CALOR S.P.A.; M.B.M.
S.P.A.; MELCHIONNI DIFFUSIONE S.R.L.; INPS ISTITUTO
NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE IN PROPRIO E NELLA
QUALITA’ DI MANDATARIO DELLA S.C.C.I. S.P.A.; GEC
S.P.A.; FAGNUS S.P.A. IN FALLIMENTO IN PERSONA DEL
CURATORE DOTT. FABRIZIO CAPONERI; BIPIELLE RISCOSSIONI;

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CESARE & C. S.N.C.; MAGLIFICIO GITTORIA & C. S.N.C.;

PUBLIARCOM SEGNAL S.R.L.

intimati

avverso il decreto n. 163/09 cron. pronunciato della
Corte d’appello di Torino nel proc. n. 1000/09 V.G. e

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 2 ottobre 2013 dal Consigliere dott. Carlo
DE CHIARA;
udita per la ricorrente l’avv. Marina FLOCCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Lucio CAPASSO, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Michelina Mandrile dopo la chiusura del
proprio fallimento (quale socia illimitatamente responsabile della Formento Giovanni & C. s.n.c.), disposta
dal Tribunale di Cuneo con decreto dell’8 febbraio
2007, domandò al medesimo Tribunale il beneficio della
esdebitazione ai sensi dell’art. 142 legge fallim. (come modificato dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5).
Il Tribunale diede atto dell’assenza di ragioni
ostative al beneficio e della positività delle informazioni acquisite dal curatore; ritenne, tuttavia, ostativa alla concessione del beneficio la mancanza di una
sia pur parziale soddisfazione di tutti i creditori, ai

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depositato il 19 ottobre 2009;

sensi del secondo comma dell’art. 142 legge fallim.,
avendo il riparto finale riguardato soltanto alcune categorie di creditori privilegiati, e respinse per questa ragione la domanda.

mo della soccombente, confermado la tesi del Tribunale
e compensando le spese processuali.
La sig.ra Mandrile ha quindi proposto ricorso per
cassazione articolando due motivi di censura. Nessuna
delle parti intimate ha resistito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando
vizio di motivazione, si lamenta che la Corte d’appello
non abbia considerato positivamente la sussistenza di
tutti gli altri presupposti per la concessione del beneficio e il comportamento collaborativo tenuto dalla
ricorrente durate la procedura.
2. – Con il secondo motivo, denunciando violazione
di norme di diritto, sia di ostacolo all’esdebitazione,
ai sensi del secondo comma dell’art. 142 legge fallim.,
la mancanza di una parziale soddisfazione di tutti i
creditori.
3. – I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, data la loro connessione, ed esssere accolti sotto il profilo della violazione di norme di di-

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La Corte d’appello di Torino ha respinto il recla-

ritto. Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, con
la sentenza n. 24214 del 2011 hanno chiarito che non è
ostativa alla concessione del beneficio della esdebitazione la mancanza di un riparto in favore di tutti i

4. – Il decreto impugnato, che contiene invece una
statuizione di segno opposto, va pertanto cassato.
Non può, tuttavia, farsi luogo alla decisione della causa nel merito, come richiesto dalla ricorrente,
atteso che ai fini dell’eventuale riconoscimento della
esdebitazione i occorre, secondo quanto chiarito sempre
dalla richiamata sentenza delle Sezioni Unite, una ulteriore valutazione riservata al giudice di merito e
nella specie non compiuta dalla Corte d’appello in
quanto assorbita dal rilievo della circostanza ostativa
di cui si è detto. Le Sezioni Unite, infatti, muovendo
dalla considerazione che l’art. 142, secondo comma,
legge fallim. non determina “l’entità dei crediti rispetto al totale, il cui soddisfacimento è richiesto
come presupposto indispensabile ai fini del riconoscimento del beneficio dell’esdebitazione”, affidano appunto al giudice di merito il compito di accertare, secondo il suo prudente apprezzamento, se “la consistenza
dei riparti realizzati consenta di affermare che
l’entità dei versamenti effettuati, valutati comparati-

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creditori.

vamente rispetto a quanto complessivamente dovuto, costituisca quella parzialità dei pagamenti richiesti per
il riconoscimento del beneficio”.
5. – In conclusione il decreto impugnato va cassa-

quale si atterrà ai principi di diritto enunciati ai
paragrafi 3 e 4, che precedono, e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte acoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte
d’appello di Torino in diversa composizione.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del
2 ottobre e del 28 novembre 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

to con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il

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