Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28803 del 31/12/2013


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 28803 Anno 2013
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SAVOIA GIUSEPPE (C.F. SVAGPP51A02D508J), rappresentato
e difeso, per procura speciale a margine del ricorso,
dall’avv. Leonardo Musa ed elett.te dom.to presso lo
studio del medesimo in Roma, Piazza Giovanni Randaccio
n. 1

– ricorrente contro
FALLIMENTO TOTARO VINCENZO, in persona del curatore

ord. 86

ott. Gennaro Palomba, rappresentato e difeso, per pro-

2013
cura speciale a margine del controricorso, dall’avv.
Antonio Casilli ed elett.te dom.to in Roma, Viale Maz-

Data pubblicazione: 31/12/2013

zini n. 73, presso lo studio dell’avv. Giuseppina Ivone

controricorrente

avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n.
498/09 depositata il 21 settembre 2009;

udienza del 2 ottobre 2013 dal Consigliere dott. Carlo
DE CHIARA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Lucio CAPASSO, che ha concluso per
l’estinzione del giudizio di cassazione;
rilevato che prima dell’udienza è stato depositato rituale atto di rinunzia al ricorso da parte del ricorrenti, debitamente comunicato all’avvocato di parte
controricorrente;
ritenuto che pertanto, ai sensi degli artt. 390 e 391
c.p.c., deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di
cassazione per intervenuta rinunzia al ricorso;
ritenuto, che, posta l’applicabilità del richiamato
art. 391 nel testo modificato dal d.lgs. 2 febbraio
2006, n. 40, essendo stata la sentenza impugnata pubblicata in data successiva a quella dell’entrata in vigore di esso, possa altresì omettersi la condanna del
rinunziante alle spese processuali;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinunzia al ricorso.

2

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del

il 2 ottobre 2013.

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