Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28803 del 27/12/2011

Cassazione civile sez. un., 27/12/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 27/12/2011), n.28803

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Pres.te f.f. –

Dott. ADAMO Mario – Presidente Sez. –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3175-2011 proposto da:

F.G., T.T., M.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DI MONTE FIORE 22, presso lo studio

dell’avvocato CUONZO RENZO, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato CANAL STEFANO, per delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

P.L., L.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo studio dell’avvocato GIOIOSO

RAFFAELLO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FABBIAN MAXIMILIAN, per delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA;

– intimato –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

2034/2010 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di VENEZIA;

uditi gli avvocati Renzo CUONZO, Raffaello GIOIOSO;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/10/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE.

La Corte ritenuto che:

Fatto

FATTO E DIRITTO

– si è proceduto nelle forme di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ.;

– la relazione deposita in cancelleria è del seguente tenore:

” P.L. e L.S., proprietari di un fondo adiacente a un corso d’acqua pubblico, hanno impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Borso del Grappa ad M. A., F.G. e T.T., per la realizzazione di un ponte sull’alveo, ai fini dell’accesso ad alcuni limitrofi loro immobili interclusi. A sostegno della domanda di annullamento del provvedimento e degli atti connessi è stato dedotto che l’opera in questione, oltre a violare le distanze legali, “potrebbe favorire il progressivo fenomeno erosivo che caratterizza l’alveo, nel tratto posto a confine con la proprietà del ricorrenti, derivandone il pericolo d’instabilizzazione, di frenosità e di esondazioni”. M.A., F.G. e T. T., nel costituirsi in giudizio, hanno eccepito pregiudizialmente il difetto di giurisdizione del giudice adito, sostenendo che la cognizione della controversia compete al Tribunale superiore delle acque pubbliche. Il Comune di Borso del Grappa è rimasto contumace. Con ordinanza del 17 gennaio 2011 il Tribunale amministrativo regionale ha sospeso in via cautelare l’esecuzione degli atti impugnati, affermando la sussistenza della propria giurisdizione.

M.A., F.G. e T.T. hanno proposto istanza di regolamento preventivo, chiedendo che venga dichiarata la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

P.L. e L.S. si sono costituiti con controricorso, contestando l’ammissibilità e la fondatezza dell’istanza di regolamento.

Il Comune di Borso del Grappa non ha svolto attività difensive in questa sede.

L’eccezione di inammissibilità – sollevata dai resistenti nel presupposto che la questione di giurisdizione sia stata decisa nel giudizio a quo, con l’ordinanza di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati – non appare fondata, stante la strumentalità della delibazione compiuta dal Tribunale amministrativo regionale, ai fini dell’adozione di un semplice provvedimento cautelare non decisorio (cfr., da ultimo, Cass. s.u. 9 febbraio 2011 n. 3167).

L’assunto dei ricorrenti risulta condivisibile, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, richiamata nell’istanza di regolamento, secondo cui “la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 143, comma 1, lett. a), sussiste, anche quando siano impugnati provvedimenti di autorità diverse da quelle preposte alla tutela delle acque, ove concorrano, in concreto, a disciplinare la realizzazione, localizzazione, gestione ed esercizio delle opere idrauliche; è pertanto devoluta alla cognizione del tribunale superiore delle acque pubbliche l’impugnazione del provvedimento con cui un comune abbia autorizzato un privato a posizionare, in via provvisoria, su di un corso d’acqua, un nuovo attraversamento in lamiera, in sostituzione di un altro del quale era stata precedentemente ordinata la demolizione, poichè tale opera insiste sul demanio idrico ed ha potenziale incidenza sul regime delle acque pubbliche”: potenziale incidenza che gli stessi P.L. e L.S. avevano addotto a fondamento della domanda da loro rivolta al Tribunale amministrativo regionale, prospettando l’eventualità che il ponte oggetto del permesso di costruire impugnato accentuasse fenomeni erosivi dell’alveo, con pericolo “d’instabilizzazione, di franosità e di esondazioni”. E’ dunque ininfluente che il provvedimento di cui è stato chiesto l’annullamento, come deducono i resistenti, fosse stato emesso da un’amministrazione non preposta al governo delle acque e non attenesse direttamente a tale materia.

Si ritiene pertanto che debba essere dichiarata la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche”;

– M.A., F.G. e T.T. hanno presentato una memoria, in replica al controricorso;

– sono comparsi e sono stati sentiti in camera di consiglio i difensori delle parti costituite e il pubblico ministero;

– il collegio concorda con le argomentazioni svolte nella relazione e le fa proprie;

– pertanto va dichiarata la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, davanti al quale vengono rimesse le parti;

– alla soccombenza dei resistenti consegue la loro condanna – in solido stante il comune interesse nella causa – a rimborsare ai ricorrenti le spese di giudizio, che si liquidano in 200,00 Euro, oltre a 3.000,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

P.Q.M.

dichiara la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, davanti al quale rimette le parti; condanna i resistenti in solido a rimborsare ai ricorrenti le spese di giudizio, liquidate in 200,00 Euro, oltre a 3.000,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011

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