Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28803 del 16/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 16/12/2020, (ud. 25/11/2020, dep. 16/12/2020), n.28803

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24654-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

PARMALAT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MAROCCO N. 18, presso lo

studio LEGALE TRIVOLI & ASSOCIATI, rappresentata e difesa dagli

avvocati ALESSANDRO TRIVOLI, MARCO PASQUALI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 940/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 14/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di liquidazione relativo ad imposta di registro in merito ad una sentenza del Tribunale di Parma con cui il quale una parte era stata ammessa quale creditore chirografario – in misura proporzionale pari all’1/0 – al passivo della medesima società ricorrente;

la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente;

la Commissione Tributaria Regionale, con sentenza 14 maggio 2019 n. 951/1/19, accoglieva l’appello della parte contribuente ritenendo che, poichè all’avviso di liquidazione non era stata allegata la sentenza cui l’atto fa riferimento, l’avviso dell’Ufficio deve essere annullato;

l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell’udienza depositava memoria, insistendo per il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, e della L. n. 241 del 1990, art. 3, nonchè violazione degli artt. 53 e 3 Cost. in quanto l’asserita manchevolezza della motivazione dell’avviso di liquidazione non ha comportato alcun problema nella identificazione della pretesa fiscale avanzata dall’Ufficio.

Il motivo è infondato.

Secondo la L. n. 212 del 2000, art. 7, infatti, se nella motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama e secondo la giurisprudenza di questa Corte citata dalla Commissione Tributaria Regionale, in tema di imposta di registro, l’avviso di liquidazione emesso D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 54, comma 5, che indichi soltanto la data e il numero della sentenza civile oggetto della registrazione, senza allegarla, è illegittimo, per difetto di motivazione, in quanto l’obbligo di allegazione, previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad una attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare (Cass. nn. 17486 del 2019, 29491 del 2018, 29402 del 2017, 12468 del 2015).

Nel caso di specie, tale esigenza di allegazione al fine di evitare un’attività di ricerca che inciderebbe sull’effettività del diritto di difesa del contribuente è tanto più avvertita in quanto per un verso il decreto ingiuntivo di cui trattasi non è stato chiesto dalla stessa parte contribuente (dato che in tal caso ne sarebbe stata sicuramente a conoscenza e ne avrebbe avuto la disponibilità) ma è stato emanato nei suoi confronti e per un altro verso la parte contribuente risulta in amministrazione straordinaria ed è destinataria di una innumerevole serie di atti giudiziari.

Pertanto, ritenuto infondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente respinto; le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 5.600, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2020

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