Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28802 del 27/12/2011

Cassazione civile sez. un., 27/12/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 27/12/2011), n.28802

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Pres.te f.f. –

Dott. ADAMO Mario – Presidente Sez. –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17344-2011 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro-tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

C.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CASSIODORO 1/A, presso lo studio dell’avvocato COSTANTINO GIORGIO,

che lo rappresenta e difende, per delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 76/2011 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA

MAGISTRATURA, depositata il 03/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/10/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;

uditi gli avvocati PALMIERI dell’Avvocatura Generale dello Stato,

Giorgio COSTANTINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza indicata in epigrafe la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha assolto, per essere rimasti esclusi gli addebiti, il dott. C.E., il quale era stato “incolpato dell’illecito disciplinare di cui al R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, art. 18, comma 1 e al D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. q), perchè, quale magistrato in servizio presso il Tribunale di Milano, con funzioni di giudice, nel periodo compreso tra il giorno 25 marzo 2003 ed il giorno 15 settembre 2008 (sottoposto a ispezione periodica ordinaria), ha omesso di rispettare i termini di deposito di 78 sentenze civili, di cui 59 monocratiche, 18 collegiali e 1 in grado di appello, nonchè di 8 sentenze penali (pari al 14,12% delle sentenze complessivamente depositate) con un ritardo massimo pari a 892 giorni e ben 21 casi di ritardo superiore all’anno; inoltre, all’atto della verifica ispettiva, risultavano non ancora depositate altre 8 sentenze civili collegiali i cui termini erano già scaduti (con un ritardo massimo di 505 giorni), come da elenco allegato. Tali ritardi, evidentemente reiterati e gravi nella loro entità complessiva, non appaiono giustificati e sono, comunque, sintomatici di mancato rispetto, nell’esercizio delle funzioni attribuite ai predetto magistrato, dei doveri di diligenza e laboriosità, con evidente lesione dei diritto del cittadino ad una corretta e sollecita amministrazione della giustizia, nonchè pregiudizio della fiducia e della considerazione di cui il magistrato deve godere e conseguente compromissione del prestigio dell’Ordine Giudiziario”.

Il Ministero della giustizia ha proposto ricorso per cassazione, in base a due motivi. Il dott. C.E. si è costituito con controricorso e ha presentato una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i due motivi addotti a sostegno del ricorso il Ministero della giustizia deduce, rispettivamente, che la sentenza impugnata è affetta da “motivazione omessa, illogica e/o contraddittoria in relazione alla ritenuta efficacia giustificante di generici fattori di difficoltà individuati, senza indagine sul rapporto di causalità specifica e senza valutazioni comparative con altri magistrati dell’ufficio” e da “motivazione omessa, illogica e/o contraddittoria in relazione alla ritenuta efficacia giustificante attribuita agli incarichi extragiudiziari”.

Di queste censure il controricorrente ha contestato pregiudizialmente l’ammissibilità, in quanto formulate in violazione della regola dell’autosufficienza, cui devono conformarsi anche gli atti introduttivi del giudizio di legittimità che sono proposti nelle forme prescritte dalla procedura penale, come è stabilito per l’impugnazione delle pronunce della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

L’eccezione va disattesa, poichè in realtà nel ricorso – contrariamente a quanto sostiene il resistente – sono indicati con precisione i punti della sentenza impugnati che si assumono affetti da vizi della motivazione, con argomentazioni puntuali e senza generici rinvii ad atti del giudizio di merito, il cui esame è precluso in sede di legittimità.

Oltre che ammissibile, il ricorso è fondato.

La giurisprudenza di questa Corte (v., tra le più recenti, Cass. s.u. 13 settembre 2011 n. 18697) si è stabilmente e univocamente orientata nel senso che “in tema di illeciti disciplinari riguardanti magistrati, ai fini dell’integrazione della fattispecie prevista dal D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 2, comma 1, lett. q), la durata di un anno nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali rende ingiustificabile la condotta dell’incolpato, se non siano allegate da quest’ultimo e accertate dalla sezione disciplinare circostanze assolutamente eccezionali che giustifichino l’inottemperanza del precetto sui termini di deposito”.

Da tale principio – che il collegio condivide e ribadisce, stante la sua coerenza con la lettera e lo scopo della norma da cui è stato ricavato – si discosta la sentenza impugnata, con la quale la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, dopo aver rilevato che i ritardi in cui è incorso il dott. C.E. risultano sia reiterati sia gravi, li ha tuttavia ritenuti giustificati, perchè “nell’arco di tempo in esame l’incolpato fu impegnato in udienza civile per circa cinque giorni alla settimana, affrontò in condizioni di disagio, per l’assenza imprevista di un collega ammalato, processi penali di eccezionale complessità, diede un contribuito determinante e di livello nazionale all’organizzazione degli uffici giudiziari, partecipò come commissario agli esami di avvocato”.

La carenza di questa argomentazione risiede nella mancanza di ogni valutazione relativa all’eventuale carattere di straordinarietà in ipotesi ravvisabile negli elementi che sono stati considerati come cause di giustificazione, pur se rientrano nel novero degli impegni che comunemente un magistrato è chiamato ad assolvere, o degli incarichi che assume volontariamente. Da questi ultimi egli è tenuto a esimersi, se impediscono di espletare con puntualità i compiti strettamente di ufficio, mentre gli altri possono esentare da responsabilità, per ritardi protratti oltre un anno, soltanto in presenza di circostanze assolutamente eccezionali. Che tali potessero essere reputate quelle prospettate a sua discolpa dal dott. C.E. non emerge dalla sentenza impugnata, nella quale si è dato rilievo allo svolgimento di mansioni facoltative (come “il costante e forte impegno nell’informatica”), a vicende limitate nel tempo (come “l’impegno in un processo penale di rilevanza nazionale”, “l’impegno nella commissione d’esame per gli aspiranti avvocati nel 2006”, “il repentino passaggio dal settore penale a quello civile”), a situazioni usuali negli uffici giudiziari (come “l’impegno settimanale in 3/4 udienze e una precamera di consiglio”). In che modo tutto ciò possa aver impedito il rispetto dei termini di deposito dei provvedimenti in casi tanto numerosi e per tempi tanto prolungati (pur con il ridimensionamento della durata, per i tre indicati nella memoria del resistente), è rimasto senza adeguata spiegazione da parte del giudice a quo.

Accolto dunque il ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, perchè rinnovi il giudizio alla luce del principio che si è sopra richiamato.

Data la natura del giudizio, le relative spese vengono compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura;

compensa tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2011

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