Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 28801 del 30/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 28801 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 4326-2012 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA 97103880585 – società con socio unico in
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI
FIORILLO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
MAURIELLO CATERINA, elettivamente domiciliata in ROMA,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv.
DI PALMA VINCENZO, giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –

9129

Data pubblicazione: 30/12/2013

avverso la sentenza n. 10709/2010 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 21.12.2010, depositata il 05/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES;

è presente il P.G. in persona del Dott. GIANFRANCO SERVELLO.

Ric. 2012 n. 04326 sez. ML – ud. 14-11-2013
-2-

FATTO E DIRITTO
La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 14
novembre 2013, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente
relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
” Con sentenza del 5 febbraio 2011 la Corte di appello di Roma

tra Poste Italiane e Mauriello Caterina per il periodo dal 2.2.2005 al
31.3.2005 e, dichiarata la prosecuzione giuridica del rapporto dopo il
31.3.2005, condannava la società a risarcire il danno alla lavoratrice in
misura pari alle retribuzioni spettanti dalla notifica del ricorso di I grado,
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo.
Il termine al contratto era stato apposto per ragioni di carattere
sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione
del personale addetto al servizio di recapito presso il Polo Corrispondenza
Campania UDR Pozzuoli assente nel periodo dal 2.2.2005 al 31.3.2005″.
Per la Cassazione di tale decisione propone ricorso Poste Italiane s.p.a.
affidato a quattro motivi.
La Mauriello resiste con controricorso.
E’ stato depositato il verbale di conciliazione stipulato fra le parti in
data 6 settembre 2012 in sede sindacale.
Dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dalla
lavoratrice interessata e dal rappresentante della Poste Italiane S.p.A.,
risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la
controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva
conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che, in caso di fasi
giudiziali ancora aperte, le stesse sarebbero state definite in coerenza con il
verbale stesso; tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare
l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di
cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a

dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso

proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere
consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto l’interesse
ad agire (e, quindi, anche ad impugnare), deve sussistere non solo nel
momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel
momento della decisione in relazione alla quale, ed in considerazione della

interesse (cfr. Cass., SU, 29 novembre 2006 n. 25278).
Per tutto quanto sopra considerato, si propone la declaratoria di
inammissibilità del ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 cod. proc.
civ., n. 5.”
Il Collegio condivide il contenuto della relazione, ritenendo il ricorso
inammissibile.
In ragione del contenuto transattivo dell’accordo, è conforme a giustizia
disporre la compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra le
parti.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, compensa le spese del presente
giudizio.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2013.

domanda originariamente formulata, va valutata la sussistenza di tale

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